AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1998.71
Data decisione, Autorità:
17.06.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00071
Lugano
17 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 1998 presentato da
Contro
la
sentenza 30 aprile 1998 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 maggio 1996 da
con la quale
l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'000.- oltre accessori nonché il
rigetto
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano,
domande accolte
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 7 maggio 1996 la ditta _____________ ha convenuto
in giudizio _____________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'000.– a
saldo della fattura emessa il 6 ottobre 1993 per la fornitura e la posa di
persiane avvolgibili presso la casa di abitazione di quest'ultimo a
_____________;
che
al contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo
di aver onorato con il pagamento concordato a saldo di fr. 5’000.–; nel merito
ha contestato di aver conferito l’incarico alla ditta istante e ha opposto in
compensazione il danno da lui patito a dipendenza dell’errore da questa commesso
nell’indicare al pittore il colore delle persiane, ciò che gli ha cagionato
spese supplementari di ritinteggio;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto la pretesa dell’istante respingendo,
in quanto non comprovate le contestazioni del convenuto e in particolare il
danno da lui opposto in compensazione;
che
con il presente tempestivo gravame _____________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;
che
per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente (art. 327 lett. e CPC) per il fatto che il primo giudice non gli
avrebbe messo a disposizione -prima del contraddittorio- i documenti prodotti
dall’istante, occorre innanzi tutto rilevare che dagli atti del processo non vi
è traccia di una simile richiesta;
che
in ogni caso il diritto di essere sentito della parte è garantito dalla
possibilità concessa a quest’ultima di visionare la documentazione prodotta da
controparte (ciò che deve poter essere fatto presso la sede della giudicatura
medesima oppure mediante ritiro della documentazione), ma non anche a quello di
pretenderne l’invio in copia;
che
in concreto il ricorrente, che non sembra aver fatto uso della facoltà di
visionare prima dell’udienza la documentazione prodotta da controparte, non può
prevalersi della violazione del suo diritto di essere sentito che in ogni caso
gli è stato garantito durante il contraddittorio in occasione del quale egli ha
potuto prendere posizione sulle allegazioni contenute nello scritto 7 maggio
1996 dell’istante;
che
tale scritto -prodotto con l’istanza- è un esposto della fattispecie quale
motivazione dell’istanza stessa, ossia riproduce le allegazioni dell’istante,
ed è l’unico documento prodotto, attinente al merito della vertenza;
che
per quanto attiene alla successiva richiesta di invio della documentazione, la
stessa è del tutto infondata ritenuto che con la discussione dell’istanza si è
conclusa -in difetto di ulteriori prove- l'istruttoria della causa (art. 297
CPC), ragione per la quale nuove allegazioni o contestazioni -relative ai
documenti richiesti- sarebbero state comunque improponibili;
che
le ulteriori contestazioni, con le quali il ricorrente si limita a riproporre
la propria versione dei fatti circa il mancato conferimento dell’incarico alla
ditta istante, costituiscono allegazioni di parte che come tali non bastano ad
inficiare il giudizio impugnato;
che
al proposito non spettava al giudice assumere prove a dimostrazione del mancato
conferimento del mandato all'istante, ma semmai al convenuto provare che
l’intervento della ditta istante, che non contesta esserci stato, non gli fosse
stato richiesto;
che
anche per quanto attiene al danno subito dal convenuto a dipendenza dell’errore
commesso dalla ditta istante nell’indicare al pittore il colore delle persiane
-circostanza non contestata da quest’ultima- spettava al convenuto provare di
aver dovuto pagare due volte questa prestazione del pittore, prova che egli non
ha però fornito;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 13 maggio 1998 di _____________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 60.–
b)
spese fr. 40.–
fr. 100.–
sono
poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster