Cassation appeal null for insufficient grounds

16.2000.33Other CourtMay 30, 2000Inadmissible

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Omnilex summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appeal filed on 21 March 2000 was null. The appellant, a repair business, challenged a peace judge's partly favorable decision in a payment dispute over tractor repair invoices. The court found that the filing did not meet the formal requirements of Art. 329 CPC because it did not set out proper cassation grounds but merely restated the appellant's factual version. Costs of CHF 80 were imposed on the appellant; no compensation was awarded to the respondent because no observations were filed.

Omnilex headnote

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; requisiti di validità del ricorso per cassazione. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi di fatto e di diritto, con precisa indicazione o almeno illustrazione del motivo di cassazione invocato; in difetto, l'atto è nullo. Non basta riproporre una diversa versione dei fatti senza confrontarsi con gli accertamenti istruttori o con l'applicazione del diritto impugnata. La carenza di motivazione impedisce alla Camera di individuare i presupposti del preteso annullamento e conduce alla nullità del gravame (consid. in fatto e in diritto).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2000.33

Data decisione, Autorità: 30.05.2000, CCC

Incarto n. 16.2000.00033

Lugano 30 maggio 2000/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 21 marzo 2000 presentato da


contro

la sentenza 7 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 aprile 1999 nei confronti di


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento e di fr. 573.90 nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Riviera, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 14 aprile 1999 la ditta __________, specializzata nella riparazione di macchine agricole, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 573.90 a saldo di due fatture emesse per lavori di riparazione eseguiti al trattore di quest'ultimo;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione della riparazione da parte dell'istante;

che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenute fondate le contestazioni del convenuto secondo il quale il primo intervento dell'istante, oggetto della fattura 12 maggio 1998 (per fr. 280.-), non è stato idoneo a risolvere in modo definitivo i problemi lamentati al motorino di avviamento del trattore, ha esonerato il convenuto dal pagamento di questa fattura, mentre ha accolto l'istanza per la differenza di fr. 293.90 richiesta a saldo della successiva fattura 5 agosto 1998;

che con scritto 21 marzo 2000 l'istante è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 21 marzo 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a riproporre la loro versione dei fatti, della quale non si ha peraltro nessuna traccia nelle risultanze istruttorie e tantomeno nel verbale d'udienza;

che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;

che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede, mentre il carico delle spese segue la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 21 marzo 2000 di __________ è nullo.

  1. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–. sono poste a carico dei ricorrenti.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

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Key legal question

Whether the cassation appeal complied with the mandatory content requirements under Art. 329 CPC.

Extracted holding

The appeal did not contain the required arguments and merely repeated the appellant's version of the facts, so it could not be treated as a valid cassation appeal.

Extracted reasoning

Art. 329 cpv. 2 CPC requires the appeal to state the requests and the factual and legal reasons, identifying or at least explaining the alleged cassation ground; otherwise the filing is null under cpv. 3. The present submission failed to challenge the lower court's evidentiary findings or legal application in a cognizable way.

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