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Numero d'incarto:
16.2002.46
Data decisione, Autorità:
24.06.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00046
Lugano
24 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 14 maggio 2002
presentato da
contro
la sentenza 13 maggio 2002 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 6
marzo 2002 nei confronti di
rappr. da __________
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 530.- oltre accessori nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE
di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 6 marzo 2002 la
ditta individuale __________ di __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 530.- a saldo delle fatture
4 maggio e 4 giugno 2001 emesse per inserzioni pubblicitarie effettuate per
conto della convenuta;
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere
all'istante sulla base di un accordo in virtù del quale le prestazioni
dell'istante venivano pagate mediante consegna gratuita di biglietti d'ingresso
a spettacoli organizzati dalla convenuta;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l’istanza, in pratica
preferendo la tesi fattuale della società convenuta;
che
con ricorso 14 maggio 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che
-anzitutto- la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo
giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 14 maggio 2002
della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere
trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti
l’applicazione del diritto, la ricorrente si limita contestare la versione dei
fatti fornita dalla parte convenuta, offrendo la propria ma ormai tardivamente,
data la sua colpevole assenza dalla discussione davanti al giudice di pace. E
ciò malgrado l'avvertenza posta in calce alla citazione per quell'udienza in
base alla quale, in caso di mancata comparsa delle parti o di una di esse, il
giudice avrebbe proceduto giudicando in base agli atti in suo possesso;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale
cassazione del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 14 maggio 2002 __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di Pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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