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Numero d'incarto:
16.1999.24
Data decisione, Autorità:
12.04.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00024
Lugano
12 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 3 marzo 1999 presentato da
(rappr. da
__________)
contro
la
sentenza 9 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’356.65 oltre accessori,
domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 14 febbraio 1998 __________ ha convenuto in
giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’356.65
corrispondenti ai danni subiti a seguito delle forti precipitazioni
verificatesi tra il 10 e il 15 settembre 1995 nello stabile nel quale egli
occupava dei locali in virtù di un diritto di abitazione concessogli
dall’allora proprietaria __________, allagamento che sarebbe da ricondurre a un
difetto di manutenzione dei pozzi luce dell’immobile;
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria per il fatto che le
infiltrazioni di acqua, dovute a piogge eccezionali, provenivano da parti in
uso esclusivo dei condomini, ragione per la quale, non trattandosi di parti
comuni, non sussisteva alcun obbligo di manutenzione a suo carico;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze
istruttorie dalle quali ha dedotto che il danno lamentato dall’istante sarebbe
da ricondurre a infiltrazioni di acqua provenienti dai pozzi luce situati nel
corridoio comune il cui obbligo di manutenzione incombeva alla convenuta, ha
accolto l’istanza mentre ha respinto, per carenza di legittimazione attiva
dell’istante, la sua richiesta tendente ad obbligare la convenuta a procedere
alla loro manutenzione;
che
con il presente tempestivo gravame la ___________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;
che
la vertenza che oppone le parti era già stata decisa una prima volta con sentenza
6 aprile 1998 dello stesso giudice di pace, annullata da questa Camera con decisione
23 settembre 1998;
che
nelle proprie motivazioni, questa Camera, avendo dovuto rinviare gli atti al
primo giudice per nuovo giudizio, aveva fatto carico a quest’ultimo di
verificare la validità dell’autorizzazione a stare in lite della rappresentante
della convenuta;
che
per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentita della
ricorrente a dipendenza del mancato accoglimento della sua domanda di rinvio
dell’udienza, la censura è infondata sia perché la ricorrente non deduce nessun
tipo di conseguenza dalla mancata concessione del rinvio salvo il fatto di non
aver potuto visionare tutti i locali che appartenevano all’istante, e
soprattutto perché la concessione del semplice rinvio di un’udienza è facoltà
riservata al giudice (art. 136 CPC) il cui rifiuto non può costituire
violazione del diritto di essere sentito della parte salvo casi eccezionali non
dati in concreto;
che
il ricorso deve essere respinto anche a prescindere dal fatto di sapere se agli
atti vi sia una valida autorizzazione a stare in lite della convenuta
–presupposto processuale che come detto il giudice di pace avrebbe dovuto
esaminare preliminarmente– non potendo a tal fine bastare lo scritto 29 luglio
1998 allegato dalla rappresentante della convenuta poiché dallo stesso non risulta
se tutti i condomini, dei quali è peraltro ignota l’identità, abbiano
effettivamente dato il loro consenso ai sensi dell’art. 712t CC;
che
infatti, anziché evidenziare il titolo di cassazione invocato (art. 327 lett. g
CPC), la ricorrente si limita a contestare le indicazioni contenute nel doc. H,
opponendosi in particolare non tanto all’origine delle infiltrazioni bensì al
fatto che quest’acqua abbia potuto raggiungere la PPP no. __________ allora occupata
dall’istante;
che
la contestazione come tale, oltre a non essere rivolta direttamente all’operato
del giudice bensì alle considerazioni espresse dal perito comunale (doc. H),
non merita ulteriore approfondimento, ritenuto che con la stessa la ricorrente,
che ammette esplicitamente l’infiltrazione di acqua proveniente dalle parti comuni,
si limita a contestare il deflusso della medesima senza con ciò evidenziare in
che cosa consisterebbe l’arbitrio commesso dal primo giudice che ha ritenuto
provato un nesso di causalità tra le infiltrazioni e il danno fatto valere
dall’istante, la cui esistenza e ammontare non sono mai stati contestati;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, per quanto ricevibile, deve
essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni
qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 3 marzo 1999 della __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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