Cassation appeal null for insufficient reasoning

16.2002.48Other CourtJun 24, 2002Dismissed

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Omnilex summary

The Ticino Civil Cassation Chamber held that the appellant's filing of 5 June 2002 did not satisfy the mandatory reasoning requirements for a cassation appeal. Instead of identifying errors in the trial court's factual findings or legal application, the appellant merely restated his own account of events. The court therefore declared the appeal null and, given the special circumstances, ordered no court fees or costs.

Omnilex headnote

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; art. 331 cpv. 1 CPC: il ricorso per cassazione è nullo se non contiene, in modo sufficientemente determinato, le conclusioni e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, con precisa indicazione del motivo di cassazione invocato. Non basta la mera riproposizione della propria versione dei fatti; occorre una critica puntuale agli accertamenti istruttori o all'applicazione del diritto. Se il gravame è inammissibile o manifestamente infondato, la Camera può statuire con motivazione sommaria e senza osservazioni della controparte (consid. 1-3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.48

Data decisione, Autorità: 24.06.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00048

Lugano 24 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 5 giugno 2002 presentato da


contro

la sentenza 16 maggio 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 18 luglio 2001 da

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'285.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che il 28 marzo 2001 __________ e __________ hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente per oggetto un veicolo Mercedes d'occasione (doc. A);

che avendo il convenuto rinunciato all'acquisto del veicolo (cfr. disdetta contratto 30 marzo 2001,doc. B), con istanza 18 luglio 2001 __________ ne ha postulato la condanna al pagamento di fr. 3'285.- corrispondenti alla pena convenzionale pattuita in caso di mora del compratore;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ed ha eccepito la nullità del contratto siccome viziato da errore essenziale e dolo, avendo egli discusso e inteso sottoscrivere una richiesta di finanziamento leasing per l’acquisto del veicolo (al quale ha rinunciato quel giorno medesimo) e non un contratto di compravendita come preteso dall'istante;

che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza non avendo il convenuto provato i presupposti per un eventuale annullamento del contratto di compravendita, in particolare non quelli del dolo e dell’errore essenziale;

che con “ricorso” 5 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 5 giugno 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria personale versione dei fatti;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 5 giugno 2002 __________ è nullo.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

cassation appealformal requirementsinadmissibilityreasoningcontractual penaltysale contractessential errorfraudcourt costs

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Key legal question

Whether the cassation appeal complied with the formal reasoning requirements under Art. 329(2) CPC.

Extracted holding

No. The filing did not set out concrete factual and legal grounds challenging the first-instance judgment, but merely repeated the appellant's own version of events.

Extracted reasoning

A valid cassation appeal must contain the requests and the factual and legal reasons, specifying the cassation ground invoked; otherwise it is null. The submission here did not meet that threshold, making it impossible to examine any cassation grounds.

Key legal question

Whether the first-instance judgment ordering payment of the contractual penalty should be reviewed on the merits.

Extracted holding

No substantive review was possible because the appeal was null as a procedural matter.

Extracted reasoning

Since the appeal was formally defective, the court could not identify or decide any basis for cassation.

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