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Numero d'incarto:
16.1999.17
Data decisione, Autorità:
31.05.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00017
Lugano
31 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 18 febbraio 1999 presentato da
Contro
la
sentenza 8 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a
procedura inappellabile promossa con istanza 16 ottobre 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 454.20 oltre interessi nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
_____ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 16 ottobre 1998 la __________ ha convenuto
in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 454.20 a saldo
della fattura emessa il 19 giugno 1998 per lavori di tipografia eseguiti per
conto di quest’ultimo;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione
prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente
comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha
presenziato al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio;
che
con scritto 27 aprile 1999 la controparte ha contestato il contenuto del
ricorso;
che
il ricorso, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene le
domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si
fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato
(art. 329 CPC), deve essere respinto;
che
infatti le argomentazioni e contestazioni sul merito della vertenza (in
particolare l’eccezione circa la carenza di legittimazione passiva del
convenuto), nonché la documentazione allegata al ricorso, non possono essere
ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi
tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che
per quanto attiene all’assenza del convenuto dall’udienza, spettava a
quest’ultimo farsi parte diligente e chiedere il rinvio della stessa sulla base
dell’art. 136 CPC;
che
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
che
all’istante non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
non
potendo il suo scritto 27 aprile 1999 essere considerato come un allegato di
osservazioni.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 18 febbraio 1999 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 60.–
b)
spese fr. 40.–
fr. 100.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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