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Numero d'incarto:
16.2002.48
Data decisione, Autorità:
24.06.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00048
Lugano
24 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 5 giugno 2002
presentato da
contro
la sentenza 16 maggio 2002 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa
con istanza 18 luglio 2001 da
__________ patr. dall'avv. __________
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'285.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che il 28 marzo 2001 __________ e
__________ hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente per oggetto
un veicolo Mercedes d'occasione (doc. A);
che
avendo il convenuto rinunciato all'acquisto del veicolo (cfr. disdetta
contratto 30 marzo 2001,doc. B), con istanza 18 luglio 2001 __________ ne ha
postulato la condanna al pagamento di fr. 3'285.- corrispondenti alla pena
convenzionale pattuita in caso di mora del compratore;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ed ha eccepito la nullità del
contratto siccome viziato da errore essenziale e dolo, avendo egli discusso e
inteso sottoscrivere una richiesta di finanziamento leasing per l’acquisto del
veicolo (al quale ha rinunciato quel giorno medesimo) e non un contratto di
compravendita come preteso dall'istante;
che
con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza non avendo il
convenuto provato i presupposti per un eventuale annullamento del contratto di
compravendita, in particolare non quelli del dolo e dell’errore essenziale;
che
con “ricorso” 5 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto
sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 5 giugno 2002
del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato
come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a
riproporre la propria personale versione dei fatti;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale
cassazione del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese
per il presente giudizio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 5 giugno 2002 __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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