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Numero d'incarto:
16.2001.00086
Data decisione, Autorità:
19.11.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00086
Lugano
19 novembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 2001 presentato da
__________, __________
contro
la sentenza 22 ottobre 2001 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 27 giugno 2001 da
ENTE OSPEDALIERO CANTONALE,
Ospedale Regionale di Lugano, Lugano
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di 4'875.- oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 27 giugno 2001 l’Ente Ospedaliero Cantonale ha convenuto in giudizio __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'875.- a saldo della fattura 6
dicembre 2000 (doc. A) emessa per le prestazioni fornite a quest'ultima
dall'Ospedale Regionale di Lugano;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, sulla base della sola documentazione
prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente
comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha
presenziato al contraddittorio;
che
con scritto 5 novembre 2001 __________ insorge contro il predetto giudizio: la
ricorrente si duole del fatto di non aver potuto partecipare alla discussione
dell'istanza per motivi di salute, impedimento a comprova del quale produce un
certificato 26 ottobre 2001 della dott. med. __________;
che
dal certificato medico risulta che effettivamente il giorno dell'udienza, 22
ottobre 2001, la ricorrente era impossibilitata a parteciparvi per motivi di
salute;
che
la restituzione in intero (art. 137 lett. b CPC), unico rimedio offerto dalla
procedura per riparare all'avvenuta inosservanza di un termine, non ha potuto
essere proposta al segretario assessore poiché questi ha emesso la sua
decisione di merito (qui impugnata) il giorno stesso dell'udienza;
che
pertanto l'unica possibilità di essere reintegrati nei propri diritti di natura
processuale, in particolare di poter esporre le proprie tesi difensive in
giudizio (art. 29 cpv. 2 Cost), è costituita dal ricorso contro la sentenza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, art. 321, no. 831): ciò che la convenuta fa con il presente ricorso per
cassazione fondato sull'art. 327 lett. e CPC;
che
in considerazione della comprovata impossibilità della ricorrente a partecipare
all'udienza di contraddittorio e dell'allegata imprevedibilità di tale
situazione (che esclude l'eventualità di chiedere il rinvio dell'udienza), il
ricorso dev'essere accolto con il rinvio degli atti al primo giudice affinché
proceda a un nuovo giudizio dopo aver riconvocato le parti per discutere
l'istanza;
che
alla luce di quanto esposto e considerato che l'irritualità del giudizio
avrebbe potuto essere rilevata anche d'ufficio, la notifica del ricorso alla
controparte perde significato e l'impugnazione può essere senz’altro evasa (CCC
23 giugno 1993 in re P./S.);
che
per il presente giudizio non si prelevano spese né tassa di giustizia e nemmeno
si assegnano indennità alla ricorrente.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 5 novembre 2001 di __________ è accolto.
-
La
sentenza 22 ottobre 2001 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, è annullata con il conseguente rinvio degli
atti per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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