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Numero d'incarto:
16.2001.00063
Data decisione, Autorità:
18.12.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00063
Lugano
18 dicembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 agosto 2001 presentato da
(patr. dall'avv.__________)
contro
la sentenza ………del Giudice di pace ……….nella causa a procedura
inappellabile promossa con istanza 5 ottobre 2000 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto venisse fatto obbligo ai convenuti
di spostare, a distanza regolamentare, la siepe situata sul loro fondo a
confine con quello dell'istante, nonché di intraprendere quanto necessario per
evitare lo scoscendimento di acqua e terriccio sulla sua proprietà, domande
respinte dal primo giudice che ha invece accolto quelle formulate in via
riconvenzionale dai convenuti e tendenti alla condanna dell'istante al pagamento
di fr. 300.- a titolo di risarcimento danni, oltre all'arretramento di alcune
piante site sul suo fondo a distanza non regolamentare,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________
mentre __________ e __________ sono comproprietari della contigua particella n.
__________7.
Con
istanza 5 ottobre 2000 __________ ha convenuto davanti al giudice di pace i
coniugi __________. chiedendo che fosse loro fatto obbligo di rimuovere la
siepe piantata lungo il muro che delimita le due proprietà, a una distanza di
ca 30/40 cm dal confine, quindi inferiore a quella minima di 50 cm prevista
dall'art. 139 LAC. L'istante ha inoltre chiesto la condanna dei convenuti al ripristino
del loro terreno onde evitare scoscendimenti di acqua e terriccio sul suo fondo
sottostante, nonché il divieto a quest'ultimi di accedere alla sua proprietà
per la manutenzione della loro siepe, il tutto con la comminatoria di cui
all'art. 292 CP. I convenuti si sono opposti all'istanza contestandone innanzi
tutto la ricevibilità avendo l'istante precedentemente adito il pretore formulando
la sola richiesta di arretramento della siepe, istanza che il pretore ha
trasmesso al giudice di pace competente a dipendenza del valore della lite. Nel
merito essi si sono opposti alle richieste avversarie, contestando la qualifica
di siepe delle piantine e cespugli ornamentali posti a ridosso del muro di
confine tra le due proprietà; si tratterebbe infatti di arbusti ai sensi
dell’art. 157 LAC la cui presenza deve essere tollerata a dipendenza della
decorrenza del termine decennale (art. 160 LAC). I convenuti hanno inoltre
contestato lo scolo di acqua e di terriccio dal loro fondo su quello
dell'istante, avendo peraltro predisposto, prima del ricevimento dell'istanza,
la posa di una protezione in plastica. In via riconvenzionale i coniugi
__________ hanno chiesto la condanna dell'istante al pagamento di fr. 300.- a
titolo di risarcimento danni, avendo quest'ultima tagliato senza autorizzazione
piante e rami di loro proprietà, oltre all'arretramento delle piante di palma
situate sul suo fondo a distanza inferiore a quella legale minima dalla loro proprietà.
-
Con
il querelato giudizio il Giudice di pace, accertata preliminarmente la
ricevibilità dell'istanza 5 ottobre 2000 rispettivamente la proponibilità di
tutte le domande formulate dall’istante, le ha nondimeno respinte. Non ha
ammesso la domanda di arretramento delle piante situate lungo il muro di
confine, ritenendo che non si tratti di una siepe, bensì di arbusti (art. 157
LAC) che come tali sono assoggettati al termine decennale di tolleranza di cui
all’art. 160 LAC decorso il quale il vicino non può più pretenderne la
rimozione: ciò che è il caso in concreto, le piante controverse essendo state
messe a dimora nel 1985. Ha respinto anche la domanda intesa a ottenere
l’adozione da parte dei convenuti di misure atte ad evitare scoscendimenti sul
fondo dell’istante, mancando la prova di tale turbativa e avendo inoltre i
convenuti già provveduto alla posa di una recinzione in plastica sopra il
muretto di confine. Anche l’ulteriore richiesta tendente a vietare ai convenuti
il transito sulla proprietà dell’istante per gli interventi di manutenzione dei
loro arbusti è stata respinta poiché contraria al chiaro disposto di cui
all’art. 687 cpv. 1 CC. In merito alla riconvenzione, preso atto delle mancate
contestazioni di controparte, il giudice di pace ha accolto la richiesta dei convenuti
di essere risarciti di fr. 300.- per il danno subito in relazione al taglio
abusivo da parte dell’istante di piante di loro proprietà, così come la domanda
di arretramento delle palme dell’istante a distanza regolamentare.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC.
La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver qualificato
di arbusti anziché di siepe le piante situate sul muro dei convenuti a confine
tra le due proprietà. In merito alla posa della protezione in plastica ad opera
dei convenuti per evitare gli scoscendimenti di acqua e terriccio, ritiene che
detto intervento equivalga ad acquiescenza, essendo avvenuto il 18 ottobre
2000, ovvero dopo l’inoltro della sua istanza. Per quanto attiene alla sua
condanna al pagamento di fr. 300.-, la ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver arbitrariamente ritenuto provata l’allegazione dei convenuti secondo la
quale essa avrebbe sradicato piante di loro proprietà, essendosi invece
limitata a una potatura che evitasse la caduta di neve sul suo fondo. Non è più
litigioso l'ordine di arretramento delle palme.
Con
osservazioni 8 ottobre 2001 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid.
2a).
-
In
merito alla richiesta tendente alla rimozione delle piante poste sul muro dei
convenuti a confine con la proprietà dell’istante, spettava a quest’ultima
provare che le stesse non rispettano le distanze legali (art. 8 CC), ciò che ne
presupponeva una corretta qualifica, nel senso che si trattava di una siepe.
Per siepe, ai sensi dell’art. 139 cpv.1 LAC, si intende un riparo che vegeta
con radici nel suolo (per opposizione alle siepi “secche” o “morte”), formato
da sterpi, arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi in modo da
formare uno schermo che equivalga quasi a un muro di cinta (Jacomella/
Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 1996, pag. 123). Nel
caso di specie, la documentazione fotografica agli atti, richiamata dalla ricorrente
medesima a sostegno delle proprie allegazioni, non permette di ritenere
arbitraria la qualifica di arbusti data dal giudice di pace alle piante situate
sul muro di confine tra le due proprietà. Dalle fotografie di cui al doc. 2 si
evince infatti che le piante -trattasi secondo i convenuti di 5 piantine di lonicera
nitida (cfr. doc. 1 e risposta scritta 5 febbraio 2001 ad 1)- non sono
affiancate l'una all'altra ma si trovano a una certa distanza, così che non
formano quello schermo protettivo equiparabile a un muro di cinta che
permetterebbe di concludere alla loro qualifica quale siepe. Né il loro scopo è
quello di fungere da recinzione del fondo o di garantirne la discrezione, ma è
(o almeno appare dalla documentazione fotografica) di natura ornamentale,
coprendo parte dei manufatti di sostegno del fondo più a monte. Sostenibile in
tal senso la conclusione del giudice di pace, va ribadito -a conferma della
sentenza impugnata- che, trattandosi di semplici arbusti, essi sono sì
assoggettati allo stesso limite minimo di 50 cm dal confine, ma il diritto a
richiederne la rimozione in caso di piantagione più vicina perime nel termine
di dieci anni dalla messa a dimora; ciò che è pacificamente il caso in
concreto, così come correttamente deciso dal primo giudice. In ogni caso, anche
a prescindere dalla qualifica della vegetazione controversa, l'istante non ha
neppure provato il mancato ossequio della distanza legale minima, malgrado
l'esplicita contestazione dei convenuti (cfr. risposta, riassunto scritto, ad.
2 e ad 5 e 6).
-
Per
quanto attiene alla richiesta di contenimento dell'acqua di superficie e del
terriccio, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'istante non ha
minimamente provato l'esistenza di tale turbativa, peraltro contestata dai
convenuti (cfr. risposta scritta 5 febbraio 2001 ad 5 e 6); in particolare non
può bastare a tal fine il richiamo alla documentazione fotografica dalla quale
nulla può essere dedotto in tal senso. Diventa pertanto irrilevante qualsiasi
considerazione a proposito della posa di una protezione, evocata dal primo
giudice a titolo evidentemente abbondanziale.
-
La
ricorrente si duole inoltre di un'arbitraria valutazione delle prove da parte
del primo giudice per il fatto che questi avrebbe accolto la domanda di
risarcimento danni formulata dai convenuti in via riconvenzionale.
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, anche su questo punto il
giudizio impugnato non presta il fianco a critica alcuna, ritenuto che la
valutazione delle prove operata dal primo giudice trova sufficiente riscontro
nelle risultanze istruttorie, in particolare nella documentazione fotografica.
Dalla stessa, in particolare dal doc. 2, si evince chiaramente il taglio radicale
di una pianta, ciò che evidentemente non costituisce una semplice potatura. Simile
taglio, non autorizzato, legittima pertanto la pretesa risarcitoria dei
convenuti il cui ammontare non è stato contestato dall'istante.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato i motivi di
cassazione invocati, dev'essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 14 agosto 2001 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.–,
già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico, con l'obbligo di
rifondere ai convenuti in solido un'indennità di fr. 100.- per questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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