Missed registered notice did not violate right to be heard

16.1999.103Other CourtOct 29, 1999Dismissed

Summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed an appeal against a peace judge's decision ordering payment of CHF 571.90 and definitive removal of the debtor's objection. The appellant claimed she had been unable to attend the hearing because she did not receive the registered summons in time. The court held that the non-collection of the registered letter was attributable to her and that the right to be heard was therefore not violated. Exceptionally, no court fees or costs were imposed.

Regest

Art. 313 bis CPC in relation with Art. 313 cpv. 1 CPC and Art. 327 segg. CPC; service by registered mail and the right to be heard: a summons or decision sent by registered letter is deemed notified upon actual delivery or, failing collection, on the last day of the postal holding period. If the addressee neglects to retrieve the letter or to take measures ensuring receipt during an absence, the resulting non-participation is imputable to her and cannot be invoked as a violation of the right to be heard. In cassation proceedings, the court may summarily reject a manifestly unfounded appeal without inviting observations from the respondent (consid. 1).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.103

Data decisione, Autorità: 29.10.1999, CCC

Incarto n. 16.1999.00103

Lugano 29 ottobre 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 10 ottobre 1999 presentato da


contro

la sentenza 20 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 1° luglio 1999 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 571.90 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 1°luglio 1999 il __________ o ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 571.90 a saldo della fattura emessa il 18 settembre 1998 per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima;

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;

che con atto ricorsuale 10 ottobre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio lamentando la violazione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all’udienza del 2 settembre 1999;

che al ricevimento dell'istanza 1° luglio 1999 il giudice di pace ha citato le parti alla discussione per il successivo 2 settembre;

che poiché la ricorrente ammette di aver rinvenuto nella bucalettere un "foglio giallo della posta" quando il termine era però già scaduto, il suo mancato ritiro della raccomandata, con conseguente rinvio della medesima al mittente, le deve essere addebitato senza che possa dolersi della violazione del suo diritto di essere sentita;

che infatti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11);

che va inoltre rilevato che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestiva-mente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);

che pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite -cui implicitamente allude la ricorrente- non è stato violato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 10 ottobre 1999 di __________ r è respinto.

  1. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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