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Numero d'incarto:
16.1999.20
Data decisione, Autorità:
18.06.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00020
Lugano
18 giugno 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 23 febbraio 1999 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
la
sentenza 1° febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa
con istanza 22 ottobre 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’050.90 oltre accessori nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
dell’UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 22 ottobre 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 3’050.90 a saldo di fatture emesse per lavori
di controllo e riparazione eseguiti sui veicoli Citröen __________ e Peugeot
__________ nel 1997.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione
passiva trattandosi di interventi che lei non ha ordinato ma che semmai lo sono
stati dal suo convivente __________, ora deceduto. Nel merito ha
prudenzialmente contestato che tutti i lavori fatturati siano stati eseguiti,
che lo siano stati in modo conforme alle regole dell’arte nonchè il loro
valore.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’eccezione della convenuta
limitatamente alle fatture 7 marzo 1997 (fr. 572.65) e 21 aprile 1997 (fr.
676.40) in quanto emesse anche a carico di __________ a comprova del fatto che
l’istante ha ritenuto quest’ultimo debitore delle medesime. Per quanto attiene
alle altre fatture per complessivi fr. 1’801.95, il segretario assessore le ha
invece poste a carico della convenuta siccome riferite a lavori eseguiti dopo
il decesso di __________ –avvenuto il 6 ottobre 1997– e sulle quali la
convenuta non ha mai espresso nessuna lamentela.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 1° marzo 1999, __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC.
La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato gli art. 8 CC e 183 CPC
che regolano l’onere della prova ammettendo, ancorchè solo parzialmente, la
pretesa dell’istante nonostante questa fosse contestata sia per quanto attiene
al conferimento dell’incarico da parte sua che per quanto attiene alla qualità
e costo dei lavori fatturati, contestazioni alle quali l’istante, assente al
contraddittorio, non ha saputo rispondere.
La
ricorrente ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, già ottenuti in prima sede.
Al
ricorso e alla domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria la
controparte non ha formulato osservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316
consid. 4a).
- L’art.
8 CC –che la ricorrente ritiene essere stato violato dal primo giudice– impone
a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo
di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della
prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a
decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer,
Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In
quest’ottica, e di fronte alle puntuali contestazioni della convenuta, spettava
all’istante provare di essere creditrice nei confronti di quest’ultima per
l’importo rivendicato, ovvero provare la conclusione di un contratto di appalto
e la sua corretta esecuzione (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 3, 5, 7 e 13 ad
art. 183 CPC; Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Contrariamente
a quanto concluso dal primo giudice, dalle emergenze processuali non risulta
che debitrice dell’importo litigioso sia la convenuta. Al contrario, dalle
stesse si evince che già l’istante nutriva dubbi circa l’identità del suo
partner contrattuale, tant’è che ha interpellato per il pagamento degli stessi
importi sia la convenuta (doc. B–G) che il suo convivente __________ al quale
sono state indirizzate parte delle fatture in discussione (doc. 1e 2) nonché un
estratto conto che si riferisce a quattro di queste fatture (doc. 4). In ogni
caso, di fronte alle precise contestazioni della convenuta, anche l’invio delle
fatture, ancorché riferite a lavori eseguiti dopo il decesso di __________, non
basta per ritenere concluso un contratto di appalto tra le parti mancando
qualsiasi indicazione sull‘identità della persona che ha portato in garage i
veicoli e che ha ordinato i lavori oggetto delle fatturazioni controverse.
Accertata
la carenza di legittimazione passiva della convenuta, può rimanere irrisolta la
questione di sapere se tutti i lavori fatturati siano stati effettivamente
eseguiti e se lo siano stati in modo corretto, prove queste che spettava in
ogni caso all’istante fornire.
Ne
discende che la pretesa di parte istante, siccome non comprovata nei confronti
della convenuta, deve essere respinta.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato con particolare riferimento alla violazione delle norme che
regolano l’onere probatorio a carico delle parti, deve essere accolto con il
carico delle tasse, spese di giustizia e ripetibili alla parte soccombente
(art. 148 CPC).
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera deve decidere il merito della controversia.
- La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente
può essere accolta anche per questa sede, avendo quest’ultima comprovato il suo
stato di indigenza (cfr. certificato municipale) e in considerazione della
fondatezza delle sue argomentazioni difensive. Nella tassazione della nota professionale
si terrà conto delle ripetibili incassate dalla controparte.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 23 febbraio 1999 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 1° febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Locarno–Città è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
Le
spese di fr. 30.– e la tassa di giustizia di fr. 120.–, da anticipare dall’istante,
rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 300.– a
titolo di ripetibili.
-
–
omissis –
II. Tasse
e spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente l’importo di
fr. 350.– a titolo di ripetibili.
III. __________
è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
IV. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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