Appeal dismissed as time-barred in wage case

16.1999.79Other CourtSep 6, 1999Inadmissible

Summary

In a wage dispute, the Civil Cassation Chamber of the Ticino Appellate Tribunal held that the employer's cassation appeal against the Bellinzona Pretore's judgment was late. The first-instance judgment had been notified on 2 August 1999, while the appeal was mailed on 20 August 1999, beyond the 10-day limit applicable under the CPC, which was not suspended by court vacations. The court also noted that the appeal would in any event be formally defective because it lacked requests and reasons. The appeal was declared inadmissible and the judgment was exempted from fees and costs.

Regest

Art. 398 cpv. 1, 398 bis, 329 cpv. 2, 313 bis CPC; cassation appeal in the special wage procedure: the 10-day appeal period runs from notification of the judgment and is not suspended by court vacations. An appeal filed after expiry of that period is inadmissible. Independently, a cassation appeal must contain the requests sought, the factual and legal grounds, and the specific ground for cassation invoked; failure to do so renders the remedy void. Where the appeal is inadmissible or manifestly unfounded, the court may decide summarily without inviting observations from the opposing party (consid. 1-2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.79

Data decisione, Autorità: 06.09.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00079

Lugano 6 settembre 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 19 agosto 1999 presentato da


contro

la sentenza 30 luglio 1999 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 10 giugno 1999 da

__________ rappr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’743.- oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’778.15;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 30 luglio 1999 il Pretore del distretto di Bellinzona, in parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 10 giugno 1999 da __________ nei confronti della sua ex datrice di lavoro __________ ottenere il pagamento di fr. 7’743.- a saldo delle proprie pretese salariali, ha riconosciuto fondate le pretese dell’istante limitatamente a fr. 2’778.15;

che con atto ricorsuale datato 19 agosto 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;

che poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione le è stata notificata il 2 agosto 1999 e poiché i termini non sono interrotti da ferie (art. 398 bis CPC),

il ricorso spedito il 20 agosto 1999 (cfr. timbro postale) è tardivo;

che a prescindere dalla sua tardività il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non contiene le domande di ricorso, non indica i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 CPC);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 19 agosto 1999 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

  1. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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