AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2000.00127
Data decisione, Autorità:
10.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00127
Lugano
10 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 dicembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 4 dicembre 2000 del Giudice di pace del circolo di
Malvaglia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 26 ottobre 2000 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no__________dell’UE di Blenio,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 26 ottobre 2000 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta da__________ __________ al PE sopra menzionato notificatogli per
l’incasso di fr. 1’000.–, a saldo dell'importo di fr. 22'000.– dovutole a
titolo di liquidazione del regime matrimoniale;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio
24 dicembre 1999 del Pretore della giurisdizione di __________regolarmente
passata in giudicato;
che
l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver interamente
pagato il suo debito mediante il versamento anticipato degli alimenti relativi
ai mesi di maggio e giugno 1997 avvenuto il 31 maggio e 30 giugno 1997, importi
che il pretore non avrebbe erroneamente conteggiato nella sentenza di divorzio;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti
di un valido titolo esecutivo nella sentenza di divorzio passata in giudicato,
ha accolto l’istanza, considerando che il pagamento di fr. 1'000.– è stato sì
effettuato dall'escusso ma prima dell'emanazione della sentenza di divorzio
prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che
con il presente tempestivo gravame __________ non censura la decisione impugnata
di rigetto dell'opposizione, ma espone i motivi personali per i quali sarebbe
stato impedito dall'impugnare la sentenza di divorzio che conterrebbe un errore
proprio in merito alla consistenza degli importi arretrati;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto del ricorso 13 dicembre 2000 non supera la soglia
imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla
decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori
(risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il
ricorrente formula un'eccezione concernente il merito dei rapporti di dare /
avere nei confronti della ex consorte, ciò che tuttavia esula dal tema della
presente procedura;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione
del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di
giustizia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 13 dicembre 2000 __________ è nullo.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione:
–
Comunicazione alla
Giudicatura del circolo di Malvaglia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster