Cassation partly granted on excessive court fees

16.1999.53Other CourtSep 6, 1999Partially Granted

Summary

The Civil Cassation Chamber partly upheld the defendant’s cassation appeal against a strike-out decree. The settlement of the underlying fee dispute remained intact, but the lower court’s court fee of CHF 100 was held to be manifestly excessive because the tariff for a settlement after instruction allowed only CHF 10 to CHF 50. The fee was reduced to CHF 30. The complaint concerning the amount of procedural costs was found inadmissible, as that issue had to be pursued by administrative complaint to the Department of Institutions. No fees or costs were charged for the cassation proceedings.

Regest

Art. 14 cpv. 1 cifra 1 lett. e LTG; Art. 5 cpv. 1 LTG; cassation against court fees and delimitations of remedies for costs. Where a case is settled by transaction after the evidentiary stage, the justice of the peace may levy only the tariff amount provided by law; a fee exceeding the statutory maximum is arbitrary and must be reduced on appeal or cassation. By contrast, objections concerning the amount of costs are not cognizable in cassation where the cantonal scheme reserves an administrative complaint to the competent department. In the absence of a request, no indemnity is awarded for the cassation proceedings.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.53

Data decisione, Autorità: 06.09.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00053

Lugano 6 settembre 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 presentato da


contro

il decreto di stralcio 30 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 16 settembre 1998 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 796.60 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande sulle quali le parti hanno trovato un accordo con il

conseguente stralcio della procedura giudiziaria,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 16 settembre 1998 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 796.60 oltre interessi a saldo della nota emessa per prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultimo;

che in occasione della discussione dell’istanza le parti hanno trovato un accordo con il quale la pretesa dell’istante veniva liquidata con il versamento a saldo dell’importo di fr. 200.-, fermo restando l’impegno del convenuto di assumersi tutte le spese processuali che sarebbero state fissate nel decreto di stralcio;

che con il querelato decreto il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli ponendo a carico del convenuto il pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- e fr. 30.- di spese;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto giudizio contestando l’ammontare della tassa di giustizia e delle spese siccome eccessive;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che contro la tassa di giustizia fissata dal giudice è dato il rimedio dell’appello, rispettivamente della cassazione (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 17) poiché è escluso il reclamo all’autorità amministrativa (art. 5 cpv. 3 LTG);

che giusta l’art. 14 cpv. 1 cifra 1 lett. e LTG se la causa è composta mediante transazione dopo l’istruttoria, il giudice di pace può prelevare una sportula da fr. 10.- a fr. 50.-;

che in concreto la tassa di giustizia di fr. 100.- fissata nel decreto impugnato è manifestamente arbitraria in quanto supera il limite massimo consentito dalla LTG, ragione per la quale la stessa deve essere ridotta;

che l’importo di fr. 30.- proposto dal ricorrente a questo titolo appare adeguato alle circostanze del caso concreto, per il che, su questo punto, il ricorso deve essere accolto;

che per quanto attiene invece all’ammontare delle spese, il ricorso è improponibile essendo dato unicamente il rimedio del reclamo al Dipartimento delle istituzioni (art. 5 cpv. 1 LTG);

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese di giustizia, né si assegna un’indennità al ricorrente, peraltro neppure richiesta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 di __________ __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza il decreto di stralcio 30 aprile 1999, limitatamente al suo dispositivo n. 2, è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

  1. La tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese di questa sede di fr.

30.-, sono poste a carico del convenuto.

II. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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