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Numero d'incarto:
16.1998.92
Data decisione, Autorità:
25.11.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00092
Lugano
25 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 luglio 1998 presentato da
_____________,
patr.
dall’avv. dott. ____________
contro
la
sentenza 30 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 31 marzo 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’529.20
oltre accessori a titolo di
risarcimento danni, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con decreto di accusa
2 febbraio 1998 _____________ è stato riconosciuto autore colpevole del reato
di minaccia (art. 180 CP), reato che egli avrebbe commesso ai danni di
_____________ in occasione di un diverbio avvenuto tra le parti il 2 luglio
1996;
che sulla base di questa
decisione che ha accertato un illecito a carico di _____________, il 31 marzo
1998 _____________ l’ha convenuto in giudizio al fine ottenere il pagamento di
fr. 1’529.20 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, pari a fr.
1’179.20 per le spese legali da lui sopportate nell’ambito dell’azione penale
(doc. D) e a fr. 350.- come riparazione morale;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria conte-stando di aver commesso un illecito,
rilevando di avere interposto opposizione contro il decreto di accusa; egli ha
comunque sollevato l’eccezione di estinzione del presunto debito per
compensazione con un proprio credito di fr. 362.40 per consumazioni che
l’istante avrebbe effettuato presso il suo esercizio pubblico senza pagare,
mentre in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento di fr. 228.80 oltre
interessi allo stesso titolo;
che con il
querelato giudizio il primo giudice, accertato il credito di parte istante
limitatamente all'importo di fr. 362.40, l’ha ritenuto estinto per
compensazione con la pretesa di parte convenuta;
che con il presente
tempestivo gravame _____________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente lamenta la violazione del
proprio diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice non ha dato
seguito alla sua richiesta di richiamo dell’incarto penale dal quale risulta il
suo proscioglimento da ogni accusa; nel merito rimprovera al giudice di pace di
aver ritenuto provata, ancorché parzialmente, la pretesa risarcitoria
dell’istante;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito
(art. 4 Cost.), una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere
annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi
di prova;
che il diritto di essere
sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi in
causa prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui
fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di
determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99
consid. b; 115 Ia 11 consid. b);
che in linea di principio,
il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme
prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.), fermo
restando che egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile
risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 seg. consid.
2a e b);
che nella fattispecie, in
occasione della discussione dell’istanza avvenuta il 29 aprile 1998, il
convenuto oltre ad essersi opposto all’istanza, ha indicato quali mezzi di
prova l’assunzione di testi e il richiamo dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4 dell’incarto penale che lo concerneva, essendosi il 13
febbraio 1998 opposto al decreto di accusa e avendo il pretore fissato il
dibattimento per il successivo 12 maggio;
che il giudice di pace,
pur avendo preso atto del fatto che il decreto di accusa non era definitivo e
pur avendo invitato il convenuto a fargli pervenire la relativa decisione
pretorile, intenzionato ad attendere quest’invio prima di “prendere posizione “
(cfr. verbale 29 aprile 1998), il 30 giugno 1998, senza interpellare le parti e
senza conoscere l'esito della causa penale, ha emanato il giudizio dedotto in
cassazione;
che così facendo, ossia
non assumendo i mezzi di prova ammessi, in particolare non esaminando l'incarto
penale richiamato senza esito -prova che nel caso di specie non poteva certo
ritenersi irrilevante- il giudice ha commesso una violazione del diritto del
convenuto di essere sentito (art. 4 Cost., art. 84 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 84, no. 6);
che a proposito del
richiamo di documenti o di incarti da pubbliche autorità (prova peraltro pure
richiesta dall’istante) previsto all’art. 215 CPC, va rilevato che questo
dev’essere eseguito dal giudice in modo tale che le parti e il giudice stesso
vengano a conoscenza del contenuto di quegli atti alla stessa stregua di ogni
altra risultanza istruttoria, ovvero al più tardi per il dibattimento finale;
che questi principi sono
applicabili alla fattispecie anche se il giudice -ammessa la prova ossia
riconosciutane la rilevanza- ha poi preferito, invece di procedere egli stesso
al richiamo dell'incarto dalla Pretura, di far carico al convenuto di inviargli
la decisione penale dopo il dibattimento del 12 maggio;
che -ciò non avvenendo
(ciò che in parte si giustifica con lo stralcio di un ricorso alla CCRP
avvenuto solo in data 17 giugno 1998)-il giudice di pace avrebbe comunque dovuto
provvedere ad assumere l'incarto penale, ossia la prova da lui stesso ammessa
con l'ordinanza che conclude il contraddittorio 29 aprile 1998;
che la sentenza penale di
assoluzione 12 maggio 1998, passata in giudicato, è stata prodotta solo in questa
sede: ciò che è contrario all'art. 321 CPC;
che di conseguenza la
sentenza è nulla ai sensi dell'art. 142 cpv. 1 CPC lett. b CPC e l'incarto va
ritornato al giudice di pace per la prosecuzione dell'istruttoria nel rispetto
della procedura di rito;
che
in quest’ottica va ricordato al giudice di pace l’obbligo di
procedere alla convocazione delle parti al dibattimento finale (art. 297 CPC)
in caso di assunzione di prove, sia che queste vengano proposte dalle parti o
da lui assunte d’ufficio, ritenuto che scopo del dibattimento finale è quello
di permettere alle parti di esprimere le loro conclusioni in merito a quanto è
emerso nella fase istruttoria, e ciò al fine di garantire -ancora una volta- il
loro diritto di essere sentite (art. 4 Cost.);
che al proposito è ben
difficile dedurre dal testo del verbale 29 aprile 1998 un'eventuale rinuncia
alla fase conclusiva del processo;
che le tasse e le spese di
cassazione restano a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 200.-
per ripetibili di questa sede dal momento che la nullità della sentenza è la
conseguenza di una condotta della causa processualmente scorretta da parte del
primo giudice;
che, a ben vedere ma a
titolo abbondanziale, la sentenza del giudice di pace dovrebbe essere dichiarata
nulla anche per carente motivazione (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC) poiché non
giustifica in nessun modo l'accoglimento (ancorché parziale) dell'azione
principale, ossia di quella domanda che si fondava -tra l'altro- sul
presupposto dell'illiceità, ovvero su un elemento connesso strettamente con il
giudizio dei fatti nella sede penale.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese la LTG
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 10 luglio 1998 di _____________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
30 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Carona è dichiarata nulla con
il conseguente rinvio degli atti al primo giudice per la prosecuzione
dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e per nuovo giudizio.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dal ricorrente,
sono poste a carico dello Stato il quale verserà al ricorrente fr. 200.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Carona.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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