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Numero d'incarto:
16.2000.00045
Data decisione, Autorità:
30.06.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00045
Lugano
30 giugno
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 2000 presentato da
(patr. dallo
studio legale__________)
contro
la
sentenza 3 aprile 2000 del Pretore nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 febbraio 2000 nei confronti di
(patr. dallo
studio legale __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda
respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
Con
istanza 17 febbraio 2000 __________. ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 7'794.- corrispondenti al premio assicurativo scaduto il
1° ottobre 1999 per l’assicurazione malattia collettiva perdita di salario
dallo stesso stipulata. A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha
prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto l'11 dicembre
1997 (doc. B). All’udienza di contraddittorio, durante la quale le parti hanno
discusso l'istanza in esame nonché quella introdotta lo stesso giorno e avente
per oggetto premi assicurativi riferiti a un'altra polizza stipulata
dall'escusso (inc. __________ oggetto di analoga procedura ricorsuale), quest'ultimo
si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'applicabilità delle
condizioni generali prodotte dall'istante nonché l'autenticità della sua firma
apposta in calce alla proposta di assicurazione. Inoltre, ha sollevato
l'eccezione di estinzione del debito per compensazione con un proprio credito
di importo superiore a quello preteso dall'istante e corrispondente alla
rendita per incapacità lavorativa dovutagli sulla base dell'assicurazione sulla
vita conclusa con l'istante e oggetto della polizza n. __________ (doc. 1).
-
Con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli
atti di un valido riconoscimento di debito nella proposta di assicurazione
prodotta dall'istante (doc. B), proposta che l'escusso non ha provato essere
stata sottoscritta da altra persona, ha nondimeno respinto l'istanza. Il primo
giudice ha infatti accolto l'eccezione di estinzione del debito per
compensazione, avendo l'escusso reso sufficientemente verosimile un proprio
credito di importo superiore nei confronti dell'istante.
-
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il
predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore
di aver erroneamente applicato il diritto materiale e arbitrariamente valutato
le prove, in particolare per aver accolto l'eccezione di estinzione del debito
per compensazione senza avvedersi del fatto che non vi è identità tra l'istante
() e la debitrice dell'importo rivendicato dall'escusso (),
e senza neppure verificare l'esigibilità del credito posto in compensazione.
Con
osservazioni 19 maggio 2000 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso
ritenendo tardive le contestazioni nello stesso sollevate.
-
Preliminarmente si osserva che la documentazione prodotta con il
ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti,
prove o eccezioni.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di
un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).
-
Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro. Nel caso concreto, il titolo di credito
su cui si basa l'esecuzione è la proposta di assicurazione sottoscritta dalle
parti l'11 dicembre 1997, che di principio costituisce riconoscimento di debito
per il premio ivi menzionato di complessivi fr. 31'176.- annui (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 94; D. Staehelin, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 143 ad art. 82
LEF)
-
In
virtù dell'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere proposte
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri
oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre
1986 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151; D. Staehelin,
op.cit., n. 83 e 87 ad art. 82 LEF).
Trattandosi
come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione
-eccezione che il debitore può opporre anche con riferimento a un credito contestato
che egli ha contro il procedente- questa deve essere accolta nella misura in
cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez,
op.cit., § 36 n. 7 p. 80; Staehelin, op.cit., n. 83 ad art. 82 LEF; Aepli
V., in Comm. di Zurigo, 1991, premesse agli art. 120 - 126 CO, N. 169). A
tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far
valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e
l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso
in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente
chiarezza dalla documentazione agli atti
(Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 1 e 2 p. 81).
- Oggetto
del ricorso in esame è un'ulteriore presupposto sostanziale della compensazione,
ossia la reciprocità dei crediti, indispensabile a tenore dell'art. 120 cpv. 1
CO. Essa è data se, nell'ambito di due obbligazioni, la posizione dei creditori
e dei debitori è ripartita fra due persone, in modo tale che ognuna di esse è
contemporaneamente creditrice dell'una e debitrice dell'altra obbligazione (Aepli,
op. cit., art. 120 CO, N. 21).
Nel
caso di specie, a sostegno dell’eccezione di compensazione l’escusso ha prodotto
i doc. 1, 2 e 5 dai quali risulta che egli ha concluso con la __________, un contratto
di assicurazione sulla vita (polizza di previdenza n. __________.) sulla base
del quale in caso di incapacità al guadagno -attestata in concreto dai doc. 3 e
4 a far tempo dal 1° giugno 1993- egli avrebbe percepito una rendita annua di
fr. 30'000.-, che è il credito posto in compensazione con quello vantato
dall'istante. Sennonché, già questa documentazione è intesa a provare un
credito dell'escusso nei confronti della __________ e non nei confronti
dell'istante, ossia la __________. Che si tratti di due persone giuridiche
distinte può essere facilmente verificato in base ai dati del Registro di
commercio; comunque, nelle osservazioni al ricorso, __________ non contesta la
rilevata carenza di reciprocità; egli vi oppone invece l'argomento processuale
secondo cui la censura rappresenterebbe un inammissibile fatto nuovo. A torto:
poiché l'elemento in esame costituisce un presupposto di diritto sostanziale
che il giudice è tenuto a esaminare d'ufficio, come premessa fondamentale
all'ammissibilità della proposta compensazione (Aepli, op. cit., art.
120 CO, N. 23; II CCA 2 ottobre 1997 in re F. / B., consid. 5). Premessa
che deve peraltro esistere anche in relazione alla proponibilità dell'eccezione
in sede di rigetto dell'opposizione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36, n.
10).
Poiché
dalla documentazione agli atti (cfr. doc. B. e 5, nonché il doc. 2 dall'intestazione
del quale emerge chiaramente l'esistenza di due società distinte, la __________
e la __________) il pretore avrebbe dovuto dedurre la carente reciprocità fra i
crediti posti in compensazione, il ricorso dell'istante dev'essere accolto, verificandosi
il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. g CPC, ovvero per la
manifesta errata applicazione di diritto sostanziale.
- In
forza dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della
controversia. Accertata la validità del titolo di credito, rappresentato dalla
proposta d'assicurazione, e non essendo contestato dall'escusso l'importo
oggetto dell'esecuzione (corrispondente al premio trimestrale), l'istanza deve
essere integralmente accolta.
Il
giudizio su spese e ripetibili segue la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 2 maggio 2000
di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 aprile 2000 del Pretore è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L'istanza
è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da
__________ al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio.
- La
tassa di giustizia in fr. 190.-, comprensiva delle spese, è posta a carico di
__________ il quale verserà all'istante la somma di fr. 100.- a titolo di indennità.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico di __________, che verserà alla controparte fr.
200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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