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Numero d'incarto:
16.2002.20
Data decisione, Autorità:
03.09.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00020
Lugano
3 settembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 marzo 2002 presentato da
__________ e
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 20 febbraio 2002 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 17 marzo 1999 nei confronti di
(patr. dall'avv. __________) e
(patr. dall'avv. __________)
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 2'470.–
oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Il
9 aprile 1997, in territorio di __________, si è verificato un incidente della
circolazione del quale sono stati protagonisti __________, alla guida del
motoveicolo Yamaha TZR 125 __________ di proprietà del padre __________, e
__________ alla guida di un autoveicolo Volvo 740 Turbo, assicurato per la RC
presso la __________ ora __________. Sulla dinamica del sinistro, risoltosi con
soli danni materiali, le versioni delle parti sono discordanti, così che esse
si rimproverano reciprocamente la responsabilità dell'accaduto.
-
Con
istanza 17 marzo 1999 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio
__________ e __________ chiedendo la loro condanna in via solidale al pagamento
di fr. 2'470.–, corrispondenti al danno che sostengono di aver subito a
dipendenza dell'incidente e più precisamente: fr. 2'070.– pari al valore della
motocicletta andata distrutta, fr. 200.– per gli abiti indossati al momento
dell'incidente e fr. 200.– per spese di trasferta sostenute per recarsi con un
mezzo pubblico da __________ a __________. Domanda alla quale i convenuti si
sono opposti, contestando ogni loro responsabilità per l'accaduto e
considerando il danno non provato. Il convenuto __________ ha pure contestato
la legittimazione attiva di __________ con riferimento alla richiesta di
risarcimento del danno alla moto siccome di proprietà del padre,
rispettivamente la legittimazione di quest'ultimo con riferimento ai danni
rivendicati dal figlio; in via riconvenzionale ha fatto valere una pretesa di
fr. 4'130.80 per i propri danni, pretesa respinta con altro giudicato.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertata l'esclusiva
responsabilità dell'incidente a carico di __________, ha tuttavia respinto
l'istanza considerando non provato il danno lamentato.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ e __________ insorgono contro questa
decisione, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di
cui all'art. 327 lett. g CPC. Essi rimproverano al segretario assessore di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in specie
gli art. 8 CC e 42 cpv. 2 CO, ritenendo così non provato il danno da loro
patito, nonostante l'istruttoria abbia permesso di accertare la distruzione
totale del motoveicolo, nonché il suo valore secondo le tabelle Eurotax.
Con osservazioni 24 aprile 2002 entrambi i convenuti chiedono la
reiezione del ricorso, sostenendo di aver sempre contestato il danno denunciato
dalle controparti.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva
di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
-
Pacifica
in concreto la responsabilità di parte convenuta in applicazione dell'art. 61
cpv. 2 LCS, si osserva che chi pretende il risarcimento di un danno cagionato
dal detentore di un veicolo a motore deve per principio fornirne la prova:
infatti, l'art. 62 cpv. 1 LCS rinvia esplicitamente alle norme del Codice delle
obbligazioni concernenti gli atti illeciti e quindi anche all'art. 42 CO.
Nella
fattispecie, allo scopo di provare il danno al motoveicolo, sono stati versati
all'incarto documenti atti a dimostrare, come affermano i ricorrenti, che si è
trattato di danno totale: così il rapporto di polizia che indica danni su
tutto il motoveicolo (doc. A), la dichiarazione 30 giugno 1998 del
__________ che, richiesto di una perizia sul mezzo, ne ha invece consigliato la
rottamazione (doc. D), e l'attestazione di quell'avvenuta operazione nel corso
del 1997 (doc. E).
- Se
su questo aspetto di principio i ricorrenti possono aver ragione,
diversamente non può essere considerata arbitraria la conclusione del primo
giudice relativa alla quantificazione del pregiudizio da risarcire. Mentre le
poste del danno relative alla sostituzione di abiti e a spese di trasferta non
possono più essere considerate litigiose in questa sede dal momento che le
motivazioni del ricorso non concernono la loro reiezione da parte del primo
giudice (art. 329 lett. e CPC), è almeno sostenibile –per quanto riguarda il
valore del motoveicolo al momento dell'incidente– che gli istanti dovessero
fornire al giudice elementi concreti in più, oltre le tabelle Eurotax,
ovvero proprio al fine di una loro corretta applicazione al caso concreto: e
ciò in particolare a fronte della chiara contestazione di entrambe le parti
convenute sullo stato e sul chilometraggio del veicolo (risposte, ad 4) e della
mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo nei documenti prodotti dagli istanti
(in particolare doc. D ed E). Orbene, le tabelle Eurotax, unico elemento
su cui si è fondato il perito (di parte) __________ (doc. C e teste
__________), non possono costituire prova concreta del valore antesinistro di
un veicolo, ma semmai punto di partenza per tale valutazione: infatti,
indicazioni di tale natura –che si tratti delle tabelle d'ammortamento dei
veicoli o delle tabelle che determinano il valore venale (d'acquisto o di
vendita) di veicoli a motore usati– al fine della determinazione del cosiddetto
Wiederbeschaf-fungswert per il caso di danno totale del veicolo, sono
soggette ad essere aumentate o ridotte a seconda delle caratteristiche
dell'oggetto considerato concretamente al momento precedente il sinistro: ad
esempio, avvenuta sostituzione di pezzi meccanici, dotazione di accessori
speciali, stato generale particolarmente buono del veicolo, rispettivamente
stato generale del veicolo inferiore alla media, chilometraggio superiore alla
media, vizi di costruzione, danneggiamenti precedenti, ecc. In altre parole
l'uso di tabelle per la determinazione del danno deve adeguarsi alle
circostanze del caso particolare (Panchaud, L'indemnisation du dommage
total d'après le droit de la responsabilité civile, in Der Automobilschaden,
Pubblicazioni giuridiche ACS, quaderno 1, 1968, pag. 21 – 24 e pag. 31; Schaffhauser/
Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. II,
1988, pag. 110). Nel solco della tesi ricorsuale, è vero che tabelle come
quella in esame potrebbero essere considerate sufficienti per provare il danno,
ma –in particolare– quando non vi fosse contestazione, oppure quando il leso
chiedesse un risarcimento maggiore (contestato) senza offrire elementi concreti
in favore della sua tesi: ciò che sembra essere stato il caso nella sentenza
federale non pubblicata (cfr. Châtelain, in ZBJV 1969, pag. 219)
dove il valore emergente dalle Tabelle d'ammortamento è stato ritenuto
"sufficiente" per indennizzare il proprietario del veicolo.
Nel
caso concreto, il valore probante delle tabelle Eurotax è stato
tempestivamente contestato in causa, conseguendone l'obbligo della parte lesa
di provare lo stato del veicolo. Per contro, gli istanti non hanno intrapreso
nulla, almeno nel tentativo di offrire al giudice informazioni concrete sul
veicolo distrutto nell'incidente e poi senz'altro rottamato, cosicché la
conclusione del primo giudice non è certamente arbitraria. D'altra parte, e a
titolo abbondanziale, può ancora essere ricordato che gli istanti stessi hanno
contribuito a creare una situazione d'incertezza a proposito del valore
antesinistro del motoveicolo, in particolare presentando precedentemente una
domanda di risarcimento per lo stesso oggetto e per gli stessi fatti ad altro
giudice, indicando un danno di soli fr. 1'500.– (doc. 1).
- D'altra
parte, i ricorrenti non possono rimproverare al giudice di non aver fatto capo
all'art. 42 cpv. 2 CO. Questa norma stabilisce che il danno di cui non può essere
provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto
riguardo dell'ordinario andamento delle cose e delle misure prese dal
danneggiato; essa ha tuttavia carattere eccezionale ed è applicabile unicamente
quando non è possibile provare il danno nel suo ammontare o non si possa
esigere ragionevolmente l'assunzione delle prove necessarie perché ciò
comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (DTF 105 II 89 consid.
3; Brehm in Comm. di Berna, 1998, art. 42 CO, N. 47). In particolare il
disposto non esime il danneggiato dall'onere di allegare e di provare tutte le
circostanze che possano essere di ausilio alla quantificazione del pregiudizio
(DTF 122 III 219 segg.; Oftinger/ Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Allg. Teil, vol. 1, 1995, pag. 259), rispettivamente di
rendere credibile –postulando l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO– la
presenza dei presupposti menzionati.
In
concreto, è vero che al momento in cui sono sorte le contestazioni sullo stato
del veicolo, lo stesso oggetto non esisteva più, ma questa circostanza non
determina l'impossibilità di provarne lo stato (al proposito cfr. Oftinger/
Stark, op. cit., § 6, N. 362): sia perché si può dire che la pretesa
impossibilità è stata imprudentemente causata dai ricorrenti (che hanno
proceduto alla rottamazione senza cautele di sorta), sia perché essi non hanno
mai preteso (in particolare non lo sostengono in questa sede) l'oggettiva
impossibilità di ragionevolmente provare il danno al motoveicolo, o di fornire
al giudice ulteriori elementi di stima (Brehm, op. cit., ibidem; Oftinger/
Stark, op. cit., § 6, N. 33). Essi accennano all'irragionevolezza di
sostenere per 60 mesi spese di deposito del relitto: ma questo rappresenta
argomento non attinente alla corretta applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, dal
momento che gli elementi di prova non erano vincolati alla pretesa indicazione
di non distruggere il veicolo.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il
titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto.
Tasse
e spese seguono la soccombenza.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 14 marzo 2002 di __________ e __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 130.– già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico. Inoltre, essi rifonderanno in solido fr.
200.– a ognuna delle controparti a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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