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Numero d'incarto:
16.1999.90
Data decisione, Autorità:
29.09.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00090
Lugano
29 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 17 settembre 1999 presentato da
contro
la
sentenza 3 settembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza
13 agosto 1999 da
(rappr. __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’568.05 lordi oltre accessori a
titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 13 agosto 1999 __________ ha convenuto in
giudizio la sua ex datrice di lavoro __________–presso la quale ha lavorato dal
mese di novembre 1997 sino al 31 maggio 1999 data per la quale la lavoratrice
ha notificato la disdetta con effetto immediato del contratto– al fine di
ottenere il pagamento di fr. 2’568.05 lordi a saldo delle proprie pretese salariali;
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la legittimità
della rescissione del contratto da parte della lavoratrice, in particolare il
motivo dalla stessa addotto ovvero la sua malattia;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta provata la malattia
dell’istante sulla base dei certificati medici agli atti, ha accolto le pretese
della dipendente;
che
con atto ricorsuale 17 settembre 1999 __________ è insorta contro il predetto
giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 17 settembre 1999 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del
pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a
censurare il comportamento della lavoratrice e del sindacato che la
rappresenta;
che
questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato,
tanto più se si considera che l’annulla-mento di una decisione si giustifica se
essa è arbitraria nel suo risultato e non solamente nella sua motivazione (DTF
120 Ia 369 consid. 3a);
che
pertanto il ricorso deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 17 settembre 1999 __________ è nullo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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