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Numero d'incarto:
16.2000.00128
Data decisione, Autorità:
16.02.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00128
Lugano
16 febbraio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 15 novembre 2000 presentato da
(rappr. dal __________)
Contro
la sentenza 14 novembre 2000 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 ottobre 2000 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di
Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 2 ottobre 2000 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l'incasso di fr. 3'747.05, pari al saldo dell'imposta comunale 1988, oltre
interessi di ritardo (fr. 146.70), tassa di diffida (fr. 20.–) e spese esecutive
(fr. 70.–);
che
quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 17
novembre 1989 relativa all’imposta cantonale 1988 (doc. B), la decisione di
riparto intercomunale dell'imposta base 17 novembre 1989 (doc. C), le copie
certificate conformi agli originali delle bollette di imposta comunale, del
relativo richiamo di pagamento e della diffida notificate alla convenuta e da
questa mai contestate (doc. D–F), nonché il conteggio degli interessi (allegato
al PE);
che
all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata l’intervenuta
prescrizione del credito fiscale il 16 dicembre 1994 per decorrenza del termine
di cinque anni dal passaggio in giudicato della notifica di tassazione avvenuta
al più presto il 17 dicembre 1989, ha respinto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, e più precisamente
l’art. 142 CO esaminando d’ufficio, anziché su istanza di parte, l’eccezione di
prescrizione;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente
erronea di atti di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);
che
a fronte di un valido titolo esecutivo, qual'è la documentazione prodotta dall'istante
per il pagamento dell'imposta comunale 1988 (di complessivi fr. 4'550.25) sulla
base degli art. 28 LALEF e 222 vLT, il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo
dell'opposizione, a meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è
stato estinto dopo la sentenza, che il credito è stato prorogato il termine di
pagamento o che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF);
che
nel caso di specie l'escussa, assente dal contraddittorio, non ha sollevato nessuna
di queste eccezioni, tantomeno quella di prescrizione;
che
secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT (normativa applicabile alla fattispecie in virtù
dell'art. 324 cpv. 2 LT), i crediti fiscali si prescrivono dopo cinque anni dal
momento in cui la tassazione è passata in giudicato;
che
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, come nel diritto privato anche
in materia di pretese di diritto pubblico, quest'eccezione –che l'escusso non è
tenuto a provare con documenti ma che deve nondimeno sollevare– non può essere
verificata d'ufficio dal giudice, ma deve essere sollevata dalla parte che se
ne prevale, indipendentemente dal fatto di sapere se l'ente pubblico è
creditore o debitore della pretesa (Staehelin, op.cit., n. 20 e 22 ad
art. 81 LEF);
che
ciò si spiega per il fatto che nel caso di prescrizione relativa –quindi soggetta
a interruzione e sospensione (art. 231 cpv. 2 vLT)– non avendo la convenuta
sollevato l’eccezione al contraddittorio, il giudice non può escludere un
eventuale atto interruttivo da parte dell’ente pubblico;
che
il problema che si pone in concreto non è però quello della prescrizione
relativa del credito fiscale, bensì quello della prescrizione assoluta;
che
infatti secondo l'art. 231 cpv. 3 vLT i crediti fiscali si prescrivono, in ogni
caso, dopo dieci anni a contare dalla fine dell'anno nel corso del quale la
tassazione è passata in giudicato;
che
la stessa norma è applicabile anche in materia di imposte comunali in virtù dell'art.
269 vLT;
che,
in concreto, poiché la tassazione conclusasi con l'emissione della notifica 17
novembre 1989 (e del riparto intercomunale di ugual data) è cresciuta in
giudicato con la decorrenza del termine di reclamo di 30 giorni (art. 175 cpv.
1 vLT), il termine decennale per la prescrizione assoluta è scaduto il 31
dicembre 1999;
che
gli effetti di questa prescrizione assoluta sono assimilabili a quelli della
perenzione, comportando l'estinzione del credito fiscale e non solo della sua
perseguibilità (Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht,
1985, pag. 321) nel senso che l'autorità non può più procedere a nessun atto
d'incasso (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano,
1977, pag. 180);
che
pertanto essa dev'essere verificata d'ufficio (Binder, op. cit.,
ibidem);
che
di conseguenza, la sentenza impugnata che ha ritenuto prescritta la pretesa dell'ente
pubblico relativa all'imposta comunale 1988, non può essere annullata poiché, a
prescindere dalla sua motivazione, è corretta nel risultato (DTF 120 Ia
369 consid. 3a);
che
il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così
essere respinto;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
dichiara: 1. Il
ricorso per cassazione 15 novembre 2000 del __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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