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Numero d'incarto:
16.1999.100
Data decisione, Autorità:
20.10.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00100
Lugano
20 ottobre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 11 ottobre 1999 presentato da
rappr.
dalla __________
contro
la
sentenza 5 ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 13 settembre 1999 da
rappr.
dall'__________
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 13 settembre 1999 __________ ha chiesto il rigetto in via
provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 7’701.- oltre accessori;
che
a valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto un riconoscimento di
debito 30 aprile 1997 (doc. D) con il quale l’escusso si è impegnato a pagare
l’importo di fr. 8’701.- nonché documentazione attestante il pagamento di soli
fr. 1'100.--;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido riconoscimento di debito al quale l’escusso non ha opposto nessuna
valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto
l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ -per il tramite di __________ - è
insorto contro il predetto giudizio;
che
tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio
di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che
legittimati a impugnare una sentenza pretorile con ricorso in cassazione, oltre
alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della
professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art.
64 CPC);
che
__________, ancorché in possesso di regolare procura come sembra emergere dal
doc. C, non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate
alla rappresentanza processuale;
che
quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato
da __________ per conto di __________ è nullo per carenza di legittimazione del
rappresentante;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal
prelevare tasse e spese per il presente giudizio.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 11 ottobre 1999 di __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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