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Numero d'incarto:
16.2001.99
Data decisione, Autorità:
05.06.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00099
Lugano
5 giugno 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27
dicembre 2001 presentato nella forma dell'appello da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 3 dicembre 2001 del Pretore del Distretto
di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di
lavoro, promossa con istanza 26 luglio 2001 da
rappr. da __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'372.25 oltre
accessori a saldo delle sue pretese salariali, domanda accolta dal primo
giudice,
ritenuto che a seguito del decesso di __________,
avvenuto il 27 gennaio 2002, la procedura è stata sospesa giusta l’art. 104 CPC
(cfr. ordinanza 21 marzo 2002);
preso atto che entro il termine di cui agli art. 567 segg. CC le
eredi del __________, ovvero la moglie __________ e le figlie __________ e
__________ (cfr. atto notorio 21
marzo 2002 allestito dal Delegato notarile del
Consolato generale d'Italia a Lugano), hanno accettato la successione, manifestando
così di voler subentrare nella lite,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
è stato assunto alle dipendenze del __________ di __________, gestito da
__________, in qualità di capo cucina dal 1° febbraio 2001 (doc. B). Con
scritto 24 aprile 2001 il datore di lavoro gli ha notificato la disdetta del
contratto per il successivo 31 maggio (doc. C), mentre a far tempo dal 4 maggio
è stato assente dal lavoro a dipendenza di uno stato invalidante che ne ha
causato un'inabilità lavorativa del 100% (doc. D).
-
Ritenuto
concluso il contratto per il 30 giugno 2001 a causa della malattia (art. 336c
cpv. 2 CO), __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al
fine di ottenere il pagamento di fr. 6'372.25 oltre accessori, corrispondenti
alle vacanze (11,65 giorni), ai giorni di riposo (8,78) e ai giorni di festa
(2,5) di cui sostiene di non aver potuto beneficiare durante il rapporto di
lavoro, nonché all'importo di fr. 1'700.- indebitamente trattenuto sul salario
del mese di maggio 2001 (doc. E). Il convenuto si è opposto all'istanza
contestando le rivendicazioni dell'istante al quale rimprovera di non essersi
più ripresentato sul posto di lavoro dopo il periodo di malattia, ovvero dopo
30 giorni dall'inizio della stessa (4 maggio 2001) e di aver quindi potuto
godere di tempo libero in misura sufficiente da quella data fino alla fine di
giugno. In tal senso egli sostiene di aver concordato con il lavoratore la
compensazione dei giorni di vacanza e riposo rivendicati, con la sua assenza
dal posto di lavoro. Per quanto attiene alla trattenuta di fr. 1'700.- si
tratterebbe del carico all’istante di una parte dei danni cagionati al datore
di lavoro per la ricerca di un sostituto, carico che il convenuto ritiene
dovuto al comportamento dell'istante sul posto di lavoro che ha portato alla
rescissione del contratto e che l'istante, a sua volta, ha contestato.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata preliminarmente la validità della
disdetta 24 aprile 2001 per il termine protratto del 30 giugno 2001, a seguito
della malattia dell'istante, ha integralmente accolto le pretese di quest'ultimo.
In merito alla richiesta di pagamento delle vacanze, dei giorni di riposo e
festivi non goduti, il primo giudice non ha ritenuto valido il ventilato
accordo secondo il quale queste rivendicazioni avrebbero dovuto essere
compensate con l'assenza dal posto di lavoro dopo il 3 maggio 2001, detta
assenza essendo dovuta a malattia. A proposito della durata della malattia, il
primo giudice ha escluso un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze del
lavoratore poiché la sua assenza, dal 4 maggio al 30 giugno 2001, è stata di
durata inferiore ai due mesi, periodo a far tempo dal quale sono dati i
presupposti per una riduzione delle vacanze ai sensi dell’art. 329b CO. Il
pretore ha pure riconosciuto al lavoratore il diritto alla restituzione
dell'importo di fr. 1'700.-, non avendo individuato nessun motivo a fondamento
del diritto vantato dal convenuto.
-
Con
il presente tempestivo gravame (trasmesso per competenza a questa Camera con
decreto 20 dicembre 2001 della seconda Camera civile del Tribunale l'appello),
__________ insorge contro il predetto giudizio. Il ricorrente contesta ogni
diritto della controparte al compenso di giorni di vacanza e di libero, in
subordine rimprovera al primo giudice di aver erroneamente quantificato il
diritto alle vacanze del lavoratore, proponendo un proprio conteggio che fissa
il credito di quegli in complessivi fr. 4'481.45 al netto, invece di fr.
4'672.28. In merito all'importo di fr. 1'700.- il ricorrente rimprovera al
pretore di non avere ritenuto provato, in particolare sulla base del teste
__________, il danno cagionato dall'istante in relazione all'eccedenza di beni
acquistati che sono poi finiti nei rifiuti.
Con
scritto 3 gennaio 2002 controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Per
quanto attiene al diritto del lavoratore alla remunerazione dei giorni di
vacanza e di riposo maturati durante il periodo di lavoro, la legge prevede
che, finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere
compensate con denaro ma devono essere effettivamente godute (art. 329d cpv. 2
CO; Rehbinder in Comm. di Berna, n. 14 ad art. 329d CO). In questo
senso, il ventilato accordo secondo il quale l'istante avrebbe acconsentito a
compensare questi giorni con la sua assenza dal posto di lavoro a far tempo dal
4 al 31 maggio 2001 (cfr. IF di __________, ad 6) sarebbe sicuramente
compatibile con la menzionata norma, sennonché l'assenza in questione era
dovuta a malattia. In simile evenienza, come correttamente concluso dal primo
giudice, non può entrare in linea di conto la compensazione con vacanze e
giorni di riposo di spettanza del lavoratore, non essendovi nessuna possibile
analogia fra l'assenza dal posto di lavoro per vacanze con l'assenza dovuta a
malattia (Rehbinder, op. cit., n. 7 ad art. 329 CO, n. 1 e 5 ad art.
329a). Ne discende che i giorni di vacanza e di riposo maturati dall'istante
durante il rapporto di lavoro, devono essere compensati in denaro (Rehbinder,
op. cit., n. 16 ad art. 329d CO; Streiff/ von Känel, Arbeitsvertrag, 5.
ed., 1992, n. 2 ad art. 329 CO).
D'altra
parte, ai sensi dell'art. 329b cpv. 1 CO se, nel corso di un anno di lavoro, il
lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di
un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un
dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro; se l’impedimento non
dura complessivamente più di un mese nel corso di un anno di lavoro ed è
causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia,
infortunio, adempimento d’un obbligo legale, esercizio d’una funzione pubblica
o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro
non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze (cpv. 2). La giurisprudenza
ha interpretato questa norma nel senso che, in caso di assenza dovuta a colpa
del dipendente, la riduzione delle ferie subentra dopo il primo mese, mentre
nel caso di assenza non dovuta a sua colpa la riduzione avverrà soltanto dopo
il secondo mese (Rehbinder, op. cit., n. 2 ad art. 329b CO; Streiff/
von Känel, op. cit., n. 2 ad art. 329b CO). In caso di assenza del
lavoratore per malattia, la riduzione delle vacanze nella misura di un
dodicesimo si attua quindi dopo un'assenza di complessivi due mesi e per ogni
ulteriore mese iniziato (Rehbinder, op. cit., n. 2 ad art. 329b CO). Nel
caso di specie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il primo
giudice ha correttamente applicato il diritto sostanziale, escludendo la
riduzione del diritto alle vacanze dell'istante poiché la sua assenza (dal 4
maggio al 30 giugno) non ha complessivamente superato i due mesi. Infatti, i 25
giorni conteggiati dal pretore si riferiscono unicamente al periodo successivo
al primo mese di malattia (Schonfrist). Su questo punto il ricorso,
manifestamente infondato, deve pertanto essere respinto.
- Altrettanto
infondato è l’addebito mosso al primo giudice di non aver ritenuto giustificata
la trattenuta di fr. 1'700.- effettuata sullo stipendio maturato nel mese di
maggio 2001. Infatti, un’eventuale pretesa risarcitoria nei confronti del
lavoratore avrebbe dovuto fondarsi sull’art. 321e cpv. 1 CO secondo il quale il
lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per
negligenza al datore di lavoro. Detta responsabilità del lavoratore è
subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una violazione
contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/
von Kaenel, op.cit., n. 4 ad art. 321e CO).
In
concreto, non va anzitutto dimenticato che il convenuto, davanti al primo
giudice, ha giustificato la trattenuta unicamente quale partecipazione del
dipendente alle spese pubblicitarie sostenute per la ricerca di un suo
sostituto (cfr. riassunto scritto pag. 3 in fine, ribadito a pag. 5 delle
conclusioni), mentre in questa sede parla di danni patiti in seguito alla
forzata eliminazione dei generi alimentari acquistati in eccesso dal signor
__________, per di più mai conservati (ricorso, punto 11). Ciò che ha
almeno due conseguenze: una di natura processuale, per cui l’attuale diversa
motivazione è inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) e una di merito.
Anzitutto il convenuto -dei fatti così come addotti in prima sede- non ha
fornito nessuna prova né sull'ammontare del danno che pretende di aver subito,
poiché manifestamente non bastano al proposito le generiche indicazioni
ricavabili dal plico doc. 1 dove nemmeno è possibile rintracciare l'importo
controverso, né -soprattutto- sul nesso causale adeguato tra il pregiudizio
lamentato (connesso con gli annunci pubblicitari) e il comportamento
dell'istante, nesso che il datore di lavoro non ha nemmeno mai adeguatamente
allegato. Di nessun conforto è pertanto la deposizione __________ che si è
pronunciato su questioni irrilevanti ai fini della vertenza, in particolare a
dipendenza dell'inammissibilità dei nuovi fatti sui quali il convenuto
costruisce il proprio credito. Così stando le cose, la conclusione del primo
giudice non può certo essere considerata arbitraria.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, in particolare non quello dell’arbitraria valutazione delle
prove o errata applicazione del diritto da parte del pretore, dev'essere
respinto. Le succinte osservazioni al ricorso non bastano per giustificare il
riconoscimento di qualsiasi indennità alla parte istante.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 17 dicembre 2001 di __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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