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16.2000.66 ΓÇó Cassation appeal declared null for insufficient grounds
16.2000.66Other CourtSep 5, 2000Inadmissible
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal examined a recourse against a peace judge’s decision rejecting a supplier’s claim for CHF 728.85 and the request to reject opposition in debt collection. The appellant’s filing did not contain proper cassation arguments: it merely repeated its own version of the facts and did not point to specific errors in the lower court’s evidentiary assessment or legal application. The court therefore declared the recourse null and ordered costs against the appellant, including an indemnity of CHF 50 to the respondent.
Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; admissibility of a civil cassation appeal; the recourse is void if it does not state the prayers for relief and the factual and legal grounds in a sufficiently specific manner. It is not enough to restate one’s own account of the facts or to contest the lower court’s preference for the opposing party’s version; the appellant must indicate the concrete alleged cassation error, at least in outline. Failing that, the appellate court cannot examine any basis for annulment and must declare the appeal null (consid. in fine).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.66
Data decisione, Autorità: 05.09.2000, CCC
Incarto n. 16.2000.00066
Lugano 5 settembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 9 giugno 2000 presentato da
contro
la sentenza 31 maggio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8 gennaio 1999 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 728.85 oltre accessori nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano,
domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 8 gennaio 1999 il __________ -ora __________ - ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 728.85 a saldo delle fatture emesse il 16 e 22 ottobre 1998 per prestazioni svolte su un veicolo di proprietà di quest'ultimo;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che le prestazioni fatturate, con le quali l'istante ha eliminato un difetto del veicolo, erano coperte da garanzia e sarebbero state assunte dalla ditta __________ se l'istante avesse notificato tempestivamente il difetto come di sua competenza;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali dalle quali ha dedotto che i lavori fatturati dall'istante non sono stati assunti dalla ditta __________ per negligenze addebitabili all'istante, ha respinto l'istanza;
che con atto ricorsuale 9 giugno 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 22 luglio 2000 la controparte chiede la conferma del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 9 giugno 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti a giustificazione della correttezza del suo agire e del benfondato della sua richiesta di pagamento;
che il solo fatto per il primo giudice di aver preferito la tesi difensiva del convenuto, peraltro suffragata dallo scritto 2 giugno 1999 di __________, piuttosto che quella dell'istante, non basta certo per ritenere errata e tantomeno arbitraria la sua decisione;
che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 9 giugno 2000 di __________ è nullo.
Tassa di giustizia e spese per complessivi fr. 60.--, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al resistente un'indennità di fr. 50.- per questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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