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Numero d'incarto:
16.2001.00047
Data decisione, Autorità:
17.07.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00047
Lugano
17 luglio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare l'istanza di annullamento 17 maggio 2001 presentata da
avv. __________
contro
la sentenza 26 aprile 2001 del Giudice di pace del circolo di
Balerna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 30 marzo 2001 da
nei
confronti di
con
la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta
dall'escussa
al PE n__________dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
sentenza 26 aprile 2001 il Giudice di pace del circolo di Balerna, in accoglimento
dell'istanza presentata il 30 marzo 2001 da __________, ha rigettato in via
provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato;
che
con scritto 17 maggio 2001 l'avv. __________ i, indicata nella sentenza del giudice
di pace quale amministratrice unica della società escussa, ha chiesto alla Camera
esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello l'annullamento della predetta decisione;
che
con decreto 21 giugno 2001 l'incarto è stato trasmesso per competenza a questa
Camera;
che
la Camera di cassazione civile è competente a pronunciarsi sui ricorsi per cassazione
inoltrati contro le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica
(art. 327 CPC);
che
la richiesta dell'avv. __________ non può essere considerata quale ricorso per
cassazione sia perché è basata su una norma (art. 22 LEF) inapplicabile da
questa Camera, sia perché è stata presentata da una persona estranea alla lite,
negando espressamente l'avv. __________ di essere amministratrice dell'escussa
(come effettivamente non è) e neppure sostenendo di agire quale patrocinatrice
di quest'ultima;
che
in particolare la censura della ricorrente atterrebbe all'assenza di un presupposto
processuale, segnatamente della legittimazione della rappresentante della parte
convenuta (art. 97 n. 4 CPC);
che
ciò non abilita al ricorso la contestata rappresentante che non lamenta un
danno proprio derivante dalla decisione del giudice di pace, ma semmai la
società rappresentata, ossia quella parte che dalla sentenza impugnata potrebbe
aver subito un pregiudizio (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 1);
che
evidentemente un'impugnazione da parte di __________ presupporrebbe che essa
avesse preso conoscenza della lite, rispettivamente della sentenza;
che
pertanto l'istanza di annullamento 17 maggio 2001 dell'avv. __________ dev'essere
dichiarata irricevibile senza che sia necessaria la sua notifica alle parti per
eventuali osservazioni (art. 331 e 313 bis CPC);
che
in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse
né spese di giustizia.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. L'istanza
di annullamento 17 maggio 2001 dell'avv__________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse né spese.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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