projects
16.1998.72 ΓÇó Cassation appeal struck out after withdrawal
16.1998.72Other CourtOct 5, 1998Withdrawn
The appellant withdrew its cassation appeal after the parties reached an extrajudicial agreement. The Civil Cassation Chamber therefore struck the case from the docket pursuant to Art. 352(1) CPC. As the withdrawing party was treated as unsuccessful, the appellant was ordered to bear the procedural costs of CHF 50 already advanced. No compensation for the respondent was awarded because it expressly waived ripetibili.
Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of a cassation appeal and costs; when the appellant withdraws the remedy, the court strikes the proceedings off the roll. The withdrawing party is deemed unsuccessful for costs purposes and is charged with the judicial expenses pursuant to Art. 148 CPC. Party compensation is not awarded if the opposing party expressly waives it. Considerations on desistance and cost allocation apply irrespective of an extrajudicial settlement between the parties.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.72
Data decisione, Autorità: 05.10.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00072
Lugano 5 ottobre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1998 presentato da
(patr. dallo studio ____________)
contro
la sentenza 11 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 1° aprile 1998 da
(patr. dallo studio legale _____________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’982.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato che con il presente tempestivo gravame -al quale è stato accordato effetto sospensivo- _____________ è insorta contro la sentenza 11 maggio 1998 con la quale il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona l’ha condannata a pagare alla ditta _____________ l’importo di fr. 2’982.- a saldo della fattura emessa il 26 settembre 1997 per la fornitura e il montaggio di 4 stenditoi, rigettando nel contempo l’opposizione interposta al PE sopra menzionato;
che con osservazioni 6 luglio 1998 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;
che con scritto 28 settembre 1998 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo extragiudiziale;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza della ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);
che dovendo considerare la desistente alla stregua di una soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), alla stessa devono essere caricate le spese del presente giudizio;
che alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede, avendovi la stessa rinunciato con scritto 25 settembre 1998;
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 maggio 1998 di _____________ è stralciato dai ruoli.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico; compensate le ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster