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Numero d'incarto:
16.2000.00105
Data decisione, Autorità:
11.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00105
Lugano
11 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 ottobre 2000 presentato da
(patr. __________)
contro
la sentenza 29 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 4 marzo 1997 da
(patr. dall'avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'041.10 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con
istanza 4 marzo 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 4'041.40 a saldo di due fatture emesse il 4 e il
17 agosto 1995 (doc. B e C) per lavori di riparazione e manutenzione
commissionati da quest'ultimo su un veicolo Audi 100 Avant di proprietà della
ditta __________ (doc. __________).
Il
convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di aver agito in qualità di
rappresentante della ditta surriferita presso la quale occupava una funzione
dirigenziale (vicepresidente del consiglio di amministrazione e azionista al
30%), tant'è che aveva indicato all'istante di inviare le fatture per i lavori
ordinati alla ditta proprietaria della vettura.
Il
27 maggio 1998 l'istante ha denunciato la lite alla ditta __________ la quale
ha contestato la tempestività della notifica, giuntale a istruttoria
praticamente ultimata, mentre nel merito ha contestato di aver autorizzato il
convenuto a far eseguire le riparazioni oggetto delle fatture controverse (doc.
I e L) che comunque non intende riconoscere.
Con il querelato giudizio il segretario assessore ha accolto l'istanza
ponendo a carico del convenuto l'obbligo di pagare gli interventi richiesti
all'istante e per i quali non è riuscito a provare di aver agito in qualità di
rappresentante della società anonima.
- Con
il presente tempestivo gravame il convenuto è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale, in particolare per non aver ritenuto provata la sua qualità di
organo della __________, e l'esistenza di un rapporto di rappresentanza a favore
di quest'ultima, unica debitrice dell'importo rivendicato da controparte.
Con
rispettive osservazioni 25 e 27 novembre 2000 __________ e __________ hanno
postulato la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
La
prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza compete alla parte che se
ne prevale (art. 8 CC; DTF 100 II 200, 211; Watter, in Comm. di
Basilea, 1996, n. 34 ad art. 32 CO) ovvero, nel caso concreto, al convenuto. Le
premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una
procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in
nome del rappresentato (Zäch, Commentario di Berna, n. 2 e segg. ad art.
32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., p. 149 e
segg.; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. ed., vol. 1, p. 348 e 349). La procura al rappresentante
può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo
tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22
e segg.). Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno
vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare
il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, op. cit., n. 33 ad art.
38 CO; Guhl, op. cit., p. 156 e 157; von Thur/Peter, op. cit., p.
400). Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far
sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato
e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà
di fungere da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo,
oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un
partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza
si attui. Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del
rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio
dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era
riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF
90 II 285 cons. 1b a p. 289; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Guhl,
op. cit., p. 152; von Tuhr/Peter, op. cit., p. 386 e segg.).
-
Per
quanto attiene al ruolo del convenuto in seno alla società, egli non ha invero
mai affermato di avere poteri tali da permettergli di vincolare la società
anonima con la sua firma individuale (la questione è d'altra parte irrilevante
nella fattispecie, contrariamente a quanto sembra osservare la denunciata in
lite), ma ha sostenuto e sostiene l'esistenza di un suo potere di rappresentanza
a dipendenza della propria posizione dirigenziale nell'azienda e dei rapporti
che si erano instaurati con le autorimesse cui facevano capo la ditta
__________, rispettivamente i suoi dirigenti. Con ciò egli descrive la
circostanza in base alla quale era autorizzato, ossia godeva di una procura
(almeno) tacita, laddove la società rappresentata tollerava consapevolmente il
suo comportamento. Pacifico il presupposto che egli abbia espresso all'istante
di agire in nome della rappresentata (dando disposizioni perché le fatture venissero
emesse a nome di quest'ultima), l'atteggiamento tenuto fino a quel momento
dalla società anonima rappresenta –come indicato al precedente considerando 5–
una delle possibili forme di procura: è vero –come afferma il primo giudice–
che la procura attiene al rapporto interno fra rappresentato e rappresentante,
ma ciò non toglie che esternamente abbia l'effetto di rendere valida una
pattuizione fra il rappresentato e un terzo: in concreto il garage __________ A
tal proposito, le prove offerte dal convenuto devono essere considerate sufficienti
e poco importa se questi abbia precedentemente fatto capo o no all'autorimessa
dell'istante. Intanto emerge che il dott. , per lo stesso veicolo
messogli a disposizione dalla ditta (ossia di proprietà di questa: doc. A, 4 e
5), si era rivolto ripetutamente al Garage __________ le cui fatture erano
senz'altro state assunte dalla __________ (doc. 5, 6 e 7); in secondo luogo,
risulta che l'istante eseguiva abitualmente lavori di manutenzione e di riparazione
alle vetture della ditta __________ messe a disposizione dei suoi dirigenti,
emettendo le relative fatture alla società che provvedeva ad onorarle
(). Ciò che, in concreto, trova conferma nell'originaria intestazione
delle fatture in discussione alla società e non al convenuto. Se il __________
non ricorda di essere intervenuto anche sul veicolo affidato al convenuto, il
__________ –pure dipendente dell'istante– conferma la circostanza, precisando
di aver sempre intestato le schede di lavoro alla ditta i. Comunque,
risulta che i dirigenti della stessa, e fra loro il convenuto, godevano delle
prestazioni in discussione, trattandosi di "benefits a cui avevano
diritto persone particolarmente riconosciute all'interno della ditta " ().
Né risulta (e qui è l'istante che non l'ha provato) che –a prescindere da
eventuali modifiche nei rapporti interni della società– il convenuto fosse
stato privato della facoltà in esame al momento di ordinare all'istante i
lavori oggetto delle fatture litigiose. Si deve così concludere, in particolare
a fronte di questa situazione tutto sommato chiara, che la decisione impugnata,
in quanto non tiene conto delle convergenti risultanze istruttorie, dev'essere
considerata arbitraria a dipendenza della valutazione manifestamente erronea
delle prove considerate nel loro complesso. Non basta pertanto, per contrastare
queste conclusioni, la deposizione del __________ la quale, pur con riserva,
diverge dalle altre prove assunte e riferisce di una fattispecie che non trova
ulteriori riscontri.
-
Giacché
sono dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 327 lett. g CPC, il
ricorso dev'essere accolto. In applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera
è tenuta a decidere il merito della controversia, respingendo l'istanza in
quanto proposta nei confronti di __________
La
tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della parte soccombente (art.
148 CPC). Per contro la denunciata in lite __________ peraltro intervenuta in
lite con riserva di avvalersi della tardività della denuncia, non sopporta le
conseguenze negative dell'esito del processo (Cocchi/Trezzini, CPC–TI,
art. 148, m. 29 e 30).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 23 ottobre 2000 di __________ è accolto. Di
conseguenza la sentenza 29 settembre 2000 del Segretario assessore della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
-
L'istanza
4 marzo 1997 di Garage __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia fissata in fr. 400.– e le spese, tutte anticipate dall'istante
come di rito, restano a suo carico. Essa verserà inoltre a ____________________
la somma di fr. 700.– a titolo di ripetibili.
II. La
tassa di giustizia e le spese del presente giudizio per
complessivi
fr. 250.–, anticipate dal ricorrente, sono poste a
carico
di Garage __________; questa verserà al ricorrente
l'importo
di fr. 300.– a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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