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Numero d'incarto:
16.2002.47
Data decisione, Autorità:
11.12.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00047
Lugano
11 dicembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24
maggio 2002 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 6
maggio 2002 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile
inappellabile promossa con istanza 12 novembre 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 1'059.10 oltre interessi, nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________dell'UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 12 novembre 2001 __________, titolare di una falegnameria a
__________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 1'059.10 oltre accessori a saldo di una fattura 10 luglio 2001 relativa
alla realizzazione di un telaio in legno con lamina di metallo, destinato alla
copertura di un calorifero (doc. H), opera che si trova tuttora presso
l'istante, avendo il committente -per la sua assenza dal Ticino- reso
impossibile la posa dell'oggetto. Sull'importo inizialmente concordato di fr.
1'450.- oltre IVA (doc. A) e che l'istante sostiene di aver dovuto adeguare a
dipendenza dei maggiori costi sostenuti nella ricerca del materiale scelto dal
convenuto, quest'ultimo ha versato un acconto di fr. 500.- (doc. E). Questi si
è opposto all'istanza, contestando l'esigibilità della mercede, non avendo
l'istante proceduto alla consegna dell'opera nel termine pattuito che sarebbe
stato di due settimane dalla conclusione del contratto. Dalla mancata consegna
dell'opera, che l'istante ha condizionato al pagamento della mercede, il
convenuto ha pure dedotto l'impossibilità di verificarne lo stato.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace, accertato che l'istante ha portato a
termine l'opera richiesta per l'esecuzione della quale non ha ritenuto
determinante il tempo impiegato siccome dipendente dalle difficoltà riscontrate
nella ricerca del materiale scelto dal convenuto, ha accolto l'istanza; in
particolare ha condannato quest'ultimo al pagamento di fr. 1'120.20 oltre
interessi del 5 % dal 28 agosto 2001.
-
Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Rimprovera al primo giudice di aver
deciso in modo arbitrario, in particolare ritenendo esigibile la mercede,
nonostante l'istante non abbia fornito l'opera; sostiene inoltre che il giudice
di pace ha riconosciuto all'istante più di quanto quegli avesse chiesto.
Con
osservazioni 29 giugno 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Per
quanto riguarda i fatti, così come esposti dal primo giudice, dalle risultanze
istruttorie è emerso che l'istante si era impegnato a realizzare un cosiddetto
copricalorifero al prezzo di fr. 1'450.-, esclusa l'IVA, ma compreso il
montaggio (cfr. preventivo 31 maggio 2001, esplicitamente assunto dalle parti
come base dell'appalto: riassunto di risposta, ad 1). La diversa allegazione
del convenuto secondo la quale le parti avrebbero pattuito una mercede
forfettaria di fr. 1'400.- , IVA compresa, non può invece essere ritenuta, non
avendo trovato riscontro nelle prove documentali prodotte, né emergendo da
altri elementi, con particolare riferimento alla proposta di audizione di una
terza persona (che secondo il ricorrente sarebbe stata presente alla
conclusione del contratto) cui il convenuto ha tuttavia rinunciato. Neppure ha
trovato conferma l'accordo affermato dal convenuto in virtù del quale egli
avrebbe posto come condizione la consegna dell'opera nel termine di due
settimane.
In tal
senso, non è quindi possibile rimproverare il primo giudice di aver fondato il
suo giudizio su una fattispecie difforme dalle risultanze dell'incarto. Né
hanno rilevanza le ulteriori censure del ricorrente; infatti, in prima sede,
egli non ha contestato né l'esistenza, né la ricezione del messaggio fax di
controparte 11 giugno 2001 sul termine di consegna di quattro settimane da
quella data (a dipendenza della ritardata fornitura del materiale), e nemmeno
ha contestato le difficoltà -allegate dall'istante- nella ricerca del
materiale, preferendo ignorare quei fatti ritenendoli questioni proprie
dell'artigiano. Ne consegue che queste censure appaiono come fatti nuovi,
improponibili in sede di ricorso (art. 321 CPC).
- È
invece conforme alla posizione assunta dal convenuto davanti al primo giudice
la censura principale rivolta alla sentenza impugnata, ossia che non avrebbe
potuto riconoscersi il diritto dell'istante alla mercede poiché l'opera non è
stata fornita, rispettivamente che la consegna della stessa non è avvenuta
poiché l'appaltatore pretendeva il pagamento integrale della contestata
mercede (pag. 5).
Nell'ambito
(pacifico) del contratto d'appalto, secondo l'art. 372 cpv. 1 CO il committente
è tenuto a pagare la mercede al momento della consegna della cosa: ciò
significa che la mercede è esigibile non dal momento in cui l'opera è terminata
e neppure dopo che questa è stata esaminata dal committente (come in concreto
insiste nel pretendere il ricorrente), ma da quando questa è stata consegnata
al committente (Zindel/ Pulver, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 372 CO,
N. 2 e 5 e art. 367 CO, N. 3 e 4), con la precisazione che -trattandosi di un
contratto cosiddetto sinallagmatico- al fine dell'esigibilità della prestazione
del committente (ossia del pagamento della mercede), alla consegna dell'opera è
parificata l'adeguata offerta della stessa prestazione (art. 82 CO; Leu,
in Comm. cit., art. 82, N. 9). In altre parole, prima di poter esigere il
pagamento del dovuto, l'appaltatore deve aver consegnato l'opera o averne
offerto la consegna nei modi previsti dal contratto: infatti, pur nell'ambito
contrattuale menzionato, l'appaltatore deve produrre per primo la prestazione
pattuita (Vorleistungspflicht: cfr. Zindel/ Pulver, op. cit.,
art. 372 CO, N. 3). D'altra parte, la ricusa della prestazione debitamente
offerta al creditore (committente) ne comporta la mora (art. 91 CO), laddove
l'offerta deve rappresentare un esplicito sollecito alla ricezione dell'opera,
rispettivamente a renderne possibile la consegna al luogo dell'adempimento e
-quanto al contenuto- dev'essere completa al punto che per compiere la
prestazione deve mancare soltanto l'intervento preparatorio del creditore,
destinatario della consegna (Bernet, in Comm. cit., art. 91 CO, N. 4).
Essa tuttavia non dev'essere fatta dipendere da condizioni estranee al
contratto; in particolare, il saldo della mercede può essere esatto al momento
della consegna proposta dal debitore, solo se tale modo di pagamento è stato
previsto contrattualmente (Bernet, op. cit., ibidem, N. 3).
- Nel caso di specie non è contestata l'ultimazione da parte
dell'istante dell'opera commissionatagli, pronta già dal 10 luglio 2001 (doc.
G), ma la consegna della stessa. In concreto, mentre può essere considerata
come ripetutamente offerta la posa del copricalorifero, implicitamente intesa
presso l'abitazione del committente (così in data 8 agosto 2001, invitando il
committente -dapprima in modo abbastanza impreciso- a indicargli quando
l'operazione avrebbe potuto avvenire -doc. G-, poi con il sollecito di
pagamento 22 agosto -doc. I- e infine il 19 dicembre 2001, esprimendo il suo
consenso alla consegna del manufatto il giorno successivo -doc. 9), l'istante,
dopo il primo messaggio qui menzionato, è passato a porre come condizione della
prospettata consegna non tanto il pagamento immediato del saldo, ma il riconoscimento
del proprio credito, così come, sulla base della fattura 10 luglio 2001 (doc.
H) successivamente adeguato in data 19 dicembre 2001: dapprima, fissando
l'importo richiesto in fr. 1'222.40 (doc. 9), poi in fr. 1'315.30 (doc. 10) e
infine in fr. 1'349.85 (doc. 12). Egli infatti così si esprimeva: …ich
möchte vorab wissen, wie ich gedenke…, Ihnen die Rechnung zu stellen und bitte
Sie …um eine Rückbestätigung, ob Sie damit einverstanden sind. Nur so werde ich
morgen bei Ihnen den Einbau vornehmen (doc. 9, 10, 12). Ciò che costituisce
una condizione estranea al contratto, ma anche contraria al senso dell'offerta
prevista dall'art. 91 CO che permette al debitore di mettere in mora la
controparte, ma non di privarla dei suoi diritti di legge: così di contestare
la bontà dell'opera, ma anche di contestare la mercede, tanto più -come in
concreto- a fronte di un saldo che (per motivi controversi) supera le
pattuizioni iniziali.
Ne
consegue che l'offerta di prestazione dell'istante risulta carente di quell'adeguatezza
che è presupposto sostanziale perché intervenga la mora del creditore, qualora
questi abbia rifiutato l'offerta senza legittimo motivo, e sorga il diritto
dell'appaltatore di chiedere al committente la soddisfazione del proprio
credito. Ed è ciò che sostiene il ricorrente, rimproverando -a ragione- al
primo giudice di aver applicato in modo manifestamente errato il diritto
materiale.
- Già
per questo motivo il ricorso dev'essere accolto poiché è dato il motivo di
cassazione di cui all'art. 327 CPC, conseguendone l'inutilità di esaminare ogni
altra censura. L'esito del ricorso non impedisce tuttavia all'istante di
offrire nuovamente alla controparte, nei dovuti modi (e qualora la sua
prestazione fosse ancora proponibile) la posa dell'opera come condizione per
potere far valere il proprio credito.
Le spese della procedura
ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 24 maggio 2002 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 maggio 2002 del Giudice di pace del
Circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L'istanza 12 novembre 2001 __________ è respinta.
-
La tassa di giustizia (fr. 50.-) e le spese (fr. 25.-), da
anticipare come di rito dalla parte istante, restano a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già
anticipate dal ricorrente, sono poste a carico della parte resistente.
__________ verserà inoltre alla controparte fr. 180.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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