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Numero d'incarto:
16.2001.93
Data decisione, Autorità:
10.04.2002, CCC
§
Incarto n.
16.2001.00093
Lugano
10 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 11 novembre 2001 presentato da
Contro
la sentenza 24 ottobre 2001 del Giudice di pace del circolo del
Ceresio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 28 settembre 2001 da
(rappr. dall'__________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 28 settembre 2001 lo , per il tramite dell', ha
chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________
al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di fr. 180.– oltre
accessori, corrispondente a multa di posteggio inflittagli con risoluzione 18
agosto 2000 dell'Ufficio giuridico della circolazione;
che
il convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo di non aver potuto impugnare
il rapporto di contravvenzione e tantomeno la decisione di multa, siccome
notificatigli a un indirizzo diverso dal suo, ossia a __________ invece che a
__________, località che peraltro figurerebbe correttamente sulla licenza di
condurre;
che
con sentenza 24 ottobre 2001 il Giudice di pace del Circolo del Ceresio, considerata
la risoluzione di multa 18 agosto 2000 come valido titolo esecutivo, ha accolto
l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio,
ribadendo di non aver potuto impugnare la decisione di multa poiché questa gli
è stata notificata a __________, suo Comune di domicilio soltanto sino al 1996;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che
l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata
a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed
autenticità del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa
giudicata;
che
la forza di cosa giudicata di una decisione, ovvero il suo carattere definitivo
per mancata impugnativa da parte del suo destinatario, presuppone evidentemente
che questa gli sia stata regolarmente notificata (Staehelin, op.cit., n.
124 ad art. 80);
che
all'eccezione sollevata dall'escusso riguardo alla notifica della decisione amministrativa
l'autorità procedente non ha preso posizione poiché assente dal contraddittorio;
che
pertanto essa ha omesso di provare la corretta notifica della decisione 18 agosto
2000, inviata al contestato indirizzo di __________, ciò che invece fa parte
del suo onere processuale (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, art. 120, m. 3),
tanto più che lo stesso ente procedente ha considerato valido l'indirizzo
dell'escusso a __________, sia promuovendo l'esecuzione (cfr. PE), sia presentando
l'istanza di rigetto che ci occupa,
che
di conseguenza la risoluzione di multa 18 agosto 2000 non può costituire valido
titolo esecutivo e non può quindi legittimare il rigetto definitivo
dell'opposizione;
che
il ricorso, che ha evidenziato l'arbitraria valutazione delle prove e una conseguente
erronea applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia con la conseguente
integrale reiezione dell'istanza;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 11 novembre 2001 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 ottobre 2001 del Giudice di pace del Circolo del
Ceresio è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L'istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.–, da anticipare dalla parte istante rimane a suo
carico con l'obbligo di rifondere al convenuto un'indennità di fr. 60.–.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico
dello __________ con l'obbligo di rifondere al ricorrente un'indennità di fr.
20.– per questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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