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Numero d'incarto:
16.1999.107
Data decisione, Autorità:
11.11.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00107
Lugano
11 novembre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 ottobre 1999 presentato da
contro
la
sentenza 13 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con
istanza 7 settembre 1999 da
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 1'655.90
oltre interessi,
domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7
settembre 1999 ________ e ________ hanno convenuto in giudizio ________, quale
amministratrice di un immobile di proprietà degli eredi _________ con i quali
gli istanti avevano concluso un contratto di locazione;
che l'istanza è intesa ad
ottenere la restituzione dell'importo di fr. 1'655.90, corrispondente alla
pigione relativa al mese di marzo 1998 che i signori _________ sostengono di
aver pagato indebitamente, essendo di spettanza dei nuovi inquilini dello
stabile, subentrati nel loro contratto di locazione a far tempo dal 1° marzo
1998;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, rimasta incontestata dalla
convenuta che non ha partecipato al contraddittorio;
che con il presente
tempestivo ricorso _________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento: la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo
diritto di essere sentita, non essendole stato possibile partecipare
all'udienza a causa di malattia del suo rappresentante per la quale aveva
chiesto invano il rinvio, mentre nel merito rimprovera al giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove in particolare relativamente alla sua carenza
di legittimazione passiva;
che
secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali
tra i quali la sua competenza per materia;
che
l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le
cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto;
che
nel caso di specie non ha nessuna rilevanza il fatto che gli istanti abbiano
basato la loro azione sull'art. 86 LEF poiché esso rinvia alle norme della
procedura ordinaria;
che
trattandosi di una vertenza derivante da un rapporto di locazione -contestata
essendo la richiesta di pagamento della pigione relativa al mese di marzo 1998-
il giudice di pace non avrebbe dovuto affrontare il merito dell’istanza dovendo
preliminarmente riconoscere la propria incompetenza per materia a procedere in
virtù degli art. 404 segg. CPC;
che
è pertanto dato il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. a CPC;
che
a prescindere da questo motivo di nullità, la sentenza sarebbe in ogni caso da
annullare perché del tutto carente di motivazione (art. 285 cpv. 2 lett. e
CPC);
che
infatti, la sentenza impugnata è insufficiente perché non giustifica la
decisione, ossia non permette di dedurre per quale ragione il giudice sia
determinato nel modo indicato, non bastando al proposito il rinvio alla
documentazione prodotta (Cocchi/ Trezzini, CPC, art 285, n. 1 , 2, 9, 12
e 16);
che
nel caso concreto, il giudice di pace non solo non offre queste indicazioni, ma
sembra accogliere l’istanza solo a dipendenza dell'assenza della convenuta,
mentre, anche di fronte a un convenuto contumace, non avrebbe potuto esimersi
dall’esame del merito, decidendo in base alle prove assunte;
che,
rilevata d’ufficio la nullità della sentenza impugnata, la notifica del ricorso
alla controparte per osservazioni perde significato e il gravame può essere
evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che
vista la particolarità del caso, non si prelevano spese né tasse di giustizia,
né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente.
Per i quali
motivi,
pronuncia: 1. La
sentenza 13 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno è
nulla.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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