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Numero d'incarto:
16.1998.84
Data decisione, Autorità:
20.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00084
Lugano
20 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 4 luglio 1998 presentato da
contro
la
sentenza 1° luglio 1997 del Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa
a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 giugno 1998 da
(rappr. dalla
Cassa del _____________)
con la quale
l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al
PE no.
_____________ dell’UEF di _______, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 11 giugno 1998 la _________, per il tramite
della Cassa del _____________, ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 400.- corrispondenti alla tassa di giustizia
posta a suo carico con decisione 8 gennaio 1998;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo nella sentenza 8 gennaio 1998 del _____________ alla
quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che
con atto ricorsuale 4 luglio 1998 _____________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 luglio 1998 del ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si
limita a ribadire il motivo per il quale non ritiene di dover pagare l’importo
posto in esecuzione;
che
quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che
a titolo abbondanziale va rilevato che anche nel merito le argomentazioni del
ricorrente sono irrilevanti ai fini di una procedura di rigetto definitivo
dell’opposizione, nell’ambito della quale il giudice è chiamato a pronunciarsi
unicamente sull’esistenza di un titolo esecutivo e sull’eventuale benfondato di
eventuali eccezioni allo stesso contrapposte, eccezioni enumerate in modo
esaustivo all’art. 81 cpv. 1 LEF secondo il quale l’opposizione è mantenuta
solo se l’escusso prova con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto
o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il debito è prescritto,
eccezioni mai prospettate nel caso concreto;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 luglio 1998 di _____________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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