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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.105
Data decisione, Autorità:
21.02.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.105
Lugano
21 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9
dicembre 2002 presentato da
Contro
la sentenza 25
novembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa civile
inappellabile promossa con istanza 26 febbraio 2001 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.
1'878.- oltre accessori, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio,
domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 26 febbraio 2001 __________ -ditta che si occupa di trasporti
internazionali- ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 1'878.- a saldo di due fatture emesse il 29 ottobre 1999 e il 5 gennaio
2000 per trasporti effettuati per conto della ditta __________ e il cui
pagamento sarebbe stato garantito dal convenuto, a quel tempo alle dipendenze
di questa società, nel frattempo fallita;
che il
convenuto si è opposto all'istanza contestando di aver garantito a titolo
personale il pagamento delle fatture di spettanza della sua ex datrice di
lavoro, avendo egli agito in qualità di rappresentate della ditta e avendo semplicemente
confermato la solvibilità della ditta __________ nei suoi confronti per quanto
attiene al pagamento del salario;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulle risultanze
istruttorie dalle quali non è emerso che il convenuto si sia mai assunto a
titolo personale il pagamento delle fatture di spettanza della sua datrice di
lavoro, ha respinto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento: rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie non ritenendo provata la
legittimazione passiva del convenuto, ovvero il fatto per quest'ultimo di aver
personalmente garantito il pagamento delle prestazioni dell'istante;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la sentenza impugnata è
frutto di una sostenibile valutazione delle risultanze istruttorie, in
particolare della deposizione del teste __________ dalla quale non è emerso univocamente
che il convenuto si sia personalmente assunto l'onere di pagare le fatture
scoperte qualora non vi avesse provveduto la sua datrice di lavoro;
che
infatti, in merito al preteso impegno del convenuto, il teste ha semplicemente
riferito che al momento della conclusione del contratto il convenuto avrebbe sì
affermato garantisco io, ma che quest'affermazione poteva essere
interpretata nel senso garantisco io oppure garantisco che la mia
ditta ti verserà i soldi;
che di
conseguenza, considerato il margine di apprezzamento delle prove di cui gode il
primo giudice (art. 90 CPC), non può essere considerata arbitraria la
conclusione di quest'ultimo secondo la quale il convenuto avrebbe agito in
qualità di rappresentante della ditta __________ senza alcuna assunzione
personale del debito di quest'ultima;
che alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, deve essere respinto;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 dicembre 2002
di __________ è respinto.
2.Tasse e spese del presente giudizio,
per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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