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Numero d'incarto:
16.2002.28
Data decisione, Autorità:
12.07.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00028
Lugano
12 luglio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 aprile 2002 presentato da
(patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 4 aprile 2002 del Pretore della giurisdizione di
Locarno–Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 21
agosto 2001 da
(patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in
solido al pagamento di fr. 7'664.90 oltre accessori, nonché il rigetto delle
opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno,
domande che il primo giudice ha accolto nei confronti del solo convenuto,
ritenuta la carente legittimazione passiva di __________;
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 21 agosto 2001 __________ sen., titolare della ditta di impianti
sanitari e di riscaldamento __________ di __________, ha convenuto in giudizio
i coniugi __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
7'664.90 a saldo delle fatture da lui emesse il 13 novembre 2000 (doc. H e I)
per le proprie prestazioni professionali, e meglio per l'esecuzione di impianto
sanitario (fr. 19'801.30) e di riscaldamento (fr. 26'353.60) in una casa di
proprietà dei convenuti a __________. Al proposito, sostiene di aver concordato
l'appalto sulla base delle offerte di cui ai doc. A (fr. 17'362.10 per
l’impianto sanitario) e C (fr. 23'446.– per il riscaldamento oltre a fr.
2'500.– per lavori supplementari nel locale mansarda). I convenuti hanno
eccepito anzitutto la legittimazione passiva di __________, non essendo parte
al contratto d'appalto e nel merito hanno contestato l'istanza, sostenendo di
aver pattuito solo verbalmente con la controparte una mercede a corpo di complessivi
fr. 38'000.–, pagata interamente, avendo versato all'istante complessivamente
fr. 38'490.– (doc. E, G e L). Per quanto attiene alle offerte di cui ai doc. A
e C, hanno negato di averle mai ricevute.
-
Con
il querelato giudizio il pretore ha respinto l'istanza nei confronti di
__________ per l'eccezione di carenza di legittimazione passiva non avendo
questa partecipato alla conclusione del contratto di appalto. In accoglimento
dell'istanza __________ è stato condannato a versare all'istante fr. 7664.90.
In merito alla quantificazione della mercede di spettanza dell'artigiano, il
primo giudice non ha ritenuto vincolanti le offerte scritte di cui ai doc. A e
C non essendoci effettivamente prova che la committenza le conoscesse. Egli si
è quindi basato sulle altre risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la
prova della pattuizione di una mercede a corpo di fr. 38'000.– per tutti i
lavori eseguiti dall’istante, detta cifra costituendo così un’indicazione approssimativa
sul costo del suo intervento. Dovendo calcolare la mercede in funzione del valore
del lavoro e delle spese ex art. 374 CO, il pretore ha concluso all’integrale accoglimento
dell’istanza, non avendo la parte convenuta contestato l'esecuzione dei lavori
fatturati e neppure il loro valore.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ e
__________ insorgono contro il predetto giudizio, postulandone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art 327 lett. g CPC. I
ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale.
Contestano anzitutto la conclusione del primo giudice secondo la quale non
sarebbe stata provata la pattuizione di una mercede a corpo di fr. 38'000.– e
rimproverano inoltre al primo giudice di aver erroneamente applicato l'art. 8
CC che imponeva all'appaltatore di provare l’effettiva esecuzione di tutti i
lavori fatturati e il loro valore, prova che l'istante non ha fornito,
nonostante le loro puntuali contestazioni, che il pretore arbitrariamente non
ha ritenuto.
Con
osservazioni 31 maggio 2001 l'istante postula la reiezione del ricorso, eccependo
anche la legittimazione ricorsuale di __________
-
Come
correttamente rilevato, il ricorso –in quanto presentato da __________– è
irricevibile, difettando alla stessa la legittimazione ricorsuale. Legittimati
a impugnare le sentenze, sono infatti solo le parti alle quali la decisione
arreca un pregiudizio (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 307, m. 6), ciò che
non esiste nei confronti della ricorrente, riconosciuta priva di legittimazione
passiva nella controversia.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316
consid. 4a).
-
Il
contratto d’appalto conosce –nelle grandi linee– due tipi di mercede
dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e
quella che non è preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via
approssimativa (art. 374 CO). Nel caso di specie, mentre il convenuto sostiene
di aver concordato telefonicamente con l’istante una mercede a corpo di
complessivi fr. 38'000.– per tutte le prestazioni che questi avrebbe svolto
nella sua casa di __________il pretore ha condiviso la tesi dell’istante che ha
negato simile pattuizione, rivendicando il pagamento di una mercede
corrispondente al valore del lavoro effettivamente svolto. Contrariamente a
quanto ritenuto dal ricorrente, la conclusione del primo giudice non è
arbitraria. Infatti, posto che le offerte scritte (doc. A e C) non possono
essere considerate, per essere state contestate in merito alla loro ricezione
da parte del committente (e ciò nonostante le due fatture contengano un
esplicito rinvio alle stesse, riportando i prezzi ivi indicati), l’unico
accenno al costo dell’intervento dell’istante è quello che risulta dal verbale
d’udienza 23 ottobre 2001 nell’ambito del quale il convenuto ha sostenuto che
“il sig. __________ha affermato che il preventivo di spesa era di fr. 38'000.–,
mentre la differenza di fr. 8'000.– sarebbe costituita da opere supplementari”,
preventivo di spesa che l’istante ha confermato in sede di interrogatorio
formale, ancorché aggiungendo che tale importo non era giusto ma era maggiore.
Orbene, che il primo giudice non abbia dedotto da queste affermazioni la prova
della pattuizione di una mercede a corpo, non può essere censurato. Infatti,
una simile pattuizione, che incombeva al convenuto provare (Gauch, Le
contrat d’entreprise, Zurigo 1999, n. 1014 e 1018), presuppone la fissazione di
un costo invariabile ben preciso per un determinato intervento (Gauch,
op. cit., n. 902), mentre l’indicazione di una cifra senza particolare
specificazione sulla natura vincolante della stessa, com'è stato nel caso
concreto, non basta per costituire la pattuizione di una mercede a corpo,
mancando della sufficiente, esplicita definizione (Gauch, op. cit., n.
900).
-
Ne
consegue l'esigenza di determinare la mercede dell'opera in funzione del valore
del lavoro e delle spese assunte dall'appaltatore (art. 374 CO). Nell'ambito
applicativo di questa norma incombe all'appaltatore l’onere di provare il suo
credito (Gauch, op. cit., n. 1019). Sennonché, come implicitamente
riconosciuto dal pretore, la prova è limitata ai fatti contestati (art. 184
cpv. 2 CPC), mentre quelli non contestati si presumono ammessi (art. 170 cpv. 2
CPC), laddove soltanto un'allegazione chiara permette di individuare ciò che
nel complesso dei fatti asseriti è effettivamente contestato e quindi
costituisce oggetto dell’onere probatorio. In altre parole, la contestazione
delle tesi di fatto avversarie, per essere ritenuta tale, dev'essere sufficientemente
esplicita e circostanziata, non valendo a tal fine generiche o implicite contestazioni
(Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 170 CPC, m. 1 e 6). Orbene, in
concreto, la conclusione del primo giudice sulla carente contestazione
corrisponde a ciò che emerge dagli allegati introduttivi dove anzi le
allegazioni dei convenuti si sono spinte al limite opposto, dando quasi
l'impressione –come ha sostenuto la controparte– che essi intendessero
riconoscere l'intero credito, ipotizzando la compensazione con un credito
proprio. Solo in duplica essi hanno corretto la loro dichiarazione di volontà,
affermando di non voler riconoscere il credito posto a giudizio e comunque non
formalizzando l'eccezione di compensazione. La contestazione delle fatture controverse
è stata invece chiarita nei termini soltanto con l'allegato conclusionale, così
che della stessa il giudice non ha potuto tener conto, essendo processualmente inammissibile
(Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 78 CPC, m. 24 e 25). Da ultimo
dev'essere ancora osservato che i ricorrenti sostengono di aver contestato il
credito litigioso –quanto all'ammontare– anche prima della controversia, in
particolare riferendosi ai doc. R, P, U e V. Sennonché, anche questo argomento,
come correttamente osservato dal primo giudice (sentenza, punto 4), appare
irrilevante. Infatti, a prescindere dal contenuto di quei documenti (la cui
rilevanza resta tutta da verificare), la contestazione di cui trattasi è solo
quella espressa in causa come argomento di difesa nei confronti della domanda
di controparte e non può essere sostituita da dichiarazioni precedenti, oltretutto
non formalizzate come presa di posizione processuale ai sensi dell'art. 170 CPC
(Brönnimann, Die Behauptungs– und Substanzierungslast im schweizerischen
Zivilprozessrecht, Berna 1989, pag. 5).
-
Alla
luce di quanto esposto, il ricorso che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle
risultanze istruttorie e di un'errata applicazione del diritto sostanziale da
parte del primo giudice (art. 327 lett. g CPC), dev'essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 22 aprile 2002 __________ è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia della sede ricorsuale, per complessivi
fr. 450.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l'obbligo
solidale di rifondere alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di
questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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