Cassation appeal dismissed as time-barred in tenancy dispute

16.2002.30Other CourtMay 7, 2002Dismissed

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Omnilex summary

In a lease dispute, the Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed the tenant’s cassation appeal as inadmissible because it was filed after the 10-day deadline. The court held that the special tenancy appeal period under the CPC starts the day after notification and is not suspended by judicial vacations. Since the decision had been notified in late March and the appeal was mailed only on 29 April 2002, it was manifestly late. Costs of CHF 50 were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 411 cpv. 2 CPC, art. 131 cpv. 1 CPC, art. 412 cpv. 2 CPC; in the special procedure for tenancy disputes, the cassation deadline is 10 days from the day following notification and is not suspended by judicial vacations. An appeal lodged after expiry is inadmissible. Under art. 313 bis CPC in conjunction with art. 331 cpv. 1 CPC, the court may reject an inadmissible or manifestly unfounded cassation appeal by brief reasoning without hearing the opposing party. Costs follow the event pursuant to art. 148 CPC.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.30

Data decisione, Autorità: 07.05.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00030

Lugano 7 maggio 2002/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 presentato da


Contro

la sentenza 22 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 6 luglio 2001 nei confronti di


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'697.05 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n.


dell'UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con sentenza 22 marzo 2002 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, in parziale accoglimento dell'istanza inoltrata il 6 luglio 2001 da __________, ha condannato __________ a restituire a quest'ultimo l'importo di fr. 2'068.30 oltre accessori, corrispondenti alle pigioni da questi pagate in eccedenza sulla base del contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22 gennaio 1985;

che con atto ricorsuale 29 aprile 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 7'240.80;

che alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese derivanti da un rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura degli art. 404 segg. CPC;

che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC);

che contrariamente a quanto ventilato dal ricorrente, questo termine non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC);

che poiché, per stessa ammissione del ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione gli è stata notificata il 24 marzo (verosimilmente trattasi del 25 marzo poiché il 24 corrisponde a una domenica), il ricorso spedito il 29 aprile 2002 (cfr. timbro postale) è ampiamente tardivo;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

  1. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

tenancycassation appealtime limitinadmissibilityjudicial vacationscourt costsrestoration of overpaid rent

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cassation appeal against the tenancy judgment was filed on time

Extracted holding

No. The 10-day appeal period applied and was not suspended by judicial vacations; the appeal was filed well after expiry.

Extracted reasoning

Under Arts. 411(2) and 131(1) CPC, the time limit starts the day after notification. Art. 412(2) CPC excludes judicial vacation suspension in this special tenancy procedure, so the filing on 29 April 2002 was late after notification on 24/25 March 2002.

Key legal question

Allocation of procedural costs

Extracted holding

The appellant bears the court fee and costs.

Extracted reasoning

Costs follow the event under Art. 148 CPC.

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