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Numero d'incarto:
16.1999.71
Data decisione, Autorità:
14.10.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00071
Lugano
14 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 28 giugno 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la
sentenza 15 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 12 maggio 1999 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 933.40 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell’UEF di Baar, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 12 maggio 1999 __________ ha convenuto in
giudizio la sua ex datrice di lavoro __________–presso la quale ha lavorato
sino al 28 febbraio 1999 (doc. D)– al fine di ottenere il pagamento di fr.
933.40 corrispondenti agli assegni famigliari allo stesso dovuti per i mesi di
gennaio e febbraio 1999;
che
la convenuta, pur non contestando il benfondato della pretesa avversaria, si è
opposta al suo pagamento non essendo ancora certo il diritto dell’istante
all’incasso delle provvigioni pattuite;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata sulla base delle
dichiarazioni delle parti la conclusione tra le stesse di un contratto di
lavoro, respinta la tesi della convenuta che vorrebbe condizionare il pagamento
degli assegni famigliari a quello delle provvigioni, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato il diritto sostanziale per aver riconosciuto all’istante
il diritto agli assegni famigliari per i mesi di gennaio e febbraio 1999 nonostante
nel periodo in questione egli non abbia percepito alcun salario;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
l’assegno per figli è un diritto di spettanza del salariato (art. 6 Legge sugli
assegni di famiglia);
che
la qualifica di salariato del lavoratore non dipende dalla durata e dalle
modalità della sua remunerazione –ammesso essendo in ogni caso anche il
pagamento di provvigioni (Rehbinder, Commentario bernese, 1985, N. 32 ad
art. 322 CO e N. 1 segg. ad art. 322b CO)– bensì dal fatto per quest’ultimo di
esercitare un’attività lucrativa alle dipendenze di un datore di lavoro
sottoposto alla legge (art. 6 cpv. 1 lett. a Legge sugli assegni di famiglia);
che
nel caso di specie è incontestato che la convenuta è assoggettata alla menzionata
legge adempiendo i requisiti di cui all’art. 13 cpv. 1 e 2 (pure adempiuti essendo
i requisiti di cui agli art. 12 cpv. 1 e 5 cpv. 2 LAVS alla quale la legge
cantonale rinvia), e che l’istante è vincolato alla stessa da un contratto di
lavoro, tant’è che anche la Cassa cantonale per gli assegni famigliari ha
riconosciuto al lavoratore il diritto all’assegno di base per i tre figli (doc.
C);
che
per quanto attiene alla durata del diritto all’assegno di famiglia,
contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente l’art. 7 della Legge sugli
assegni di famiglia –secondo il quale l’assegno sorge e si estingue
contemporaneamente al diritto al salario– non condiziona il medesimo al
pagamento del salario bensì alla durata del rapporto di lavoro, periodo
durante il quale il lavoratore ha diritto al salario indipendentemente dalle
modalità e dall’effettivo suo versamento (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
1996, N. 7 ad art. 319 CO);
che
pertanto non può essere rimproverata al giudice di pace un’applicazione errata
(tantomeno manifestamente) del diritto sostanziale, così che il ricorso
dev’essere respinto;
che
alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono
assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 28 giugno 1999 __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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