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Numero d'incarto:
16.2001.00038
Data decisione, Autorità:
05.09.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00038
Lugano
5 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 maggio 2001 presentato da
contro
la sentenza 11 maggio 2001 del Giudice di pace supplente del circolo
di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 2 novembre
1999 da
(rappr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'050.35 oltre
accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 2 novembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 1'050.35, importo corrispondente alla rata
annua da questa dovuta per l'utilizzo delle infrastrutture sportive
dell'istante, il tutto come risulta dal contratto di abbonamento sottoscritto
il 4 ottobre 1996 dalla convenuta e che questa non ha tempestivamente disdetto
con il conseguente automatico rinnovo annuale del medesimo (clausola n. 4);
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo la nullità del contratto
per vizio di forma ai sensi degli art. 13 e 16 CO;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza limitatamente a
fr. 905.– ritenendo per tale importo giustificata la pretesa dell'istante;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice
di non aver accertato la nullità del contratto per carenza del presupposto
formale di validità del medesimo, non figurandovi la firma dell’istante;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l'art. 16 CO se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna
–come è il caso per il contratto di abbonamento sottoscritto dalla convenuta– i
contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non
obbligati (cpv. 1);
che
se la forma convenuta è quella scritta, è necessaria la firma di tutti i
contraenti che mediante il medesimo rimangono obbligati (cpv. 2, con rinvio
all'art. 13 cpv. 1 CO);
che
contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, detto disposto non trova applicazione
nel caso concreto non avendo le parti assoggettato le loro pattuizioni alla
forma scritta;
che
infatti, a prescindere dalla sua denominazione quale "contratto di
abbonamento", il documento sottoscritto il 4 ottobre 1996 dalla convenuta
costituisce unicamente, con riferimento alla conclusione di un contratto di
locazione delle infrastrutture sportive dell'istante, avvenuta verosimilmente
in forma orale,
l'accettazione
da parte della convenuta delle condizioni generali e del regolamento del club;
che
a comprova di ciò basta riferirsi al fatto che il menzionato documento non
indica quali siano le prestazioni dell'istante, dal che si deve dedurre che le
parti le hanno discusse in separata sede;
che
quindi, stando così le cose, l'assenza della firma dell'istante sul doc. B non
può essere censurata e tantomeno può comportare la nullità dell'impegno di
pagamento assunto dalla convenuta in questo documento per lei vincolante;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione in particolare non quello dell'errata applicazione del
diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto;
che
tasse e spese seguono la soccombenza, mentre alla controparte che non ha
formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 28 maggio 2001 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 90.– già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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