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Numero d'incarto:
16.2001.00023
Data decisione, Autorità:
04.07.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00023
Lugano
4 luglio 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 marzo 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
Contro
la sentenza 7 marzo 2001 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Bellinzona nella causa a procedura
inappellabile promossa con istanza 9 novembre 2000 nei confronti di
(patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'142.05 oltre
accessori, domanda respinta dal primo giudice che ha invece accolto la domanda
riconvenzionale formulata dalla convenuta e tendente al pagamento di fr.
2'071.55 oltre accessori,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del ristorante __________
di __________ la ditta __________–specializzata nella progettazione e montaggio
di soffitti- è stata incaricata del rivestimento del soffitto mediante pannelli
in legno (280 pezzi). Dovendo procedere al loro tinteggio, si è rivolta alla
ditta __________ la quale, ultimato il proprio lavoro, ha emesso la fattura 19
settembre 2000 di fr. 2'071.55 (doc. A). Questa fattura non è però stata pagata
da __________ che ha contestato la corretta esecuzione dei lavori di tinteggio,
in particolare denunciando il fatto per la ditta __________ di aver imballato i
pannelli in modo tale che al momento di essere utilizzati risultassero attaccati
l’uno all’altro, tant’è che i 2/3 dei medesimi hanno dovuto essere sostituiti e
riverniciati. Il costo per la sostituzione dei pannelli danneggiati
ammonterebbe a fr. 5'142.05 (doc. B), importo per l’incasso del quale la ditta
__________ ha promosso il 9 novembre 2000 un’azione giudiziaria nei confronti
di __________. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando
l’esistenza di difetti nel proprio intervento, nonché la loro tempestiva
notifica da parte dell’istante la cui pretesa risarcitoria è in ogni caso stata
contestata sia per quanto attiene ai quantitativi di merce che ai prezzi
indicati nella fattura 15 settembre 2000 (doc. B). In via riconvenzionale la
convenuta ha chiesto il pagamento della sua fattura 19 settembre 2000 di fr.
2'071.55 (doc. A).
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, basandosi sulle risultanze
istruttorie dalle quali è emerso che la fornitura dei pannelli tinteggiati è
avvenuta in due tempi, ossia il 17 e il 24 luglio 2000, ha considerato tardiva
la notifica dei difetti effettuata dall’istante verso la fine del mese di
agosto, e ciò nonostante i difetti le fossero noti già al momento di ritirare
la seconda fornitura di pannelli (24 luglio). Dalla tardività della notifica
dei difetti il primo giudice ha dedotto l’accettazione dell’opera da parte
dell’istante la cui pretesa risarcitoria è stata respinta mentre è stata accolta
la domanda riconvenzionale della convenuta tendente al saldo della sua fattura
di fr. 2'071.55 oltre interessi del 5% dal 5 dicembre 2000.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver ritenuto
provata la tempestiva notifica dei difetti, che per la loro natura
giustificavano il mancato pagamento del saldo della fattura della convenuta nonché
la pretesa di risarcimento danni fatta valere nei confronti di quest’ultima.
Con
osservazioni 14 maggio 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170,
consid. 3a).
-
Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il
committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve
verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La
mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza
all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di
difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che
l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO), ciò che nessuno
ha preteso essere il caso in concreto. La mancata tempestiva notifica del
difetto comporta in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al
committente dall’art. 368 CO, in particolare quello di ottenere una riduzione
della mercede e il risarcimento del danno causato dai difetti dell’opera (DTF
64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., 1996, n. 2160).
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve
in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e
come e a chi ne ha comunicato l’esistenza. Nel caso chieda anche il
risarcimento dei danni, il committente deve inoltre provare l’esistenza di
danni e del nesso causale adeguato tra il difetto dell’opera e i danni stessi (Gauch,
op.cit., n. 1879 e 1885). Per quanto riguarda le esigenze formali sul contenuto
della notifica dei difetti, si deve partire dal testo di legge, che dice
unicamente che il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art.
367 cpv. 1 CO), segnalazione per la quale non è richiesta una forma speciale (Gauch,
op.cit., n. 2146). La notifica, che deve essere fatta dal committente all'appaltatore
medesimo o a un suo rappresentante (Gauch, op.cit., n. 2126 e 2145),
deve essere il più precisa possibile. Il committente, pur non dovendo indicare
nei dettagli la natura e l’estensione del difetto, è comunque tenuto a indicare
in modo chiaro in che cosa consiste il difetto che intende far valere nonché la
sua intenzione -che può essere manifestata anche per atti concludenti- di non
considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo
responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175; Gauch, op.cit., n.
2131 e 2133-2134); questi, a sua volta, deve poter comprendere il rimprovero
che gli viene mosso (Gauch, op.cit., n. 2132; SJ 1992 103)
ritenuto che una lamentela generica non è sufficiente (Gauch, op.cit.,
n. 2130). La notifica dei difetti deve inoltre ossequiare il presupposto
temporale della tempestività. Appena scoperto il difetto il committente deve
procedere a comunicarlo immediatamente all'appaltatore (Gauch, op.cit.,
n. 2141). In tal senso il Tribunale federale ritiene che il committente debba
segnalare i difetti non appena è in grado di indicarli e descriverli (DTF
107 II 176).
- La
conclusione del segretario assessore che ha escluso l'esistenza di una valida e
tempestiva notifica di difetti ai sensi dei principi sopra evidenziati, non può
essere censurata essendo frutto di una sostenibile valutazione delle risultanze
istruttorie.
Dalle
stesse è infatti emerso che la consegna delle lastre tinteggiate dalla
convenuta è avvenuta in due tappe, a distanza di un paio di giorni l’una
dall’altra, l’ultima il 24/25 luglio 2000 (cfr. __________). Già al momento
dell'apertura dei primi pacchi, sono stati riscontrati difetti alle lastre di
legno, dovuti al fatto che i pannelli risultavano incollati l'uno all'altro,
verosimilmente a dipendenza della mancata posa di un foglio protettivo tra un
pannello e l'altro (cfr. teste __________ e __________). Sennonché,
contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, questa constatazione di
difetti non è stata tempestivamente segnalata alla convenuta, non potendo
essere considerata tale la notifica che la convenuta ammette di aver ricevuto
verso fine agosto 2000 per il tramite del direttore dell’istante __________. In
particolare, le osservazioni espresse dall'arch. __________ non sono di nessun
conforto alla tesi di parte istante non essendo state espresse alla ditta
convenuta bensì unicamente all'istante medesima (cfr. teste __________). La
__________, in questa sede, mette particolare accento sulla __________ ma
nemmeno questa prova è tale da evidenziare il preteso arbitrio nella
valutazione del primo giudice. Infatti, la sola circostanza che quel montatore
della società committente, parlando con un magazziniere della convenuta, abbia
"accennato" al fatto "che le lastre della prima fornitura erano
attaccate l'una all'altra" (teste __________), a prescindere dalla
capacità del dipendente stesso, rispettivamente del magazziniere della
convenuta a rappresentare validamente le rispettive datrici di lavoro, non
costituisce certamente valida notifica di difetti. Infatti, non è possibile
dedurre dal contenuto generico di quel colloquio che l’intervento di tinteggio
affidato alla convenuta non fosse stato eseguito a regola d’arte e che
l’istante intendesse esprimere la sua intenzione di non accettarlo. E' peraltro
lo stesso __________ a non sopravvalutare il proprio ruolo in quell'episodio,
affermando che, avendo egli comunicato il fatto al suo principale, riteneva che
fosse quegli a doversene interessare (teste __________)
Infine,
in merito al colloquio telefonico del 28 luglio 2000 tra __________, della
ditta istante, e __________, della ditta convenuta, contrariamente a quanto
preteso dalla ricorrente secondo la quale in quell’occasione essa avrebbe
effettuato la notifica contestata, l'interrogatorio formale di __________ ha
evidenziato unicamente un'avvenuta richiesta di pittura per dei ritocchi (IF ad
13), ciò che effettivamente è avvenuto (testi __________ e __________) ma
ancora una volta non si tratta di una notifica di difetti.
Alla
luce di queste risultanze istruttorie, non solo non può essere considerata
arbitraria, ma è corretta la decisione del segretario assessore che non ha
ritenuto provata una notifica di difetti precedente a quella tardiva di fine
agosto 2000.
- Ne
consegue che il ricorso che non ha evidenziato nessuno dei motivi di cassazione
indicati dev'essere respinto, con il carico delle spese, della tassa di
giustizia e delle ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 29 marzo 2001 __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 350.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
a __________ l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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