Cassation appeal declared null for lack of valid grounds

16.2002.46Other CourtJun 24, 2002Inadmissible

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Omnilex summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal declared the cassation appeal void. The appellant had challenged a justice of the peace judgment rejecting a CHF 530 claim for advertising invoices and a request to lift opposition. The court held that the filing did not meet the formal requirements of Art. 329 CPC because it contained no proper cassation grounds and merely reargued the facts. New material attached to the appeal was excluded under Art. 321 CPC. Costs of CHF 50 were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 321 cpv. 1 lett. b, 329 cpv. 2-3 CPC; cassation appeal formal requirements and inadmissibility: new facts and evidence are inadmissible on cassation, and the appeal is void if it does not contain the relief sought and a sufficiently reasoned statement identifying the cassation ground invoked. A mere disagreement with the factual version adopted below, without specific criticism of evidentiary assessment or legal application, does not allow review. In such a case, the court may dispose of the matter summarily and, where the appellant fails, costs follow the outcome under Art. 148 CPC.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.46

Data decisione, Autorità: 24.06.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00046

Lugano 24 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 14 maggio 2002 presentato da


contro

la sentenza 13 maggio 2002 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 6 marzo 2002 nei confronti di


rappr. da __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 530.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 6 marzo 2002 la ditta individuale __________ di __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 530.- a saldo delle fatture 4 maggio e 4 giugno 2001 emesse per inserzioni pubblicitarie effettuate per conto della convenuta;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all'istante sulla base di un accordo in virtù del quale le prestazioni dell'istante venivano pagate mediante consegna gratuita di biglietti d'ingresso a spettacoli organizzati dalla convenuta;

che con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l’istanza, in pratica preferendo la tesi fattuale della società convenuta;

che con ricorso 14 maggio 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

che -anzitutto- la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 14 maggio 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, la ricorrente si limita contestare la versione dei fatti fornita dalla parte convenuta, offrendo la propria ma ormai tardivamente, data la sua colpevole assenza dalla discussione davanti al giudice di pace. E ciò malgrado l'avvertenza posta in calce alla citazione per quell'udienza in base alla quale, in caso di mancata comparsa delle parti o di una di esse, il giudice avrebbe proceduto giudicando in base agli atti in suo possesso;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 14 maggio 2002 __________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

cassation appealformal requirementsinadmissibilitynew evidencecostsfactual allegations

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Key legal question

Whether the cassation appeal satisfied the formal requirements of Art. 329 CPC.

Extracted holding

No. The filing did not set out proper cassation grounds and merely disputed the facts late and in a general way, so the appeal was void.

Extracted reasoning

New documents were excluded under Art. 321(1)(b) CPC. The brief did not identify errors in fact-finding or law, nor specify a cassation ground as required by Art. 329(2)-(3) CPC, making review impossible.

Key legal question

Allocation of court fees and costs for the cassation proceedings.

Extracted holding

The appellant had to bear the fees and costs because it was unsuccessful.

Extracted reasoning

Costs follow the unsuccessful party under Art. 148 CPC.

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