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Numero d'incarto:
16.1999.46
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00046
Lugano
3 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 2 maggio 1999 presentato da
contro
la
sentenza 26 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 2 aprile 1999 da
(rappr.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dall’escusso al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 2 aprile 1999 la __________ per il tramite
dell’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di
fr. 642.– corrispondenti all’imposta federale diretta 1997, oltre a fr. 19.60
per interessi di ritardo;
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione
9 febbraio 1998 regolarmente passata in giudicato;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo al quale l’escusso, assente al contraddittorio, non
ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di non
aver considerato la documentazione prodotta a comprova dell’estinzione del
debito sebbene fatta pervenire alla giudicatura prima dell’udienza di
contraddittorio (ricevuta di pagamento di fr. 642.–); contesta inoltre
l’ammontare della tassa di giustizia;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80; DTF
113 III 9);
che
di fronte a un valido titolo esecutivo, quale appare la documentazione prodotta
dall’istante (art. 165 cpv. 3 LIFD), il giudice deve pronunciare il rigetto
dell’opposizione a meno che il debitore provi con documenti che il debito è
stato estinto (art. 81 LEF);
che
a comprova dell’estinzione del proprio debito l’escusso ha fatto pervenire per
posta alla giudicatura di pace, prima dell’udienza di contraddittorio fissata
per il 21 aprile 1999 come reca la citazione a tergo dell’istanza (e non per il
14 aprile come erroneamente indicato in sentenza), copia della ricevuta che
prova l’avvenuto pagamento dell’importo capitale di fr. 642.–;
che
secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF è all’udienza di contraddittorio che le parti
devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni
d’ordine e di merito ed è in quell’occa–sione che esse dovranno produrre, sotto
pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni;
che,
impregiudicata la piena validità di questo principio procedurale, nel caso particolare
e nell'ottica della cassazione, la decisione di accoglimento dell'istanza può
senz'altro rappresentare un eccesso di formalismo, dovendo considerare che si
tratta di un rigetto definitivo dell'opposizione, che il documento è giunto al
giudice prima del contraddittorio e che esso incorpora la prova certa
dell'avvenuto pagamento del credito posto in esecuzione, ciò che –di per sé–
comporterebbe la reiezione dell'istanza in virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF;
che,
per contro, l'istanza dev'essere accolta (a parziale conferma del giudizio impugnato)
relativamente agli interessi di mora, per fr. 19.60;
che
siccome il pagamento dell’importo posto in esecuzione è avvenuto pendente
causa, il convenuto deve in ogni caso essere considerato parte soccombente (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 10 ad art. 148), di modo che le spese giudiziarie della prima sede,
calcolate entro i limiti di cui all’art. 48 OTLEF, gli devono essere
interamente accollate, mentre la particolarità del caso giustifica l’esenzione
dal pagamento di tasse e spese per questa sede;
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. e in particolare l'art. 332 cpv. 2 CPC; per le spese la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso 2 maggio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la sentenza 26 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo della
Magliasina è annullata e –immutato il dispositivo n. 2– sostituita dalla
seguente pronuncia:
- L'istanza
è parzialmente accolta: l'opposizione interposta al precetto esecutivo
__________dell'UE di Lugano è rigettata limitatamente all'importo di fr. 19.60
e a quello per interessi su fr. 642.– al 5% dall’11.11.1998 al 14.04.1999.
II. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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