Cassation dismissed in dispute over alarm system performance

16.1998.76Other CourtNov 17, 1998Dismissed

Summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a Lugano Pretura judgment in a dispute over payment for an alarm-system installation. The appellant argued that the contract concerned one integrated audio-video system and that the supplier's delivery of only the video component justified rescission and restitution of advances. The court held that the evidence did not prove interdependence of the two systems, that the installed video system functioned and was used independently, and that no valid default notice had been given. The appeal was therefore rejected, and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 327 let. g CPC; arbitrariness in the assessment of evidence and contractual interpretation: cassation is admitted only where the first-instance decision manifestly violates clear substantive or procedural rules or evaluates the evidence in an untenable manner. Arbitrary assessment is not established merely because another solution would also be conceivable or preferable; the challenged finding must be insupportable in light of the record. Where the evidence supports the separability and independent functionality of a contractual performance, partial delivery does not necessarily amount to non-performance, and rescission further requires a proper declaration of default where the debtor is in delay (consid. 4-6).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.76

Data decisione, Autorità: 17.11.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00076

Lugano 17 novembre 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 giugno 1998 presentato da


patr. dall'avv. _____________

contro

la sentenza 14 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 luglio 1994 da


patr. dall'avv. _____________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'765.50 oltre accessori nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di

Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Il 4 febbraio 1992 _____________ (in seguito _____________), ditta specializzata nella fornitura di impianti di allarme, ha sottoposto a _____________ un’offerta per l’installazione di un impianto presso la gioielleria _____________ di __________ (doc. 1). L’impianto richiesto comprendeva un sistema di video sorveglianza, il cui costo era stato preventivato in fr. 8’515.50, e un impianto di audioregistrazione per un costo preventivato di fr. 10’501.60. In considerazione della complessità di quest’ultimo intervento, _____________ si sarebbe rivolta alla _____________, sua consociata. Mentre l’impianto di videosorveglianza ha potuto essere istallato senza particolari difficoltà ed è risultato funzionante, non così quello di registrazione audio che è stato ritirato dopo poco tempo dalla ditta fornitrice.

Limitando la propria prestazione alla fornitura e installazione del solo impianto di videosorveglianza, _____________ ha fatturato il 31 agosto 1992 il proprio intervento per un totale di fr. 8’515.50. Stante il diniego di pagamento di _____________, che ha contestato la corretta esecuzione del contratto da parte di _____________, quest’ultima l’ha convenuta in giudizio con istanza 14 luglio 1994 postulando la sua condanna al pagamento di fr. 2’765.50.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la non corretta esecuzione del contratto da parte dell’istante che ha fornito una prestazione incompleta e quindi non conforme a quella pattuita che prevedeva la fornitura e installazione sia di un impianto di videosorveglianza sia di un’apparecchiatura di audioregistrazione. La convenuta ha inoltre chiesto in via riconvenzionale la restituzione degli acconti versati, per un totale di fr. 5’850.-, prevalendosi della rescissione del contratto per inadempienza di controparte.

  1. Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver qualificato il rapporto giuridico venuto in essere tra le parti quale “Werklieferungsvertrag” al quale tornano applicabili le norme sull’appalto e accertato il corretto funzionamento dell’impianto di videosorveglianza istallato dall’istante, ha accolto la pretesa di quest’ultima. Egli ha respinto, in quanto ingiustificata, stante l’accettazione e l’utilizzo dell’impianto di cui si è detto, l’implicita richiesta di riduzione della mercede formulata dalla convenuta per il fatto che l’istante avrebbe fornito un’opera diversa da quella pattuita. Per quanto attiene alla pretesa fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta e tendente alla restituzione degli acconti versati, il primo giudice l’ha respinta ritenendo tardiva la dichiarazione di rescissione del contratto formulata da quest’ultima.

  2. Con il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.

La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il contratto concluso dalle parti prevedeva un‘unica prestazione, ovvero la fornitura e installazione di un impianto di sorveglianza audio e video. Il fatto quindi per l’istante di aver fornito solo parte dell’impianto doveva dunque essere interpretato quale parziale esecuzione della prestazione pattuita, ciò che l’autorizzava a rescindere il contratto con conseguente restituzione delle prestazioni effettuate.

Con osservazioni 24 giugno 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

  1. Controversa nella fattispecie è essenzialmente la determina-zione del contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti in merito all’oggetto del contratto.

Al proposito non può essere condivisa, in quanto non comprovata e smentita dalle stesse risultanze istruttorie, la tesi ricorsuale secondo la quale le parti avrebbero concordato la fornitura e posa di un unico impianto di sorveglianza composto di un elemento per la videosorveglianza e uno per la registrazione audio, interdipendenti l’uno dall’altro, ovvero formanti un tutt’uno.

Il fatto stesso che l’impianto di videosorveglianza sia rimasto installato presso la gioielleria della convenuta per essere dalla stessa utilizzato (teste _____________), basta a dimostrarne non solo la funzionalità (testi _____________ e _____________), ma anche la sua indipendenza dall’impianto di audioregistrazione nel frattempo ritirato dalla ditta fornitrice.

Di nessun sostegno alla tesi di parte convenuta non può essere neppure il testo dei controquesiti peritali, avendo la stessa parte rinunciato all’assunzione di questo mezzo probatorio, con conseguente esclusione degli stessi dal materiale istruttorio.

Tanto più a fronte della chiara tesi dell'istante proprio su questo punto, espressa sia in sede di contraddittorio (verbale 27 aprile 1995, risposta no. 1 alla riconvenzionale) sia con le conclusioni (n. 1 e n. 2).

  1. Mancando la prova della complementarità e interdipendenza dei due sistemi di sorveglianza, la fornitura finale del solo impianto di videosorveglianza non costituisce un caso di inadempienza del contratto (art. 97 segg. CO; Gauch, Der Werkvertrag, 1996, n. 1447). Inoltre, non avendo le parti stabilito un termine per la fornitura degli impianti di videosorveglianza e audioregistrazione e non avendo la convenuta fissato all’istante un termine entro il quale determinarsi sulla rimessa a punto dell’impianto di audioregistrazione, essa non può neppure appellarsi alle norme sulla mora del debitore (art. 107 segg. CO; Gauch, op.cit., n. 659 segg.).

Il 23 febbraio 1993 (doc. 8) _____________ si è infatti limitata a manifestare la propria volontà di mantenere il contratto, attendendo da controparte la rimessa in funzione dell’impianto di audioregistrazione, senza fissazione di alcun termine. Inoltre, al ricevimento del conteggio 27 agosto 1993 (doc. B) con il quale l’istante comunicava alla convenuta di aver accreditato sulla sua fattura l’acconto da questa versato a _____________ per l’impianto controverso, evidenziando così l’intenzione di _____________ di limitare la propria prestazione alla fornitura del solo impianto di videosorveglianza, la convenuta non ha avuto nessuna reazione. È solo il 29 novembre 1993 (doc. 7) che essa ha ventilato per la prima volta l’intenzione di rescindere il contratto, mentre il 15 dicembre 1993 (doc. 10) si è semplicemente opposta al pagamento della pretesa avversaria.

Con il ricorso la convenuta sostiene che, rimuovendo l'apparecchiatura (audio) fornita la resistente avrebbe di fatto ammesso la propria inadempienza contrattuale. Ma essa con ciò dimentica sia la testimonianza _____________ sulle oggettive difficoltà d'uso della complessa istallazione, sia la circostanza che la diffettosità dell'impianto non è stata dimostrata e ciò proprio per il suo atteggiamento processuale che - non versando l'anticipo richiestole - ha permesso che la perizia (già definita in tutti i suoi punti) non fosse più allestita.

Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 8 giugno 1998 di _____________ è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.-

b) spese fr. 50.-

fr. 200.-

già anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. La ricorrente verserà a _____________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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