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Numero d'incarto:
16.1999.97
Data decisione, Autorità:
14.10.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00097
Lugano
14 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 ottobre 1999 presentato nella forma
dell'appello da
(rappr.
dallo Studio legale __________)
contro
la
sentenza 27 settembre 1999 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
nella causa a procedura accelerata in materia di contratto di lavoro, promossa
con istanza 10 agosto 1999 da
(rappr.
dall’avv. __________)
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 7'978.40 oltre
interessi a titolo di provvigioni non pagate;
causa in
cui il pretore ha emesso la decisione impugnata con cui ha dichiarato irricevibile
una domanda della convenuta intesa all'accertamento di un credito di fr.
53'325.–, opposto in compensazione al credito dell'istante;
considerato
in fatto e in
diritto:
-
Il
contratto di lavoro che ha vincolato le parti a partire dal 1° settembre 1997 è
stato regolarmente rescisso per il 31 maggio 1999. Pacifico l'avvenuto
pagamento del salario mensile di base, la vertenza concerne il pagamento delle
provvigioni su un importo complessivo di fr. 127'870.– relativo a fatture
emesse fino al 31 maggio per mediazioni concluse dall'istante e il pagamento
della tredicesima mensilità pro rata temporis per i primi cinque mesi
dell'anno in corso.
-
In
sede di discussione la convenuta ha chiesto la reiezione dell'istanza, da un
lato contestando l'esistenza e l'esigibilità del credito principale,
dall'altro, opponendovi in compensazione un credito proprio a titolo di
risarcimento danni per fr. 53'325.– per violazione sia del contratto di lavoro,
sia dei disposti contro la concorrenza sleale. Preso atto di questa eccezione e
delle numerose prove, prodotte e richieste dalla convenuta, l'istante ha
chiesto al giudice la disgiunzione delle azioni invocando l'art. 417 lett. d
CPC; proposta cui la convenuta si è opposta, rilevando di aver soltanto
sollevato eccezione di compensazione e, in particolare, di non aver formulato
azione riconvenzionale.
-
Con
la decisione impugnata, il pretore –a dipendenza del valore del credito della
convenuta– rimprovera a quest'ultima di non aver presentato anche una domanda riconvenzionale
e osserva che, poiché il valore di tale domanda eccederebbe il limite consentito
per la procedura speciale, si sarebbe semmai imposto di presentarla secondo le
norme della procedura ordinaria. Egli ha pertanto dichiarato irricevibile la
domanda della convenuta, in quanto intesa all'accertamento di un credito di fr.
53'325.– da porre in compensazione al credito dell'istante.
-
L'appellante,
postulando la ricevibilità dell'eccezione di compensazione, censura la
decisione pretorile in particolare rilevando l'obbligo del giudice di esaminare
il merito delle eccezioni intese ad ottenere l'estinzione del credito
principale.
-
L'art.
416 cpv. 1 e 2 CPC indica che tutte le controversie derivanti da contratto di
lavoro soggiacciono alla procedura accelerata descritta all'art. 417 CPC, se il
loro valore non supera l'importo di fr. 20'000.– e che il valore della lite è
determinato dall'ammontare della domanda, indipendentemente da eventuali
domande riconvenzionali. Per quanto riguarda i rimedi di diritto, in virtù del
rinvio operato dall'art. 418 CPC valgono le disposizioni generali della
procedura accelerata in base ai quali l'impugnazione dev'essere proposta nella
forma dell'appello o del ricorso per cassazione a dipendenza del valore della
lite (art. 398 e 400 CPC). Esso è quello determinato dalle conclusioni prese
dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza (art.
15 CPC), laddove l'inappellabilità è vincolata al limite massimo del valore di
causa di fr. 8'000.– (art. 13 LOG).
Nel
caso concreto, l'ultimo atto compiuto dall'istante è l'allegazione orale di
replica in cui si è confermata nella propria istanza; in quell'allegato
introduttivo essa ha chiaramente indicato in fr. 7'948.40 il valore del credito
posto a giudizio. Il rimedio di diritto non può pertanto essere l'appello, ma
il ricorso per cassazione. Il gravame va pertanto esaminato senz'altra
formalità secondo i criteri stabiliti dagli art. 327 segg. CPC (conclusione
peraltro condivisa dalla stessa ricorrente con scritto 13 ottobre 1999 alla
Pretura, trasmesso per conoscenza a questa Camera).
- Seguendo
le censure della ricorrente, la decisione impugnata potrebbe effettivamente
essere in contrasto con l'art. 417 cpv. 1 lett. d CPC che non autorizza il giudice
a non entrare nel merito di domande riconvenzionali o addirittura di eccezioni
di compensazione, ma che gli impone di disgiungere il giudizio "su una
eventuale riconvenzione quando questa dia luogo ad una istruzione troppo lunga
in confronto a quella richiesta dalla domanda principale".
Tuttavia,
la decisione in esame non può essere oggetto di ricorso per cassazione, tenuto
conto del principio fondamentale secondo cui solo decisioni formali che pongono
fine alla lite possono essere impugnate con tale rimedio (Cocchi / Trezzini,
art. 327 CPC, n. 20); in concreto, non può essere considerato decisione finale
il decreto impugnato che concerne unicamente la ricevibilità in ordine
dell'eccezione proposta dalla convenuta. Ogni censura dovrà così semmai essere
proposta dopo l'emanazione della sentenza sul merito della lite.
- A
dipendenza della natura del giudizio non si prelevano spese né tassa di
giustizia. L'applicazione dell'art. 313bis CPC alla procedura di ricorso per
cassazione avviene in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 8 ottobre 1999 di __________ è respinto poiché improponibile.
-
Non
si preleva nessuna tassa di giustizia.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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