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Numero d'incarto:
16.2002.19
Data decisione, Autorità:
23.04.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00019
Lugano
23 aprile
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12
marzo 2002 presentato da
contro
la sentenza 5 marzo 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 gennaio 2002
da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con
istanza 9 gennaio 2002 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 4'470.- corrispondenti a pigioni per i mesi da giugno a
settembre 2001, dipendenti da un contratto di locazione sottoscritto l'8
settembre 1994;
che con
il querelato giudizio il segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito
nel contratto di locazione al quale il convenuto, assente al contraddittorio
non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio:
il ricorrente giustifica il mancato pagamento delle pigioni a dipendenza dei
difetti presenti nell'ente locato, e contesta la notifica del precetto
esecutivo in quanto avvenuta non al suo domicilio di __________, ma a
__________ dove lavora;
che con
scritto 22 aprile 2002 la controparte riconferma la propria pretesa;
che
il ricorso, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene domande
di ricorso, né precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato
(art. 329 CPC), impone la verifica da parte di questa Camera;
che
mentre le contestazioni sul merito della lite (in particolare le motivazioni
addotte a sostegno del mancato pagamento delle pigioni), non possono essere ritenute
siccome proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), appare rilevante l'eccezione dell'escusso sulla notifica del precetto
esecutivo;
che
il principio secondo cui il debitore dev'essere escusso al suo domicilio (art.
46 cpv. 1 LEF), a prescindere dai fori speciali di cui agli art. 48 e segg.
LEF, crea l'obbligo di procedere al cosiddetto foro esecutivo ciò che
costituisce norma cogente da rispettare d'ufficio (Schmid, in Comm. di
Basilea, ed. 1, art. 46 LEF, N. 6 e 7);
che
al proposito non è ammesso nessun tipo di proroga del foro, nemmeno per mezzo
del tacito consenso dell'escusso, dovendosi rispettare il principio dell'unità
dell'esecuzione, in funzione dell'esigenza di garantire a tutti i debitori lo
stesso trattamento (Schmid, op. cit., N. 7 e 8);
che
tuttavia, un precetto esecutivo che comunque è stato notificato al debitore il
quale ha tempestivamente potuto interporvi opposizione (come in concreto) e che
non è stato oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF, è in sé valido, ma
non è atto a costituire foro per la successiva procedura esecutiva (Schmid,
op. cit., N. 8);
che
pertanto l'argomento sollevato in sede giudiziaria dal ricorrente deve valere
come eccezione di carente competenza del giudice interpellato per ottenere il
rigetto dell'opposizione;
che,
in concreto, essa comporta l'esame d'ufficio del presupposto processuale in
questione (art. 97 CPC), rispettivamente la nullità della sentenza impugnata se
essa emana da un giudice incompetente (art. 142 lett. a CPC);
che
è il caso in concreto, dal momento che la competenza territoriale costituisce
presupposto processuale se il foro, come già ricordato per quanto riguarda
l'esecuzione, è inderogabile e poiché il giudice competente nei confronti di un
escusso domiciliato a __________ (distretto di Mendrisio) non può essere il
Pretore di Lugano;
che
pertanto la sentenza impugnata dev'essere cassata in virtù dell'art. 327 lett.
a CPC, con il carico delle spese alla parte resistente.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
- Il
ricorso 12 marzo 2002 di __________ è accolto.
Di
conseguenza è accertata la nullità della sentenza 5 marzo 2002 del Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.- sono poste a carico di
__________ la quale verserà al ricorrente un'indennità di fr. 30.- per questa
sede.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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