Cassation appeal dismissed for lack of valid grounds

16.2001.52Other CourtAug 21, 2001Dismissed

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Omnilex summary

The appellant challenged a strike-off order issued after he failed to pay a procedural security of CHF 800 in a damages action against his former lawyer. He asked the civil cassation chamber to annul the strike-off, recuse the first-instance judge, and stay the case pending criminal proceedings. The court held that the stay request was inadmissible, that the recusal argument was waived and in any event unfounded, and that the appeal did not raise any valid cassation ground. The appeal was dismissed and no costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 327, 107, 332 cpv. 2, 313bis, 331 cpv. 1 CPC; recusal and stay requests in cassation proceedings. A party may invoke as a cassation ground that the impugned decision was rendered by a judge who should have been recused, but recusal must be sought immediately after the relevant facts become known; participation in further procedural steps entails waiver. Mere subjective distrust, suppositions, or the filing of a criminal complaint do not constitute serious enmity or other objective reasons for recusal. A stay based on parallel proceedings is admissible only if the other proceeding is concretely capable of influencing the civil dispute; a vague reference is insufficient. If none of the statutory cassation grounds is made out, the appeal may be dismissed without hearing the other side.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2001.52

Data decisione, Autorità: 21.08.2001, CCC

Incarto n. 16.2001.00052

Lugano 21 agosto 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Giani e Pellegrini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, escluso

segretario:

Petrini

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 luglio 2001 presentato da


contro

il decreto di stralcio 13 luglio 2001 pronunciato dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura inappellabile (inc. IU.2000.272) promossa dal ricorrente con istanza 14 giugno 2000 nei confronti di


con il quale il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli in seguito al mancato versamento di una cauzione processuale;

esaminato l'incarto,

considerato

in fatto e in diritto: che con l'istanza 14 giugno 2000 __________ ha postulato nei confronti dell'avv. __________ un risarcimento danni di fr. 5'500.– per il cattivo adempimento del patrocinio affidatogli nell'ambito di una vertenza contro altro precedente suo patrocinatore;

che, respinta un'istanza di assistenza giudiziaria di __________, con decreto 28 maggio 2001 il Pretore –accogliendo analoga domanda della controparte– ha imposto al ricorrente il pagamento di una cauzione processuale di fr. 800.–;

che, con il decreto 13 luglio 2001, il primo giudice, preso atto del mancato pagamento della cauzione entro il termine fissato all'istante, ha stralciato la causa dai ruoli in conformità con l'art. 153 cpv. 3 CPC;

che il ricorrente chiede in questa sede, oltre alla ricusa del pretore che ha pronunciato il decreto di stralcio, l'annullamento del decreto e, subordinatamente, la sospensione della causa fino alla decisione del Procuratore pubblico e di tutte le eventuali istanze superiori;

che quest'ultima richiesta non è ammissibile in questa sede, dati i limiti d'intervento previsti dall'art. 327 CPC, a meno che ricorrano i presupposti dell'art. 107 CPC, questione che il ricorrente ha tuttavia omesso di sostanziare o di rendere verosimile, accennando in particolare solo vagamente a una sua richiesta di appuntamento con il Ministero pubblico per stendere denuncia penale per reati vari commessi dal __________ (pretore) ai danni del sottoscritto;

che ciò evidentemente non basta per convincere dell'esistenza di un'altra causa o di un altro procedimento in grado di concretamente influire sulla decisione della lite (art. 107 CPC), fattispecie che il ricorrente stesso –come visto– nemmeno afferma;

che, per quanto riguarda l'annullamento, egli rinvia esplicitamente ai motivi da lui addotti per sostenere la ricusa del Pretore;

che, fra i motivi di cassazione di una sentenza si trova in effetti quello per cui la stessa decisione impugnata è stata pronunciata da un giudice la cui esclusione o ricusazione dovevano essere ammesse (art. 327 lett. c CPC);

che, per quanto riguarda il Pretore __________, non risulta che il ricorrente abbia presentato in prima sede istanza di ricusa contro il medesimo, pur dovendo conoscere l'identità del giudice civile competente per la causa da lui intentata (peraltro contro un convenuto domiciliato nella sua stessa giurisdizione), in particolare sulla base dell'Annuario della Repubblica e Cantone Ticino, rispettivamente delle pubblicazioni a suo tempo avvenute sul Foglio Ufficiale Cantonale;

che così facendo, in particolare compiendo ulteriori atti di procedura dopo l'inizio della causa (istanza di assistenza giudiziaria 26 giugno 2000, ricevimento dell'ordinanza 19 gennaio 2001 d'intimazione della domanda di cauzione) e dopo aver ricevuto intimato il proprio allegato d'istanza sottoscritto dallo stesso Pretore, il ricorrente ha perso il diritto alla ricusazione (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 27, m. 2);

che infatti, un'istanza di ricusa dev'essere formulata appena conosciuti i motivi su cui si fonda; in particolare la parte non deve dare prova di attendismo, ma reagire non appena i fatti (i motivi) le siano noti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem);

che, a titolo abbondanziale, può essere rilevato che il ricorrente comunque non accenna a motivi di esclusione o di ricusa con riferimento (anche non esplicito) agli art. 26 e segg. CPC, ma allude a pretesi motivi d'indegnità né accertati, né giudicati (per quanto consta) dalle autorità eventualmente competenti;

che inoltre e in ogni modo le motivazioni su cui si fonda il ricorrente non sono concretamente riferite a dichiarata grave inimicizia tra il giudice e la stessa parte istante (art. 27 lett. a CPC), né appaiono dipendere da altre gravi ragioni (art. 27 lett. b CPC) tali da giustificare oggettivamente un'apparente prevenzione del giudice o il rischio di una sua parzialità, tenuto conto che non costituiscono gravi ragioni in tal senso semplici supposizioni, illazioni o timori, non confortati da elementi concreti (Cocchi / Trezzini, art. 27 CPC, m. 11);

che in particolare non rientrerebbe nel novero dei motivi di ricusa la semplice mancanza di stima (anche grave) espressa da una parte nei confronti del giudice finché non ingeneri una riconoscibile predisposizione sfavorevole del giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem, m. 7 e 8), non bastando al riguardo (evidentemente, nemmeno) una denuncia penale sporta nei confronti del magistrato (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem, m. 24);

che l'istanza di ricusa come tale (e cioè non riferita a un motivo di cassazione), a prescindere dalla sua eventuale tardività, avrebbe senso unicamente nell'eventualità del rinvio della causa al primo giudice, ciò che tuttavia può avvenire soltanto –ciò che qui non è dato– in caso di accoglimento del ricorso per cassazione (art. 332 cpv. 2 CPC);

che il presente ricorso che non corrisponde a nessuno dei motivi di cassazione previsti dalla legge (art. 327 CPC) dev'essere respinto, ciò che può avvenire secondo la procedura prevista dai combinati art. 313bis e 331 cpv. 1 CPC, ossia senza necessità di intimazione alla controparte;

che a dipendenza della particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tassa di giustizia.

Motivi per i quali,

richiamato per le spese l'art. 148 CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 luglio 2001 di __________ è respinto.

  1. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

cassation appealrecusalsecurity for costswaiverstay of proceedingsbiascourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the request to stay the civil case pending criminal proceedings was admissible in cassation

Extracted holding

The stay request was inadmissible because the appellant failed to make plausible any other proceeding capable of concretely affecting the civil dispute.

Extracted reasoning

Cassation review is limited by Art. 327 CPC; a stay is only possible under Art. 107 CPC if another proceeding can concretely influence the dispute. That was neither substantiated nor rendered plausible.

Key legal question

Whether the strike-off order should be annulled because the first judge had to be recused

Extracted holding

The annulment ground failed because no timely recusal request had been made in first instance and the appellant had waived the right to challenge by taking further procedural steps after learning the relevant facts.

Extracted reasoning

A cassation ground exists where the impugned decision was issued by a judge who should have been excluded or recused. However, recusal must be raised immediately after the relevant facts become known; acting further in the case entails waiver. In addition, the asserted reasons did not show serious enmity or other objective grounds for bias.

Key legal question

Whether the cassation appeal against the strike-off decision met any statutory cassation ground

Extracted holding

The appeal did not fit any cassation ground under Art. 327 CPC and had to be rejected.

Extracted reasoning

The arguments about alleged unfitness or misconduct of the judge were not concrete recusal grounds and did not establish bias, appearance of prejudice, or any other cassation defect.

Key legal question

Whether court fees and justice fees should be charged

Extracted holding

No fees were charged because of the particular circumstances of the case.

Extracted reasoning

The court exercised its discretion and waived costs.

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