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Numero d'incarto:
16.2001.00073
Data decisione, Autorità:
18.09.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00073
Lugano
18 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 11 settembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 7 settembre 2001 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura inappellabile promossa
con istanza 7 agosto 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'690.– oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 7 agosto 2001 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 3'690.– a saldo della fattura 2 aprile 2001
emessa per lavori eseguiti su incarico di quest'ultimo presso la piadineria
"__________" a Lugano;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver agito in
rappresentanza della sua datrice di lavoro __________ __________, unica debitrice
dell'importo rivendicato dall'istante;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la legittimazione
passiva del convenuto che ha conferito personalmente l'incarico all'istante
circa l'esecuzione dei lavori oggetto della fatturazione controversa e mai
contestati, ha accolto l'istanza;
che
con scritto 11 settembre 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 11 settembre 2001 del ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti
dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si
limita a ribadire di non essere debitore della pretesa rivendicata dall'istante
avendo agito per conto della sua datrice di lavoro, rapporto di rappresentanza
che il primo giudice ha escluso in quanto non comprovato;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un
eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure richiesto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse e spese per il
presente giudizio.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 11 settembre 2001 __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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