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Numero d'incarto:
16.1999.86
Data decisione, Autorità:
29.10.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00085
16.1999.00086
Lugano
29 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare i ricorsi per cassazione 16 settembre 1999 presentati da
(patr. __________)
contro
le
sentenze 7 settembre 1999 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna (inc.
EF.99.399 e EF.99.400) nelle cause a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promosse con istanze 16 luglio 1999 da
(patr__________)
con le
quali l’istante ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte separatamente
dai convenuti ai PE no__________e __________dell’UEF di Locarno (emessi in
relazione agli stessi crediti), domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanze 16 luglio 1999 __________ ha chiesto il
rigetto delle opposizioni interposte da __________a e __________ ai PE sopra
menzionati loro notificati per l’incasso di fr. 2’225.– corrispondenti al saldo
delle spese, tasse di giudizio e ripetibili poste a loro carico con decisioni
21 aprile 1999 del segretario assessore (inc. n. DI.97.212) e 22 giugno 1999
del Pretore del Distretto di Bellinzona (inc.no. OA 98.192 e OA.98.226),
decisioni regolarmente passate in giudicato;
che
con i querelati identici giudizi il primo giudice, accertata la presenza agli
atti di un valido titolo esecutivo nelle menzionate decisioni alle quali i
convenuti, assenti al contraddittorio, non hanno opposto nessuna valida
eccezione, ha accolto le istanze;
che
con i presenti tempestivi gravami __________ e __________ sono insorti contro
le predette decisioni postulandone l’annullamento (e la reiezione dell'istanza)
siccome frutto di un’errata applicazione di norme di diritto procedurale, in
particolare dell’art. 20 cpv. 2 LALEF, e avendo il pretore concesso il rigetto
dell’opposizione per un importo superiore a quello chiesto dall’istante;
che
con osservazioni 19 ottobre 1999, la controparte ha postulato la reiezione dei
ricorsi eccependone la nullità dal punto di vista formale mentre aderisce alla
richiesta dei ricorrenti in merito alla limitazione della pronuncia del rigetto
a fr. 2’225.- come da lei peraltro correttamente richiesto con le istanze;
che
in applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi, di identico contenuto, presentati
contro le sentenze 7 settembre 1999 del Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna nelle cause inc. no. __________ e __________, vengono decisi
con un’unica motivazione trattandosi di vertenze connesse, rette dalle medesime
norme processuali e fondate su decisioni di merito che hanno visto i ricorrenti
nella veste di liteconsorti;
che
per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, per costante giurisprudenza
di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione
invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, esso è ricevibile
se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a fondamento del
medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo
di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 5 ad art. 329);
che
in concreto, oggetto del ricorso è l’applicazione delle norme di diritto
procedurale da parte del primo giudice, quindi il titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
la censura principale dei ricorrenti non concerne la validità dei titoli su cui
si fondano le istanze di rigetto, ma il fatto che la decisione impugnata tenga
conto dei documenti prodotti dalla procedente, non allegati alle istanze, ma
inviati separatamente alla pretura, ossia con lo scritto che annunciava al
giudice la rinuncia di __________ a partecipare la contraddittorio, udienza
dalla quale sono state assenti anche le parti escusse;
che
secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF, disposto che i ricorrenti considerano violato
dal primo giudice, è all’udienza di contraddittorio che le parti devono esporre
verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito
ed è in quell’occasione che esse dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i
documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati
prodotti unitamente all’istanza scritta;
che
contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, questa norma non vieta al procedente
di trasmettere la documentazione che suffraga la sua domanda di rigetto
dell’opposizione non con l’istanza ma in una fase successiva, essenziale
essendo unicamente che la documentazione sia a disposizione del giudice e della
parte escussa al momento del contraddittorio così da permettere a quest'ultima
di prenderne conoscenza e di formulare le sue osservazioni al riguardo (D.
Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
1998, N. 36 ad art. 84 LEF);
che
questa possibilità offerta alla parte istante non dev'essere confusa con
l'obbligo imposto alla parte escussa di partecipare al contraddittorio, unica
sede in cui essa -sempre in virtù dell'art. 20 cpv. 2 LALEF- ha facoltà di
addurre le sue tesi difensive e di rendere verosimili le sue eccezioni
producendo, se del caso, documentazione a suffragio delle stesse, dal momento
che ad essa viene a mancare l'opportunità di un allegato scritto (Cocchi/
Trezzini, CPC, ad art. 387 n. 11);
che
contrariamente alla tesi ricorsuale, il primo giudice ha correttamente
applicato la procedura, decidendo l’istanza sulla base delle domande formulate
dall'istante e della documentazione tempestivamente prodotta che, nel caso
particolare, era correttamente indicata nei precetti esecutivi ed era comunque
già in possesso dei convenuti cui le sentenze erano state a suo tempo
regolarmente intimate;
che
la sentenza impugnata deve nondimeno essere corretta laddove il primo giudice
ha pronunciato il rigetto dell’opposizione per un importo superiore a quello
chiesto, nel senso che l'istanza può essere ammessa unicamente per l’importo di
fr. 2’225.- corrispondente al saldo delle tasse, spese e ripetibili dovute
sulla base delle sentenze prodotte quale titolo esecutivo;
che,
dovendo decidere nuovamente sul rigetto dell'opposizione (art. 332 cpv. 2 CPC),
questa Camera ritiene di non poter comprendere nella stessa pronuncia la somma
di fr. 70.- per spese esecutive per la quale non esiste titolo che permetta
l'applicazione dell'art. 80 LEF (Panchaud / Caprez, La mainlevée de l'opposition,
1980, § 164);
che
la decisione sulle spese segue la maggior soccombenza dei ricorrenti, mentre
non si giustifica di modificare le decisioni sulle spese della prima istanza;
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I.
I ricorsi per cassazione 16 settembre 1999 __________ __________ e di
__________ sono parzialmente accolti.
Di
conseguenza il dispositivo no. 1 delle sentenze 7 settembre 1999 del Pretore
della Giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. no. __________ e no. __________)
è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
- L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al PE no__________,
rispettivamente al PE no__________dell’UEF di Locarno è respinta in via definitiva
limitatamente all'importo di fr. 2’225.- oltre interessi del 5% dal 1° luglio
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l’obbligo pure solidale di
rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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