AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.26
Data decisione, Autorità:
20.08.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00026
Lugano
20 agosto
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 11 aprile 2002 presentato da
(entrambi patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 2 aprile 2002 del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio–nord nella causa di accertamento promossa con istanza 4 dicembre 2001
nei confronti di
(patr. dall'avv. __________
con la quale gli istanti hanno chiesto che venisse accertata
l'inesistenza di un credito di fr. 200.– vantato dal convenuto nei loro
confronti, domanda che il primo giudice ha dichiarato irricevibile in quanto
proposta dall'istante __________ e che ha comunque respinto nel merito;
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Nel
1989 le parti __________ ed __________ hanno concluso un contratto di locazione
avente per oggetto un appartamento sito in uno stabile di proprietà di
__________ a __________Nel 2001 tra le parti è sorto un contenzioso concernente
il deposito da parte del locatore della garanzia prestata dai conduttori ai
sensi dell'art. 257e CO, così che quest'ultimi si sono rivolti al competente
Ufficio di conciliazione, chiedendo che l'importo corrispondente venisse
depositato a loro nome presso una banca e che il locatore rifondesse loro fr.
512.25, pari alla somma degli interessi maturati sulla garanzia fino al momento
del deposito bancario (cfr. inc. 674/01 dell'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Mendrisio). Nell'ambito di questa vertenza, i conduttori
hanno perfezionato un accordo con l'avv. ___________per conto del locatore, in
virtù del quale quest'ultimo si impegnava ad effettuare il richiesto deposito
della cauzione (ciò che è effettivamente avvenuto), mentre i conduttori riducevano
la loro pretesa a fr. 200.– con l'accordo di poterla dedurre dalla pigione del
mese di agosto 2001 (cfr. scritto 11 luglio 2001 dell'avv. __________: doc. D
nell'inc. dell'Ufficio di conciliazione). Nonostante il menzionato accordo, in
data 20 agosto 2001, __________ faceva notificare a __________ il PE n.
__________ dell'UEF di Mendrisio per l'incasso dell'importo di fr. 200.–,
adducendo come motivo del credito: Unbegründeter Mietzinsabzug
(zuwenig Miete bezahlt)" (cfr. doc. L nell'inc. dell'Ufficio di
conciliazione).
-
Con
istanza 6 novembre 2001 __________ ed __________ hanno nuovamente adito
l'Ufficio di conciliazione, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del
debito di fr. 200.–. Fallita la conciliazione a dipendenza dell'assenza del
convenuto, essi hanno inoltrato il 4 dicembre 2001 analoga procedura dinanzi al
pretore con la quale, oltre all’accertamento menzionato, hanno postulato
l'annullamento della procedura esecutiva promossa da __________ nei confronti
di __________. Scopo dell'azione, oltre a quello di ottenere la cancellazione
del PE notificato a __________, era anche quello di impedire al convenuto di
disdire la locazione a seguito di mora dei conduttori (ciò che peraltro è
avvenuto il successivo 17 gennaio 2002 per la scadenza del 28 febbraio: doc. C
e D).
Il
convenuto si è opposto alla domanda avversaria contestandone la ricevibilità, ovvero
non avendo gli istanti provato i presupposti dell'azione di accertamento, in particolare
l'esistenza di un interesse giuridico e immediato al momento dell'inoltro dell'istanza.
Nel merito ha invece contestato di essere vincolato all'accordo concluso dai
conduttori con l'avv. __________, al quale non aveva mai conferito incarico in
tal senso.
-
Con
il querelato giudizio il pretore ha dichiarato l'istanza presentata da __________
irricevibile. A dipendenza del carattere sussidiario dell’azione di
accertamento, il primo giudice ha ritenuto che la conduttrice avrebbe potuto
contestare l’esistenza del credito del locatore, nell’ambito della
contestazione della disdetta del contratto di locazione. Per quanto riguarda
__________, il primo giudice ha invece riconosciuto un interesse concreto e
immediato all'accertamento dell'inesistenza del debito a dipendenza del
precetto esecutivo emesso nei suoi confronti, atto a pregiudicarne la solvibilità
e l'affidabilità nei confronti dei terzi (egli è contitolare di una società in
nome collettivo). Tuttavia ha respinto l'azione nel merito, affermando in
particolare che l'accordo sottoscritto dall’istante con l'avv. __________in
virtù del quale egli sarebbe stato autorizzato a dedurre dalla pigione del mese
di agosto 2001 l'importo posto in esecuzione, non è opponibile al convenuto in
assenza di autorizzazione del legale a rappresentarlo.
-
Con
il presente tempestivo ricorso –al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 16 aprile 2002– gli istanti insorgono contro il giudizio pretorile,
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Rimproverano al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto e arbitrariamente valutato le prove, in particolare: per
aver dichiarato irricevibile l'azione dell'istante __________, applicando in
modo manifestamente errato l'art. 71 CPC, e per aver respinto l’azione di
accertamento, nonostante ne fossero dati i presupposti: e ciò sulla base di una
carente motivazione che, di per sé, conduce alla nullità della sentenza (art.
285 cpv. 2 lett. e CPC). Evidenziano inoltre un’errata applicazione delle norme
sulla rappresentanza, in merito alla conclusione del controverso accordo
transattivo dove sostengono la validità dell'impegno sottoscritto dall'avv.
__________ per conto del locatore.
-
Prima
dell'esame delle censure nell'ambito dell'art. 327 CPC, dev'essere precisato
che l'obbligo di motivazione, effettivamente previsto dalla norma processuale
invocata dai ricorrenti, non concerne i dettagli di una sentenza: la
motivazione può essere infatti anche sommaria, purché chiarisca perché il
giudice si è determinato in un certo modo, accogliendo o respingendo le domande
di causa (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, art. 285, m. 2 e 4). Caratteristica
che sicuramente connota la sentenza in esame, ancorché i ricorrenti ritengano
di censurare determinate omissioni del primo giudice in relazione –com'è il caso
in concreto– alla valutazione delle prove. D'altra parte, proprio l'eventuale
valutazione manifestamente errata delle risultanze istruttorie è comunque
oggetto del ricorso.
-
I
ricorrenti rimproverano al primo giudice di avere sì sentito come teste l'avv.
__________, ma di aver poi del tutto ignorata quella deposizione, ciò che
equivarrebbe a un arbitrario rifiuto di un mezzo di prova, tale da configurare
motivo di cassazione ai sensi dell'art. 327 lett. e CPC. Sennonché, dalla
decisione impugnata risulta che la testimonianza è stata considerata (pag. 5,
cons. 5; pag. 6, cons. 6, sub a e c), ma che il pretore l'ha valutata
diversamente da come la intendono i ricorrenti. Non si tratta pertanto di un
atteggiamento del primo giudice lesivo del diritto delle parti di essere
sentite in giudizio, ma semmai di una questione (anch'essa) attinente alla
valutazione della prova e come tale da considerare nell'ambito dell'art. 327
lett. g CPC.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Secondo
l'art. 71 CPC chiunque ha un interesse giuridico e immediato a che l'esistenza
o l'inesistenza di un diritto (rispettivamente di un obbligo), l'autenticità o
la falsità di un documento vengano accertate, può proporre azione di
accertamento. L'azione di accertamento, ammessa dal diritto federale, ha come
premessa l'esistenza di un interesse giuridico concreto e attuale della parte
istante a un sollecito accertamento del rapporto giuridico controverso (DTF
120 II 20 consid. 3a; Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 71 CPC, m. 1 e
3). Tale interesse, che non deve necessariamente essere giuridico ma comunque
degno di protezione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, N. 236),
sussiste quando dal comportamento della controparte risulti una situazione di
insicurezza relativamente al rapporto di diritto, quando tale incertezza costituisca
per l'istante una minaccia suscettibile di pregiudizio attuale e concreto se
non viene eliminata (DTF 120 II 20 consid. 3a), e ancora quando l'azione
d'accertamento appaia il mezzo appropriato per rimediarvi (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., ibidem, m. 1). Essa presuppone inoltre l’impossibilità di proporre
sullo stesso oggetto un’azione di condanna (natura sussidiaria dell'azione di
accertamento) (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 6; Vogel,
Grundriss des Zivilprozessrechts, ed. 6., pag. 197, N. 28 e segg.).
-
La
conclusione negativa del primo giudice relativamente alla proponibilità
dell'azione d'accertamento negativa da parte di __________ non è arbitraria.
Anche in questa sede essa, adduce come proprio interesse all'accertamento l'atteggiamento
del locatore assunto nei confronti del signor __________, ossia il timore
della disdetta (poi intimatale) per mora nel pagamento della pigione.
Anzitutto, ciò che afferma al proposito il primo giudice è corretto, ossia che
–nell'ambito della contestazione della disdetta– la conduttrice avrà la
possibilità di opporre eccezione di compensazione al credito di controparte (SVIT–
Kommentar, ed. 2., art. 257d CO, N. 17; Higi in Comm. di Zurigo, 1994,
art. 257d CO, N. 58): in concreto potrà affermare il proprio credito di fr.
200.– sulla base della transazione relativa agli interessi sulla garanzia.
Inoltre, a questa situazione non può essere contrapposta un'esigenza della
ricorrente di accertare giudizialmente a titolo preventivo l'inesistenza del
credito del locatore, dal momento che –nella valutazione dei contrapposti
interessi delle parti che la giurisprudenza indica riguardo all'ammissibilità
di un'azione d'accertamento negativa (DTF 110 II 355; 120 II 22 – 23)–
il giudice deve godere di un certo potere d'apprezzamento. Ciò che nelle
circostanze concrete esclude un giudizio manifestamente errato sui presupposti
d'ammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC.
-
E
non è arbitrario nemmeno il giudizio pretorile contrario, riguardante la
proponibilità dell'azione da parte di __________, nuovamente contestata da
controparte nelle osservazioni al ricorso laddove sostiene l'insufficienza
dell'esecuzione in atto nei confronti del conduttore come interesse giuridico
immediato ai sensi dell'art. 71 CPC. Orbene, al di là del principio
incontestato del diritto esecutivo svizzero di permettere l'avvio di
un'esecuzione senza dover dimostrare l'esistenza di un credito valido (DTF
125 III 150), il debitore ha la possibilità –a condizione che il diritto cantonale
lo permetta (ciò che in concreto è fuori di discussione)– di chiedere nelle vie
ordinarie, ossia prescindendo dalle analoghe possibilità offerte dal diritto
esecutivo, l'accertamento dell'inesistenza del debito (Graham/Bernheim,
Die bundesrechtliche Rechtsprechung zur negativen Feststellungsklage gemäss
Art. 85a SchKG – eine kritische Würdingung, in SJZ 2000, 180). Ciò
presuppone la legittimità dell'interesse dell'escusso a un giudizio su quella
che ritiene una situazione d'incertezza: in concreto, escluso un interesse
preponderante del creditore all'esecuzione come tale (che questi non ha mai
sostenuto), ci si potrebbe chiedere se l'esiguità della somma basti effettivamente
a sostenere la tesi dell'istante sul suo interesse all'accertamento richiesto
(cfr. DTF 120 II 22 – 25): ma –oltre quanto già considerato al paragrafo
precedente in merito alle facoltà d'apprezzamento del giudice– anche questa questione
non è stata esplicitamente menzionata nell'allegato in esame, né era stata rilevata
in particolare davanti al Pretore.
-
In
merito alla pretesa rappresentanza dell'avv. __________ in favore del
convenuto, il primo giudice ha escluso la presenza dei presupposti
d'applicazione dell'art. 32 cpv. 1 CO: in particolare sia la dimostrazione che
il preteso rappresentante fosse stato autorizzato ad agire per suo conto
dall'arch. __________ (sentenza, ad 6 lett. a), sia che –in qualche modo– il
rappresentato (o qualcuno per lui) abbia comunicato o lasciato intendere ai conduttori
che l'avv. __________ rappresentasse l'arch. __________ (ad 6, lett. c).
Sennonché, concludendo in tal modo, il Pretore ha applicato in modo
manifestamente errato la norma in questione ed ha contestualmente disatteso
determinanti risultanze istruttorie.
Anzitutto,
sull'esistenza di un rapporto di procura, il Pretore ha omesso di considerare
il completamento del verbale testimoniale dell'avv. __________effettuato
dallo stesso teste con lettera 6 febbraio 2002 al giudice, ovvero dando seguito
a specifico invito di questi. Al proposito ci si potrebbe invero chiedere se
tale modo di procedere sia corretto, in particolare se le affermazioni del
teste, contenute in quel complemento, godano della stessa forza probante di ciò
che è stato verbalizzato in sede di audizione. Il quesito tuttavia dev'essere
risolto positivamente nella circostanza concreta: infatti, non solo il testo
della mancata verbalizzazione è stato intimato alle parti e
quindi ha potuto essere controllato dalle stesse, ma –citate correttamente a un
secondo dibattimento finale– esse (e in particolare il convenuto) vi hanno rinunciato
senza riserve, avallando in tal modo l'assunzione della prova nella sua
integrità. Non si capisce pertanto perché il primo giudice non abbia tenuto
conto delle affermazioni del teste avv. __________ laddove dice (con
riferimento al doc. 6) che l'arch. __________ ha conferito in data 17
febbraio 2001 al sig. __________ un ampio e generale potere di rappresentanza,
con facoltà di subdelega, per le udienze presso l'Ufficio di conciliazione e la
Pretura di Mendrisio, rispettivamente di aver ricevuto disposizioni da
parte di __________ di liquidare la pendenza __________– __________ di
fronte all'Ufficio di conciliazione, allo scopo di evitare contenzioso
sproporzionato, ecc.; riferendo altresì di aver avuto contatti diretti con
l'arch. __________, ricevendo l'invito di liquidare i problemi pendenti
direttamente con il sig. __________ (scritto 6 febbraio 2002). Affermazioni
che, salvo esplicita motivazione in senso contrario, il primo giudice non
avrebbe potuto dimenticare e che non gli avrebbero permesso, salvo incorrere
nell'arbitrio, di affermare la mancata prova dell'autorizzazione a
rappresentare.
Il
secondo presupposto dell'art. 32 cpv. 1 CO è configurato dall'agire del
rappresentante in nome del rappresentato. Ciò significa che il rappresentante
deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel
rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico di cui
trattasi. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata
esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe
esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della
rappresentanza si attui. Se questo sia il caso, si decide interpretando il
comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il
principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte
era riconoscibile al momento della stipulazione (Zäch, in Comm. di
Berna, art. 32 CO, N. 45; Guhl, Schweizerisches Obligationenrecht, ed.
8, pag. 152; von Tuhr/ Peter, Allg. Teil des Schweizerischen
Obligationenrecht, ed. 3, pag. 386 e segg.). Indicazioni dalle quali si desume,
da un lato, come non sia corretto –nell'ambito specifico di verifica del
presupposto in questione– di procedere sulla base dell'art. 33 cpv. 3 CO e,
d'altra parte, come in concreto emerga chiaramente dagli atti che l'avv.
__________ ha agito in nome del convenuto: così in particolare nello scambio di
corrispondenza –precedente e in vista della contestata transazione– tenuta con
la patrocinatrice dei conduttori la quale, da parte sua, non sembra aver avuto
dubbi sulla facoltà di rappresentanza dell'avv. __________ (doc. C, D, ed E
nell'inc. dell'Ufficio di conciliazione).
- Ne
discende che il ricorso dev'essere parzialmente ammesso con il
conseguente accoglimento dell’azione in quanto proposta da __________ in virtù
dell'art. 332 cpv. 2 CPC.
La
domanda di conseguente annullamento dell'esecuzione promossa dal convenuto nei
confronti dell'istante può essere accolta in applicazione analogica dell'art.
85a cpv. 3 LEF, ossia in base all'accertata inesistenza del debito oggetto di
esecuzione.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza, che per entrambe le
sedi può essere suddivisa in ragione di un terzo a carico degli istanti e due
terzi a carico del convenuto (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 11 aprile 2002 __________ e __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 aprile 2002 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio–Nord,
limitatamente ai dispositivi n. 2 e 3, è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
- L’istanza
4 dicembre 2001 __________ è accolta
Di
conseguenza:
2.1. è
accertata l’inesistenza del credito di fr. 200.– vantato da
2.2. è
annullata la procedura esecutiva / PE n. __________dell’UEF di Mendrisio.
- La
tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 80.–, sono poste a carico
degli istanti per 1/3 mentre la rimanenza è posta a carico del convenuto;
questi rifonderà alla controparte la somma di fr. 100.– a titolo di ripetibili.
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 80.–
b)
spese fr. 20.–
fr. 100.–
già
anticipati dai ricorrenti, restano a loro carico per un terzo e per la
rimanenza a carico del convenuto il quale rifonderà alla controparte l'importo
di fr. 300.– a titolo di ripetibili parziali di questa sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio–Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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