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Numero d'incarto:
16.2000.33
Data decisione, Autorità:
30.05.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00033
Lugano
30 maggio
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 21 marzo 2000 presentato da
contro
la sentenza 7 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo della
Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 aprile
1999 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento e di fr. 573.90
nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________dell'UE di Riviera, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 14 aprile 1999 la ditta __________, specializzata nella riparazione di
macchine agricole, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 573.90 a saldo di due fatture emesse per lavori di riparazione eseguiti
al trattore di quest'ultimo;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione
della riparazione da parte dell'istante;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, ritenute fondate le contestazioni
del convenuto secondo il quale il primo intervento dell'istante, oggetto della
fattura 12 maggio 1998 (per fr. 280.-), non è stato idoneo a risolvere in modo
definitivo i problemi lamentati al motorino di avviamento del trattore, ha
esonerato il convenuto dal pagamento di questa fattura, mentre ha accolto
l'istanza per la differenza di fr. 293.90 richiesta a saldo della successiva
fattura 5 agosto 1998;
che
con scritto 21 marzo 2000 l'istante è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 21 marzo 2000 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si
limitano a riproporre la loro versione dei fatti, della quale non si ha
peraltro nessuna traccia nelle risultanze istruttorie e tantomeno nel verbale
d'udienza;
che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti
del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili di questa sede, mentre il carico delle spese segue la soccombenza.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 21 marzo 2000 di __________ è nullo.
-
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–. sono
poste a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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