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Numero d'incarto:
16.2001.65
Data decisione, Autorità:
22.01.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00065
Lugano
22 gennaio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 2001 presentato da
(rappr. dall'__________)
Contro
la sentenza 19 luglio 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano
nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 27 aprile 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 483.75 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 27 aprile 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 483.75 a saldo della fattura emessa il 28
luglio 2000 per lavori eseguiti presso il __________ di __________ e, meglio
per la sostituzione della pompa del riscaldamento;
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione
passiva non avendo nulla a che fare con la fattispecie e non essendo neppure
proprietaria dello stabile in cui era avvenuto l'intervento dell'istante, lo
stesso appartenendo allora ad __________ che peraltro si trovava "in
cattive acque";
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza respingendo
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta alla
quale ha addebitato la mancata tempestiva contestazione dei richiami di
pagamento e della fattura notificati dall’istante sulla base delle indicazioni
ricevute dalla custode dello stabile;
che,
a sostegno della sua decisione, il giudice di pace ha inoltre rilevato che
__________ era amministratore sia della convenuta che di __________;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 4 settembre 2001, la __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: essa rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto e arbitrariamente valutato le prove e in particolare di
averle erroneamente attribuito l'onere della prova;
che
con osservazioni 17 settembre 2001 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
l'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza
di fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova dei fatti
costitutivi del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad
art. 8 CC);
che
in quest'ottica e di fronte alle chiare contestazioni della convenuta in merito
alla sua legittimazione passiva, spettava all'istante dimostrare il benfondato
della sua pretesa nei confronti
di
quest’ultima;
che
dalle prove documentali, le sole proposte dall’istante a sostegno del suo
credito, non risulta la qualità di debitrice della convenuta, in particolare
non risulta che sia stata quest’ultima a commissionare i lavori eseguiti dall’istante;
che
il solo fatto per la convenuta di non aver tempestivamente reagito al
ricevimento delle sollecitatorie di pagamento del credito controverso non prova
nulla, non potendosi dedurre da tale silenzio il riconoscimento della pretesa
dell'istante;
che
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, neppure la presenza di
__________ quale amministratore sia della convenuta che dell'allora
proprietaria dello stabile legittimava la presente azione, trattandosi di
persone fisiche e giuridiche distinte che rispondono unicamente per gli atti
propri;
che
poiché l’istante, alla quale come detto incombeva l’onere della prova, non ha
dimostrato nessuna relazione tra la convenuta e i lavori dalla stessa eseguiti
in uno stabile appartenente ad altra persona giuridica, non è dato nessun
titolo sulla base del quale la convenuta possa essere tenuta a pagare una
mercede per un contratto (verosimilmente un appalto) del quale non è parte;
che
pertanto il ricorso che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato
dev'essere accolto con l’addebito delle spese alla parte soccombente;
che,
in applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito
della controversia con la conseguente reiezione dell'istanza;
che
le spese seguono la soccombenza, mentre alla ricorrente, non patrocinata da un
avvocato iscritto all’Albo, può essere riconosciuta un'indennità che tenga
unicamente conto del dispendio di tempo per l'allestimento dell'allegato
ricorsuale.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 23 agosto 2001 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 luglio 2001 del Giudice di pace del
Circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L'istanza è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 30.-, da anticipare come di
rito dalla parte istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
convenuta la somma di fr.40.– a titolo di indennità.
II. La
tassa di giustizia e le spese del presente giudizio per
complessivi
fr. 100.–, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a
carico
di __________ la quale verserà alla ricorrente un'indennità di
fr.
60.- per la sede ricorsuale.
III. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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