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Numero d'incarto:
16.2000.71
Data decisione, Autorità:
26.09.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00071
Lugano
26 settembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 luglio 2000 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 13 giugno 2000 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 2 dicembre 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di
fr. 5'000.– di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 27
maggio 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Città, domanda respinta
dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
sentenza 27 maggio 1998 il segretario assessore della Pretura della giurisdizione
di Locarno–Città, in accoglimento dell'istanza il 16 marzo 1998 dall'avv.
__________, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'ing.
__________ al PE no. __________ dell'UEF di Locarno fattogli notificare per l'incasso
di fr. 5'000.–;
che
l'importo rivendicato dal procedente corrisponde alla quota che l'escusso si
era impegnato a versargli a titolo di onorario per la consulenza prestata ai
fratelli _________ e __________ nell'ambito della liquidazione delle rispettive
interessenze all'eredità relitta dai loro defunti genitori;
che
il ricorso per cassazione 8 giugno 1998 dell'ing. __________ è stato respinto
con sentenza 9 novembre 1998;
che
con istanza 2 dicembre 1998 l'ing. _________ ha chiesto il disconoscimento del
debito di fr. 5'000.– sostenendo di aver estinto il proprio debito;
che
con sentenza 13 giugno 2000 il segretario assessore, preso atto dell'opposizione
dell'avv. __________ e ritenuta non comprovata la tesi dell'istante circa
l'avvenuta estinzione del debito, ha respinto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame l'ing. _________ è insorto contro il
predetto giudizio, postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione dell'art. 327 lett. g CPC;
che
con osservazioni 28 luglio 2000 la controparte conclude per la reiezione del gravame;
che
secondo l’art. 97 n. 5 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di
causa, se esistono i presupposti processuali, tra i quali l'ammissibilità di
ogni singolo atto;
che
il rispetto del termine per presentare un'azione, in particolare prescritto dal
diritto federale, è un presupposto processuale che dev'essere esaminato
d'ufficio, in ogni stadio della causa, ovvero anche nella sede ricorsuale (Cocchi
/ Trezzini, CPC–TI, art. 97, m. 10);
che
giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF il debitore può, entro venti giorni dal rigetto
dell’opposizione, chiedere in procedura ordinaria che il giudice del luogo
d'esecuzione dichiari l’inesistenza del debito;
che
per consolidata dottrina e giurisprudenza, questo termine per l’inoltro
dell’azione di disconoscimento inizia a decorrere dal passaggio in giudicato
formale della sentenza di rigetto dell’opposizione (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
1999, n. 68 ad art. 83 LEF; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs– und
Konkursrecht, 6. ed., 1997, § 19, n. 98, pag. 135; D. Staehelin, in
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 22 ad
art. 83 LEF);
che
per le sentenze di rigetto in procedura inappellabile, contro le quali è dato
unicamente il rimedio straordinario del ricorso per cassazione (art. 17 LALEF)
che non ne sospende l'esecuzione (art. 330 CPC), il termine di 20 giorni inizia
a decorrere già con l'intimazione della sentenza di rigetto (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 97, m. 11; D. Staehelin, op.cit., n. 23 ad art. 83 LEF;
Ammon, op.cit., § 19, n. 99, pag. 135);
che
in concreto –siccome il ricorso 8 giugno 1998 non ha comportato effetto sospensivo
della sentenza allora impugnata poiché il ricorrente non ne aveva fatta richiesta
(cfr. inc. 16.98.81 di questa Camera)– il termine per l'inoltro dell'azione di
disconoscimento del debito ha iniziato a decorrere dalla notifica della
sentenza 27 maggio 1998;
che
pertanto l'istanza 2 dicembre 1998, intesa al disconoscimento del debito,
risulta ampiamente tardiva, ciò che avrebbe dovuto comportare la sua reiezione
in ordine (Cocchi / Trezzini, op. cit., ibidem, m. 10);
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto;
che
le tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC), tenuto
conto –nel calcolo dell'indennità alla parte resistente– che essa ha agito in
re propria;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 5 luglio 2000 di __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.–,
già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte un'indennità di fr. 100.– per questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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