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Numero d'incarto:
16.2001.00024
Data decisione, Autorità:
24.04.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00024
Lugano
24 aprile
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4
aprile 2001 presentato da
contro
la sentenza 27 febbraio 2001 del Segretario
assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia
di contratto di lavoro
promossa con istanza 12 dicembre 2000 da
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'237.45 oltre
interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE no__________dell'UEF di Bellinzona, domande parzialmente
accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
sentenza 27 febbraio 2000 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona
ha condannato __________ a pagare alla sua ex datrice di lavoro __________
l'importo di fr. 2'237.45, pari al salario del mese di maggio 1999 che per
errore gli è stato versato due volte;
che
con atto ricorsuale 4 aprile 2001 __________ è insorto contro il predetto
giudizio;
che
è errata la destinazione data al ricorso, ossia al Tribunale cantonale
amministrativo, poiché l'unica autorità preposta alla trattazione delle
impugnazioni contro decisioni in materia civile è la Camera di cassazione
civile, purché il valore della lite sia inferiore ai fr. 8'000.- (art. 13 e 22
lett. b LOG);
che
giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418
CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata
nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro,
quale era quella che opponeva le parti, è di 10 giorni a far tempo dalla
notifica della sentenza;
che
per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione dell’autorità
spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della
consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato
all'ufficio postale, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane lì
depositato (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che per
la decorrenza del termine di ricorso occorre pertanto riferirsi a questa
notifica e non all'invio successivo per lettera semplice (di cui peraltro non
risulta la data di recapito), ovvero quando la notifica doveva essere
considerata già avvenuta;
che
nel caso concreto, la sentenza impugnata è stata regolarmente notificata al
ricorrente mediante invio raccomandato n. __________, invio che quest'ultimo
non ha ritirato e che, scaduto il termine di giacenza all'8 marzo 2001, è stato
ritornato al mittente;
che
quindi al momento dell’inoltro del presente allegato 4 aprile 2001 (data del
timbro postale 5 aprile 2001) il termine di 10 giorni per proporre ricorso per
cassazione era già ampiamente scaduto;
che
il ricorso sarebbe tuttavia sicuramente tardivo anche con riferimento al
termine di 20 giorni, applicabile nella procedura inappellabile (art. 328 cpv.
1 CPC), sulla base della quale è stata condotta la causa in prima sede;
che,
rilevata d’ufficio la tardività del ricorso, non v'è motivo per intimare il
gravame alla controparte, giudicando in applicazione dell'art. 313 bis CPC,
applicabile anche ai ricorsi per cassazione in virtù dell'art. 331 cpv. 1 CPC;
motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 aprile 2001 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
-
Il
presente giudizio è esente da tassa e spese.
-
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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