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16.1999.72 ΓÇó Erroneous notice violated right to be heard; judgment annulled
16.1999.72Other CourtAug 3, 1999Granted
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a cassation complaint against a Peace Judge judgment awarding damages of CHF 860.95. It held that the summons to the hearing had been sent to an incorrect address, so proper notice could not be confirmed and the party’s right to be heard was breached. The first-instance judgment was declared null and the case remitted for a new hearing and decision. No court costs or indemnity were imposed.
Art. 327 let. e CPC; Art. 142 cpv. 1 let. b CPC; right to be heard and validity of service: a judgment of a justice of the peace must be annulled when a party has not been placed in a position to assert its rights. If a registered summons is addressed incorrectly and receipt is contested, notice cannot be regarded as duly effected unless the contrary is proven. Even a minor addressing error may suffice to undermine proper citation where it cannot be excluded that it impeded participation in the contradictory hearing; the resulting procedural defect entails nullity of the judgment and remittal for a new decision (consid. in fact and law).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.72
Data decisione, Autorità: 03.08.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00072
Lugano 3 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 23 giugno 1999 presentato da
contro
la sentenza 17 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 gennaio 1999 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 860.95 oltre accessori a titolo di
risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 10 gennaio 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 860.95 oltre accessori, corrispondenti ai danni dallo stesso subiti a dipendenza di un incidente della circolazione che ha coinvolto le parti il 30 dicembre 1996 in territorio di __________;
che con il querelato giudizio il primo giudice, posto che il convenuto non ha contestato la pretesa dell’istante non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito fatto valere in causa;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio lamentando principalmente la lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio: sostiene al proposito di non aver potuto ritirare la citazione all'udienza a dipendenza dell'indirizzo errato indicato sulla busta di spedizione;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, relativo alla violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore deve essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella fattispecie con ordinanza 3 maggio 1999, spedita mediante invio raccomandato no. 415, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 26 maggio 1999 per la discussione;
che la raccomandata destinata a , indirizzatagli in “ ” a __________ anziché in “__________ ”, come correttamente indicato nell’istanza, non è stata ritirata dall’inte-ressato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata alla giudicatura di pace;
che quando, al dilà di ogni considerazione sulla particolarità dell'errore d'indirizzo in esame, il destinatario di una raccomandata contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, la notifica non può essere considerata conforme;
che infatti non può essere escluso che anche tale minimo errore abbia effettivamente impedito la corretta citazione delle parti al contraddittorio, compromettendo la regolarità del processo;
che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC (nullità degli atti di procedura lesivi del diritto di essere sentiti), la sentenza impugnata dev'essere dichiarata nulla (art. 327 lett. e CPC);
che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio, anch'essa nulla per i medesimi motivi che inficiano la sentenza;
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente;
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 giugno 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 17 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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