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Numero d'incarto:
16.2001.79
Data decisione, Autorità:
20.02.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00079
Lugano
20 febbraio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 settembre 2001 presentato da
(patr. dallo studio legale __________)
contro
la sentenza 12 settembre 2001 del Giudice di pace del circolo di
Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 26 gennaio 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 26 gennaio 2001 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di
fr. 1'544.25, corrispondenti al costo della pubblicazione di un annuncio pubblicitario
nelle pagine gialle (fr. 1'757.25), dedotto l'importo di fr. 213.– relativo a
un errore che l'istante riconosce di aver commesso nella trascrizione del
testo, ossia indicando "accumulatori jouier" anziché
"accumulatori ionici";
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto
d'inserzione sottoscritto dalle parti il 17 settembre 1997 sulla base del quale
l'escussa si era impegnata a pagare la somma di fr. 1'757.25, IVA compresa;
che
l'escussa si è opposta all'istanza a motivo dell'inadempienza di controparte
alla quale rimprovera di aver pubblicato un testo non conforme a quanto
richiesto e di non aver mai ricevuto il buono stampa –recante il testo errato–
di cui l'istante ha prodotto copia;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, considerato valido riconoscimento
di debito il contratto d'inserzione, ha accolto l'istanza non ritenendo l'errore
di pubblicazione commesso dall'istante tale da pregiudicare la comprensione
dell'annuncio pubblicitario;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 3 ottobre 2001, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato
il diritto sostanziale, in particolare l'art. 6 CO, che nel caso specifico
imponeva l'accettazione esplicita del testo dell'inserzione pubblicitaria,
approvazione che la convenuta non ha mai dato non essendole mai stata trasmessa
la bozza dell'annuncio;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione il giudice deve
limitarsi ad accertare se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84) e a
verificare se la parte escussa ha reso verosimili eccezioni tali da invalidare
il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF), conseguendone che ogni
disamina del merito della lite esula dalle sue competenze;
che
nel caso di specie la questione litigiosa era quella di sapere se, a fronte di
un valido riconoscimento di debito quale era il contratto d'inserzione, la
convenuta avesse reso sufficientemente verosimile l'eccezione di inadempienza
dell'istante, nel qual caso il giudice non avrebbe potuto concedere il rigetto
provvisorio dell'opposizione;
che,
a fronte della confusa motivazione del primo giudice, il ricorso non censura la
decisione di primo grado in merito alla corretta applicazione dell'art. 82 CEF
(in particolare del capoverso 2) o alla valutazione degli atti di causa versati
all'incarto e riguardanti l'eccezione sollevata dalla parte escussa, ma
concerne esclusivamente il merito della lite, vertendo sulla pretesa errata
applicazione dell'art. 6 CO e –in quello stesso ambito– del principio
dell'affidamento, concretamente individuando il motivo di cassazione della
sentenza di prima sede nella disattenzione … di un principio cardine del
diritto contrattuale (ricorso, pag. 5), ma non riuscendo peraltro a definire
in cosa consista la pretesa lesione del principio invocato;
che
quindi –malgrado il generico riferimento all'art. 82 CEF– l'impugnazione è estranea
all'ambito della procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, così che la
stessa non può essere accolta e nemmeno esaminata in questa sede, con la conseguenza
della reiezione del ricorso;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre alla controparte non
vengono assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 21 settembre 2001 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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