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Numero d'incarto:
16.1998.65
Data decisione, Autorità:
09.10.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00065
Lugano
9 ottobre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 11 maggio 1998 presentato da
Contro
la
sentenza 4 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a
procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 4 marzo 1998 da
(rappr._________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’391.90 netti oltre accessori a
saldo delle proprie pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
-
ha lavorato alle dipendenze della ditta _____________ sino al 31 luglio 1997,
data per la quale ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro (doc. B).
Con
istanza 4 marzo 1998 egli ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro
al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’391.90 netti oltre accessori
corrispondenti alla tredicesima di sua spettanza per il 1996.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di dover trattenere
sull’importo rivendicato la somma di fr. 907.50 pari alla penalità dovuta dal
lavoratore per disdetta intempestiva del contratto, disdetta ricevuta solo nel
mese di giugno 1997 e quindi effettiva solo per la fine del mese di agosto e
non per fine luglio come da questi preteso.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo in
sostanza pretestuosa, ancorché di principio fondata, la contestazione della
datrice di lavoro in merito alla tardività della notifica della disdetta del
rapporto di lavoro, disdetta che ella ha di fatto accettato.
-
Con
il presente tempestivo ricorso _____________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
deciso secondo il suo libero convincimento anziché basarsi sulle norme di legge
relative alla tardività della disdetta.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il
proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa
nella fattispecie è la legittimità della trattenuta di un’indennità per disdetta
intempestiva del contratto da parte della datrice di lavoro, rispettivamente la
questione di sapere se la disdetta del contratto 30 maggio 1997 (doc. B) debba
ritenersi effettiva per la fine di luglio 1997 oppure per la fine di agosto.
Contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente la conclusione del primo giudice, che ha
ritenuto valida la disdetta del contratto per la fine di luglio 1997 con il conseguente
obbligo per quest’ultima di versare al dipendente l’intero ammontare della
tredicesima senza poter operare la pretesa trattenuta, non è arbitraria.
Non
è contestato che la disdetta 30 maggio 1997 è giunta alla datrice di lavoro
solo agli inizi del mese di giugno 1997: essa sarebbe perciò effettiva solo per
la fine del mese di agosto 1997, poichè la disdetta può essere data per la fine
di un mese con preavviso di due mesi (art. 335c cpv. 1 in fine CO), tenuto
conto del fatto che essa esplica i suoi effetti non al momento del suo invio,
ma della ricezione da parte del destinatario. Tuttavia la convenuta ha di fatto
accettato di porre fine al contratto per la data proposta dal lavoratore,
ovvero per il 31 luglio 1997 (Brühwiler, Kommentar zum Einzel-arbeitsvertrag,
2. ed., 1996, n. 4b ad art. 335 CO; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel
de travail, 1998, n. 8 ad art. 335 CO). Simile accordo della convenuta può
infatti essere dedotto: dal fatto per quest’ultima di non aver reagito al
ricevimento della disdetta 30 maggio 1997, non contestandola e – soprattutto –
neppure pretendendo dal lavoratore la ripresa del lavoro dopo il 31 luglio
1997, nonché dalle indicazioni dalla stessa fornite nel formulario destinato
all’ufficio degli stranieri, nel quale ha indicato il 31 luglio 1997 quale
termine di conclusione del rapporto di lavoro (doc. C) (cfr. anche JAR
1984, 168).
Nulla
giova alla tesi di parte convenuta il suo scritto 14 ottobre 1997 (doc. E),
ritenuto che l’opposizione nello stesso contenuta è manifestamente tardiva.
Ne
discende che il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile nessun titolo
di cassazione, deve essere confermato.
Alla
controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 11 maggio 1998 di _____________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse o spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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