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Numero d'incarto:
16.2001.00004
Data decisione, Autorità:
29.03.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00126
Lugano
14 marzo 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 dicembre 2000 presentato da
(rappr. __________)
contro
la sentenza 1° dicembre 2000 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura speciale in materia
di contratto di lavoro promossa con istanza 25 ottobre 1999 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'136.50 oltre
interessi, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
ha lavorato alle dipendenze dell'impresa di costruzioni __________ di
__________ in qualità di macchinista dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 1999.
Il rapporto di lavoro era retto dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia
principale in Svizzera (CNM: doc. C) e dal Contratto collettivo di lavoro per
l’edilizia principale del Cantone Ticino (CCL/TI: doc. D). Con istanza 25
ottobre 1999 il lavoratore ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro
al fine di ottenere –invocando le disposizioni della categoria– il pagamento di
fr. 2'136.50 a saldo delle sue spettanze salariali per le ore di lavoro che
egli non ha potuto prestare rispetto al calendario aziendale relativo agli anni
1998/99, e per il pagamento delle vacanze effettuate in eccedenza nello stesso
periodo (20.67 ore nel 1998 pari a fr. 596.63 e 53 ore nel 1999 pari a fr.
1'539.88). La convenuta, pur non contestando il calcolo dell’istante in merito
alle ore che gli devono essere pagate, si è opposta all’istanza ritenendo la
pretesa del lavoratore estinta per compensazione con il corrispondente di sue assenze
ingiustificate.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, preso atto che le ore indicate
dall'istante non sono state contestate dalla convenuta la cui tesi circa la
compensazione di queste ore con assenze ingiustificate del lavoratore non è
stata provata, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 638.35, netti oltre
interessi. Dal calcolo delle pretese salariali proposto dall’istante, il primo
giudice ha infatti dedotto le ore di vacanza di cui questi ha effettivamente
potuto beneficiare.
-
Con
il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di impostato
erroneamente la questione controversa e di non avergli così riconosciuto il
diritto al pagamento delle vacanze nella misura richiesta.
Con
osservazioni 19 dicembre 2000, dalle quali deve essere estromessa la documentazione
allegata per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la
controparte ha chiesto il riesame della sentenza.
-
Alla
richiesta di __________ che ripropone nel merito la questione delle assenze
ingiustificate del lavoratore non può tuttavia essere dato seguito. Infatti,
qualora essa non avesse condiviso le conclusioni del segretario assessore,
avrebbe dovuto presentare un proprio ricorso (parallelo a quello di
controparte) e ciò nel termine di dieci giorni dall'intimazione della sentenza
di primo grado (art. 398 CPC). Infatti, contrariamente a quanto accade per le
sentenze appellabili (art. 314 CPC), non esiste nell'ambito della cassazione la
possibilità di impugnare una sentenza adesivamente (art. 331 cpv. 1 CPC), come
sembra invece voler fare parte convenuta. L'allegato 19 dicembre 2000 viene
pertanto tenuto in considerazione unicamente come risposta al ricorso di __________
(art. 398 cpv. 1 CPC).
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Contestata
dal ricorrente è la quantificazione delle sue spettanze salariali, in particolare
il fatto per il primo giudice di non aver considerato che la retribuzione
oraria vigente imponesse un diverso calcolo per il pagamento delle vacanze.
Sulla
questione delle vacanze, il ricorrente ripropone in questa sede la propria versione
della fattispecie, rimproverando al primo giudice, in buona sostanza, di non
aver capito il modo con cui egli ha calcolato il proprio diritto. In
particolare il ricorrente sì critica il computo operato dal segretario
assessore, ravvisando "divergenze in merito alle modalità di calcolo delle
vacanze", ma non sostiene che quegli abbia commesso un errore manifesto,
semplicemente affermando la correttezza dei propri calcoli. Sennonché la
censura (in particolare ciò che si legge a pag. 2 del ricorso) non rappresenta
una critica sufficientemente motivata del giudizio pretorile: infatti, a fronte
di un computo tutt'altro che corrente, il ricorrente non espone quali siano i
corretti criteri d'applicazione delle disposizioni contrattuali di categoria e
quali siano esattamente tali norme, così da rendere esplicito l'attuarsi del
motivo di cassazione che consisterebbe in un'applicazione manifestamente errata
di diritto sostanziale: questa impostazione, peraltro corrispondente all'art.
327 lett. g CPC non è presente nell'impugnazione in esame. Il ricorso finisce
pertanto per rivelare carattere appellatorio e quindi non può essere ammesso
(art. 329 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi / Trezzini, CPC–TI, art.
329, m. 8). Inoltre, il ricorrente si base, almeno in parte, su fatti esposti
qui per la prima volta (in particolare ciò che riguarda le vacanze collettive e
la retribuzione oraria del dipendente), ciò che costituisce un'inammissibile
novità procedurale (art. 321 CPC).
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso che non ha evidenziato nessun titolo di
cassazione dev'essere respinto.
Alla
parte resistente, non patrocinata, può essere riconosciuta un'indennità che remunera
equitativamente il dispendio di tempo occorsole per redigere le sue osservazioni.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 13 dicembre 2000 __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Il ricorrrente verserà alla
controparte l'importo di fr. 50.– a titolo di indennità processuale.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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