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16.1998.88 ΓÇó Cassation dismissed for lack of valid enforcement title
16.1998.88Other CourtJul 30, 1998Dismissed
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a peace judge’s refusal to grant definitive release of objection in debt enforcement for CHF 789.05. The appellant argued that the first-instance judgment was inadmissible because it lacked an indication of remedies. The court held that such an indication is not a formal requirement under Art. 285(2) CPC and, in any event, the judgment was correct on the merits because no valid enforcement title was proven. The special statutory billing note required for definitive release had not been issued, and a mere payment request was insufficient. Costs of CHF 50 were imposed on the appellant.
Art. 285 cpv. 2 CPC; art. 313 bis, 331 cpv. 1 CPC; definitive release of objection in summary debt-enforcement proceedings: the absence of an indication of legal remedies does not constitute a formal defect of the judgment. Under the referral rules, the CPC applies to the summary enforcement procedure; the cassation court may dismiss a manifestly unfounded appeal by brief reasoning without hearing the other party. The enforcement title must be verified ex officio at every stage; where special legislation requires a specific billing document as the sole valid title for definitive release, a mere payment demand does not suffice (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.88
Data decisione, Autorità: 30.07.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00088
Lugano 30 luglio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 luglio 1998 presentato da
contro
la sentenza 24 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 maggio 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. ________ dell’UE di ___________, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 28 maggio 1998 il _____________ di _____________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’oppo-sizione interposta da _____________ al PE sopra menzio-nato notificatogli per l’incasso di fr. 789.05 corrispondenti al conguaglio dei contributi RT dovuti dal proprietario;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo l’escusso debitore dell’importo posto in esecuzione;
che con atto ricorsuale 2 luglio 1998 il __________ di _____________ è insorto contro il predetto giudizio ritenendolo “irricevibile” siccome carente dell’indicazione dei rimedi di diritto;
che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente e a quanto vale -in linea di principio- nell’ambito del diritto pubblico, l’indica-zione dei rimedi di diritto non è necessaria non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);
che le norme del codice di procedura civile si applicano alla procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti in base al rinvio dell’art. 25 della Legge concernente l’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF;
che a titolo abbondanziale va rilevato che la sentenza dedotta in cassazione è corretta non solo dal punto di vista del diritto formale ma anche nel suo esito, ritenuto che dagli atti processuali non emerge la sussistenza di un valido titolo esecutivo a carico dell’escusso (titolo la cui esistenza deve essere verificata dal giudice d’ufficio ed in ogni stadio di causa, DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.), a nome del quale non è stata emessa nessuna bolletta per l’incasso dei contributi RT, solo atto che la legge specifica considera valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 46 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni: RL 7.3.2.1), non potendo a tal proposito supplire il solo invio della richiesta di pagamento 10 febbraio 1998 (doc. C);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 2 luglio 1998 del _____________ di _____________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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